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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Codice 19.12
D.D. 8 novembre 2005, n. 118

Comune di Rocchetta Ligure. Valutazioni delle condizioni di rischio e formazione dell’intesa di cui all’art. 51 delle N.T.A. del P.A.I. - Procedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 24-242.

Premesso che le Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 contengono, al comma 5 dell’art. 51 “Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura”, la seguente disposizione che recita: “5. Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.”

Dato atto che in data 19 luglio 2005 è pervenuta l’istanza n. 1605 del Comune di Rocchetta Ligure per l’attivazione dell’intesa prevista dal citato art. 51, comma 5 delle N.T.A. del Piano per l’Assetto Idrogeologico.

Ricordato che in ottemperanza alla specifica procedura di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 24-242 “Valutazioni delle condizioni di rischio e formazione dell’intesa di cui all’art. 51 delle N.T.A. del P.A.I.” :

- il Comune di Rocchetta Ligure ha trasmesso gli atti alla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica;

- è stata accertata dal Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici la regolarità degli atti trasmessi sotto il profilo formale ed amministrativo richiedendone l’integrazione;

- il Comune di Rocchetta Ligure ha provveduto all’integrazione richiesta in data 19 settembre 2005;

- la pratica è stata identificata con il n A50626 e dichiarata formalmente procedibile per le valutazioni di merito a decorrere da 21 settembre 2005; nella stessa data il direttore arch. Franco Ferrero ha designato l’arch. Franco Olivero, Dirigente del Settore Urbanistico Territoriale di Alessandria - 19.12, quale competente per l’indizione ed il coordinamento della conferenza dei Servizi nonché per la sottoscrizione dell’intesa con l’Amministrazione Comunale di Rocchetta Ligure;

- in data 3 Ottobre 2005 è stato designato Segretario della Conferenza dei Servizi l’arch. Giorgio Zimbaro del Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica;

- l’avvio del procedimento è stato pubblicato sugli Annunci Legali del Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 ottobre 2005 con il conseguente impegno a convocare la Conferenza dei Servizi entro 15 giorni dalla stessa data;

- gli atti sono stati depositati presso l’ufficio di Segreteria del citato Settore in Torino, C.so Bolzano n° 44, e presso la sede del Settore Urbanistico Territoriale di Alessandria, Via dei Guasco n° 1, ed a tali uffici era possibile rivolgersi per la consultazione degli atti ed informazioni sullo stato della pratica;

- la Conferenza dei Servizi è stata convocata presso la sede della direzione e Pianificazione Urbanistica al 6° piano di corso Bolzano, 44 a Torino alle ore 10 del 20 novembre 2005;

Dato atto che la conferenza dei Servizi si è effettivamente riunita nella sede, nel giorno ed all’ora stabilita, in presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, e che al termine della prima seduta è stato possibile giungere alla decisione in esito alla richiesta:

Evidenziato che l’immobile oggetto della richiesta risulta ricadere all’interno della perimetrazione dell’area RME (rischio idrogeologico molto elevato) presente lungo il corso del torrente Sisola, nel tratto compreso all’interno del territorio comunale di Rocchetta Ligure, così come la stessa area RME risulta indicata sulle tavole del PAI approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Appreso dai documenti allegati alla citata Deliberazione che lo stesso fabbricato risulta classificato tra le aree disciplinate dall’art. 23 delle NTA del P.R.G. vigente e che detto articolo , il cui testo fa parte della documentazione trasmessa dal Comune, rimanda espressamente alle tavole per l’individuazione dei tipi d’intervento ammessi.

Constatato, dalla lettura dello stralcio della tavola di PRG facente parte della documentazione inviata, che il richiesto intervento di “ristrutturazione edilizia” appare essere, per l’edificio in questione, effettivamente uno tra gli interventi consentiti dal PRG formato dalla Comunità Montana Valli Borbera e Spinti ed approvato con DGR 169-31016 del 6 dicembre 1993.

Esaminati i contenuti del fascicolo denominato: “Valutazione delle condizioni di rischio idraulico per ristrutturazione fabbricato con cambio di destinazione d’uso da rurale civile abitazione” e delle tavole costituenti la documentazione predisposta del geologo dott. Enrico Parodi facente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che la citata deliberazione dichiara espressamente che l’elaborato di valutazione delle condizioni di rischio giustifica la possibilità di applicazione delle norme urbanistiche vigenti nonostante la presenza di dissesti riconosciuti.

