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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Codice 25.1
D.D. 27 settembre 2005, n. 1417

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all’esercizio della variante, con carattere di inamovibilita’, di un tronco della linea elettrica n. 2735/TO, alla tensione di 132000 Volt “Rondissone - Crescentino” T. 561, e alla demolizione di un tratto della linea aerea esistente nei Comuni di Verolengo e Chivasso (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

ART. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio con carattere di inamovibilità, una variante al tratto della linea elettrica, n. 2735/TO, alla tensione di 132000 Volt “Rondissone - Crescentino”T. 561, e alla demolizione di un tratto della linea aerea esistente nei Comuni di Verolengo e Chivasso (TO).

ART. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D. P. R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione/costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel Distribuzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L. R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

ART. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n° 79 del 05.04.1988.

ART. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della ricostruzione/costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

ART. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - L’autorizzazione è subordinata al trasferimento del tronco residuo esistente T561 al patrimonio dell’Enel Distribuzione S.p.A..

ART. 8 - Ultimate le opere di demolizione degli elettrodotti, così come previsti, l’Enel Distribuzione S.p.A. dovrà provvedere alla cancellazione degli eventuali asservimenti delle aree a suo tempo impegnate.

ART. 9 - Qualora, per la realizzazione di opere e interventi di pubblico interesse dichiarato dalle Amministrazioni competenti, risultasse necessario lo spostamento o la trasformazione anche solo in parte della linea autorizzata, il vincolo di inamovibilità di cui all’art. 2 è inefficace e pertanto la Società dovrà provvedere a quanto necessario, mantenendo il diritto all’integrale rimborso, da parte dell’Amministrazione richiedente, delle sole spese sostenute, valutate sulla base dell’Elenco Prezzi regionale di riferimento.

ART. 10 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

ART. 11 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione/costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linee aeree;

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini