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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Codice 10.7
D.D. 6 settembre 2005, n. 881

Comune di Premia (VCO). Mut. temp. di dest.ne d’uso con conc.ne amm.va e cost.ne di servitu’ (mq. 297) e di diritto di sup.cie (mq. 35,45) per anni 99 a terzi, di porzioni di compl.vi mq. 332,45 dei t.ni com.li di u.c. distinti al NCT Fg. 27 - mapp. 27 - 38, per realizzazione imp.to idroelettrico con derivazione dai Rii Cramec e Foglia, ad integrazione aut.ne reg.le rilasciata con D.D. n. 1103/2004. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Premia (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 332,45 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 27 - mapp. 27 - 38, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù (mq. 297,00) nonché di diritto di superficie (mq. 35,45), alla Società “Kramec Idroelettrica s.r.l.”, che subentra “in toto” alla Società precedentemente autorizzata, per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dai Rii Cramec e Foglia le future eventuali manutenzioni, in aggiunta a quanto già autorizzato con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte Dir. 10 - Sett. 07 n° 1103 del .06.10.2004, che resta pienamente valida, fatto salvo il cambio di Concessionario e quanto eventualmente in contrasto con la presente autorizzazione integrativa;

- che il Comune di Premia (VCO) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonché di diritto di superficie che verranno stipulati con la parte privata relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità nonché dovranno essere rimosse tutte le opere, se richiesto (eventualmente le opere saranno acquisite dal Comune, se lo riterrà opportuno, a titolo gratuito), a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di realizzazione dell’impianto e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto deliberato dalla precitata D.C.C. n. 10 del 27.05.2005 nonché riassunto in premessa, limitatamente alle valutazioni inerenti le aree gravate da uso civico di complessivi mq. 332,45. Le quote Non “Una Tantum”, da versarsi al Comune annualmente, dovranno essere aggiornate ogni anno in ragione del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT, sempre come stabilito dalla stessa D.C.C. n. 10/2005. I precitati indennizzi vanno ad aggiungersi, sempre per quanto riguarda le aree gravate da uso civico, agli indennizzi disposti con la precedente D.D. n. 1103/2004 della quale la presente autorizzazione è integrazione (e modificazione per quanto riguarda la Società concessionaria) così come parimenti riassunto in premessa;

la parte privata richiedente ha già provveduto ad effettuare il versamento a favore del Comune di Euro 1.978,15, (dei quali Euro 1.166,90 per le aree gravate da uso civico ed Euro 811,25 per le rimanenti aree NON gravate), inerente quanto dovuto complessivamente per il primo anno per la variante integrativa richiesta, così come dichiarato dalla nota n. 2241 del 15.06.2005 citata in premessa;

eventuali variazioni alle precitate condizioni economiche, limitatamente alle aree gravate da uso civico, potranno essere effettuate solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gli importi inerenti le aree gravate da uso civico, percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri