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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2005, n. 17-1362

L.R. 40/1998 - Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al “Progetto di rinnovo dell’attivita’ estrattiva di sabbia e ghiaia in localita’ Molinello del Comune di Moncalieri (TO), finalizzata al recupero ambientale ”, proponente Societa’ Cave Moncalieri S.p.A

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di rinnovo dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri (TO), finalizzata al recupero ambientale”, ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Cave Moncalieri S.p.A. con sede legale in Corso Savona, 76 del Comune di Moncalieri (TO), comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* l’intervento è finalizzato alla sistemazione finale dell’area tramite l’asportazione del giacimento residuo nei primi 5 anni, secondo le previsioni previste dal Piano d’Area relativamente all’ambito 10;

* gli interventi di riqualificazione ambientale, previsti nel primo e nel secondo quinquennio, consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del già citato Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

* lo sviluppo cronologico del progetto consente la riqualificazione delle aree anche ai fini della fruizione pubblica secondo le modalità che sono definite nella convenzione, approvata dal Consiglio comunale di Moncalieri con deliberazione n. 26 del 4 marzo 2005 che sarà stipulata tra la Società proponente l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e il Comune di Moncalieri, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato.

Per mitigare ulteriormente gli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area conformemente a quanto previsto dal Piano d’Area sopra citato è comunque emersa l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

* i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, allegati al presente atto per farne parte integrante (Allegati A e B);

* prima dell’inizio dei lavori estrattivi devono essere eseguite, nel lago di cava, le analisi chimiche prescritte al punto 2. del sopraccitato allegato B; successivamente i monitoraggi devono essere attuati secondo la cadenza e le modalità previste nel medesimo allegato;

* la convenzione tra il Proponente, l’Ente di Gestione dell’Area protetta e l’Amministrazione comunale di Moncalieri, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, approvata dal Consiglio comunale di Moncalieri con Deliberazione n. 26 del 4 marzo 2005, deve essere integrata prevedendo una commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica attività estrattiva, l’Ente di Gestione del Parco e il Comune di Moncalieri (TO); inoltre l’art. 8 della medesima deve prevedere un adeguamento annuale, su base ISTAT, dell’importo economico previsto a favore dell’Ente di Gestione e del Comune da parte della Società Cave Moncalieri S.p.A.;

* la suddetta convenzione deve essere formalizzata dai contraenti entro 3 mesi dalla data di notifica della presente deliberazione;

* entro 30 giorni dall’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del P.A.I., a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato all’Amministrazione regionale, al Comune di Moncalieri (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

* nel corso della realizzazione dell’intervento, devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere i livelli di rumorosità, di polverosità e di qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

* l’immissione di nitrati, nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, non deve superare i limiti imposti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

* al fine di escludere fenomeni di sifonamento e di instabilità dell’area per riempimenti e per riporti sulle scarpate dovranno essere utilizzati materiali con granulometria inferiore a quella dei materiali in posto;

* per il riempimento e per il riporto, devono essere utilizzati materiali derivanti dall’attività di frantumazione e lavaggio del materiale estratto, da terre e rocce da scavo di cui alla legge 443/2001 e s.m.i., purché non presentino tracce di tensioattivi, e da materiali di risulta a seguito di trattamento di macerie da demolizione; il test di cessione sul materiale derivante dalla triturazione ex D.M. 5 febbraio 1998, deve essere eseguito semestralmente e presentato ai competenti Organi provinciali;

* ai fini della massima cautela nei riguardi della falda superficiale, i rifiuti derivanti dall’attività collaterale di trattamento di macerie, esercita dalla stessa proponente, che non hanno possibilità di ulteriore commercializzazione, purché conformi a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, possono essere utilizzati per il riempimento relativo alla parte sopra falda. La frazione derivante dal trattamento che non rientra nelle categorie per l’impiego di recupero ambientale di cave, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, deve essere stoccata provvisoriamente in appositi container per essere successivamente conferita a discarica;

* inoltre per il trattamento di macerie da demolizione il proponente deve essere iscritto ai sensi dell’ art. 33 D. Lgs. n. 22/1997;

* il proponente è tenuto ad inviare, al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, all’Ente di Gestione e al Comune di Moncalieri, l’autorizzazione in deroga al comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 152/1999 per lo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di selezione e lavaggio del materiale inerte.

Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene l’autorizzazione ambientale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, di competenza ex l.r. 20/1989 dell’Amministrazione comunale di Moncalieri, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione; quanto sopra in ottemperanza a quanto richiesto dal rappresentante della medesima amministrazione durante la riunione della Conferenza di Servizi in data 6 ottobre 2005.

La Direzione Industria provvederà, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione ad adottare la determina ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 44/2000.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

* allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

* allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale (Allegato B);

* verbali di Conferenza relativi alle riunioni del 23 settembre 2004 e del 6 ottobre 2005 (Allegati C e D);

* bozza della convenzione proposta dalla Società Cave Moncalieri S.p.A., approvata dall’Ente di Gestione dell’Area Protetta, con deliberazione di Giunta esecutiva n. 069/2004 del 17 giugno 2004 e dal Consiglio comunale di Moncalieri con Deliberazione n. 26 del 4 marzo 2005 prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” (allegato E).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori, ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)