Sottolineata la parziale incoerenza di tale affermazione con le conclusioni dell’elaborato citato il quale, sebbene ritenga in effetti possibile l’applicazione delle N.T.A. vigenti all’immobile oggetto della richiesta, in realtà ne subordina il rilascio del certificato di agibilità ad una serie di condizioni tra le quali la realizzazione ed il collaudo delle opere di difesa spondale previste lungo il corso del torrente Sisola.

Evidenziato in proposito che la conformità con le previsioni dello strumento urbanistico debba essere garantita non già al momento del rilascio del certificato di agibilità, ad opera pertanto conclusa, ma già al momento della richiesta stessa del permesso di costruzione o altro titolo abilitativo ammesso dalla legislazione vigente, rilasciabile o assentibile unicamente alla positiva conclusione delle verifiche di compatibilità dell’intervento richiesto con le norme urbanistiche vigenti, ivi comprese naturalmente le prescrizioni di carattere geologico.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto l’art. 51, comma 5 delle N.T.A. del P.A.I. approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001;

- visti gli atti e gli elaborati adottati dal comune di Rocchetta Ligure costituenti la richiesta d’intesa che sono:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 giugno 2005 con allegati:

planimetria in scala 1:2000 con individuazione dell’immobile per cui è richiesta l’intesa e stralcio delle N.T.A. vigenti contenenti gli artt. 22, 23, 24 e 25 (parte)

- Elaborato A : Valutazione condizioni di rischio idraulico per ristrutturazione fabbricato con cambio di destinazione d’uso da rurale a civile abitazione - Relazione Tecnica;

- Elaborato B : Valutazione condizioni di rischio idraulico per ristrutturazione; fabbricato con cambio di destinazione d’uso da rurale a civile abitazione - Corografia scala 1:10000, stralcio catastale scala 1:1000, documentazione fotografica;

- Elaborato C : Valutazione condizioni di rischio idraulico per ristrutturazione fabbricato con cambio di destinazione d’uso da rurale a civile abitazione - Sezione

- Elaborato D : Stralcio tavola PAI scala 10000

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale 13 giugno 2005 n. 24-242 e preso atto infine del verbale della Conferenza dei Servizi riunita in data 20 novembre 2005;

determina

di rendere noto il seguente parere vincolante espresso dalla citata Conferenza dei Servizi che espressamente recita: “L’immobile individuato nell’allegato stralcio planimetrico alla Deliberazione C.C. n. 11 del 29 giugno 2005 potrà essere oggetto del richiesto intervento di ristrutturazione edilizia, già consentito dalle NTA vigenti del PRG, a condizione che lo stesso sia subordinato ai requisiti evidenziati alle pagine 19, ultimo paragrafo e 20 della Relazione Tecnica a firma del dott. Enrico Parodi adottata dalla deliberazione suddetta. Inoltre la locuzione: ”agibilità del fabbricato abitativo" contenuta alla prima riga di pagina 20 s’intenderà sostituita dalla seguente che recita: “Il rilascio del permesso di costruzione per l’intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile di cui allo stralcio planimetrico allegato alla Deliberazione C.C. n. 11 del 29 giugno 2005". L’insieme delle condizioni poste al comune di Rocchetta Ligure dalla Conferenza dei Servizi per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione richiesto è pertanto riassunto nel seguente periodo che recita:” Il rilascio del permesso di costruzione (o altro titolo abilitativo ammesso dalla legislazione vigente) per l’intervento di ristrutturazione edilizia relativo all’immobile di cui allo stralcio planimetrico allegato alla Deliberazione C.C. n. 11 del 29 giugno 2005 è subordinato alla realizzazione ed al collaudo delle opere di difesa del Torrente Sisola. In ogni caso nessun intervento potrà attribuire al piano terra la destinazione abitativa, mentre i muri perimetrali della stessa dovranno essere adeguatamente rinforzati per resistere ad eventuali esondazioni."

Si rammenta infine che nei 15 giorni successivi alla presente l’Amministrazione Comunale richiedente sarà convocata per la sottoscrizione dell’intesa e che la stessa dovrà essere recepita dal Consiglio Comunale con apposita Deliberazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Franco Olivero