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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

Circolare della Direzione regionale Difesa del suolo e della Direzione regionale Industria della Regione Piemonte 7/12/2005, prot. n. 8223/23

Indicazioni relative all’applicazione della D.G.R. n. 24-13678 del 18 ottobre 2004 recante “Norme transitorie in ordine ai criteri per la redazione dei piani provinciali per l’attività estrattiva (P.A.E.P.) e per la valutazione dei singoli progetti di attività estrattiva ai sensi della L.R. 40/98, nei territori interessati dal P.A.I.”

Alle Province piemontesi
Alla Direzione regionale Tutela
e risanamento ambientale
Loro Sedi

L’Autorità di Bacino del fiume Po, con deliberazione del Comitato Istituzionale n.10/2002, ha definito i criteri per l’elaborazione dei piani delle attività estrattive delle Province della Regione Piemonte.

In tale deliberazione, in particolare, veniva previsto che i piani di settore fossero corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologica e che gli stessi si uniformassero ad alcuni criteri di pianificazione espressi nell’allegato della medesima deliberazione. Il provvedimento prevede, al punto n. 7 dell’Allegato, limitazioni geometriche ai progetti di attività estrattiva nelle aree ricomprese nelle fasce fluviali.

Poiché in Regione Piemonte non sono ancora stati adottati piani di settore, provinciali ex l.r. 44/2000, i quali devono essere redatti in conformità con il Documento di Programmazione Attività Estrattive già operante, l’applicazione dei predetti criteri avviene nell’ambito della valutazione dei singoli progetti. Pertanto, la compatibilità dell’intervento con la pianificazione di bacino viene valutata quindi esclusivamente in tale ambito.

A seguito dell’emanazione della citata deliberazione dell’Autorità di Bacino, l’applicazione dei predetti criteri ha evidenziato alcune problematiche che sono state enucleate dalla Regione Piemonte nella D.G.R. n. 24-13678 del 18 ottobre 2004 di cui all’oggetto. In particolare, con tale provvedimento sono state individuate in modo preciso le condizioni locali in cui devono sussistere i criteri di limitazione all’attività estrattiva, espressi nella deliberazione n. 10/2002 dell’Autorità di Bacino.

Tali limitazioni geometriche sono espressamente indicate nell’Allegato alla deliberazione regionale al paragrafo 1, punto n.3 e al paragrafo 2.1, lett. a), che fanno salvi gli interventi previsti nei Piani d’Area relativi alle aree protette e gli interventi ricadenti in progetti di rinaturazione ex art. 36 delle NTA del PAI. La motivazione di fondo di tale esclusione è da ricercarsi negli obiettivi e nelle specificità di pianificazione connessi al Piano d’Area.

Tra le citate limitazioni, nel punto n. 4 del paragrafo 1 dell’Allegato alla D.G.R. n. 24-13678, è prevista, con alcune eccezioni, una distanza minima (150 m) tra il ciglio di scavo e le sponde del corso d’acqua.

Occorre osservare che la successiva applicazione del citato punto n. 4 ha messo in luce difficoltà applicative con particolare riferimento ad interventi compresi in Piani d’Area.

In considerazione delle già ricordate specificità di pianificazione del Piano d’Area e delle finalità degli interventi di rinaturazione ex art. 36 delle NTA del PAI, si ritiene opportuno specificare in questa sede che da tale limitazione (150 m), sono da intendersi esclusi i progetti definitivi di estrazione finalizzati al riassetto morfologico ricadenti nelle aree protette e già approvati alla data di adozione della deliberazione (18.10.2004), nonché gli interventi di rinaturazione ex art. 36 delle NTA del PAI.

Il Direttore regionale all’Industria
Giuseppe Benedetto

Il Direttore regionale alla Difesa del suolo
Nella Bianco