Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Codice 25.9
D.D. 22 settembre 2005, n. 1393

LR n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto dei “Lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Bogna nei comuni di Bognanco e Domodossola” presentato dalla Comunita’ Montana Valle Ossola con sede in Domodossola (VB) in Via Romita n. 13 bis - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della LR n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto dei “Lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Bogna nei comuni di Bognanco e Domodossola” presentato dalla Comunità Montana Valle Ossola con sede in Domodossola (VB) in Via Romita n. 13 bis, sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della LR 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito così elencate:

1. Arginatura sponda sinistra e destra Mocogna e Castanedo (Tipo 21b).

* la difesa spondale in sinistra va posizionata seguendo il più possibile l’orlo di erosione esistente;

* la difesa spondale in destra va ridimensionata e limitata ai punti di reale necessità

2. Manutenzione e consolidamento briglia esistente n. 9.

* venga verificato in corso d’opera il corretto ammorsamento della controbriglia di consolidamento in base alla profondità del sub-strato roccioso;

* la proposta emersa in Conferenza da parte del progettista di innalzare la briglia esistente e di adeguarla a briglia selettiva venga valutata e giustificata in quanto non prevista nello studio di fattibilità generale.

3. Arginatura e disalveo del tratto a monte della briglia da consolidare.

* venga ridimensionata la lunghezza prevista della sponda destra e verificata la reale necessità di eseguire quel tratto di difesa in sinistra a contenimento della frana lungo il versante;

4. Arginatura in sponda sinistra e destra T. Bogna a Bognanco Fonti.

* venga stralciata la difesa spondale in destra a valle della passerella;

5. Arginatura in sponda sinistra e destra a protezione erosione di sponda (tipo 21b) loc. San Martino.

* la difesa spondale in sinistra venga posizionata seguendo l’attuale orlo di erosione;

* la difesa spondale in destra venga limitata esclusivamente ai punti in erosione.

6. Rifacimento completo briglia esistente n°14 e arginatura in sponda sinistra (tipo 21b) con disalveo e riporto di sponda.

* venga meglio raccordata la difesa in sinistra alla sponda esistente nel tratto di monte;

7. Realizzazione di briglia selettiva a pettine e arginature in sponda destra e sinistra (tipo 21b) con disalveo e riporto di sponda. Sistemazione dei dissesti di versante con interventi di ingegneria naturalistica.

* venga riposizionata e ridimensionata la prevista difesa in destra;

* venga valutata la possibilità di realizzare una ulteriore soglia intermedia al fine di stabilizzare la difesa prevista in sponda sinistra;

* venga valutata l’opportunità di mantenere la briglia esistente ed eventualmente attrezzarla a controbriglia.

8. Il materiale dei disalvei previsti dovrà essere correttamente quantificato e per quello non riutilizzato nell’ambito dei lavori si dovranno attivare le procedure previste dalla DGR 44-5084 del 14.01.2002.

9. Dovrà essere differenziata la tipologia delle difese spondali per i diversi interventi. (attualmente è prevista esclusivamente una singola tipologia 21B).

10. Dovranno essere effettuate analisi di maggior dettaglio che consentano il corretto dimensionamento e posizionamento delle opere previste.

11. La difesa spondale dovrà essere intasata in terra e inerbita.

12. Nelle successive fasi progettuali si dovrà provvedere all’individuazione di eventuali corridoi ecologici per il passaggio della fauna selvatica; qualora le difese spondali dovessero trovarsi in queste aree sarà necessario, compatibilmente alla funzionalità idraulica dell’opera stessa, prevedere la realizzazione della difesa spondale a gradoni con alzata massima di 1 metro.

13. Nelle successive fasi di progettazione dovrà essere approfondita la verifica relativa alla funzionalità delle soglie di nuova costruzione e dovrà essere verificato che tali manufatti non costituiscano una barriera al movimento della fauna ittica. Nel caso in cui si evidenziasse l’effetto barriera, il proponente dovrà provvedere alla progettazione e alla realizzazione di idonei accorgimenti che consentano la risalita dei pesci.

14. Il progetto definitivo/esecutivo dovrà contenere specifiche clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere di ingegneria naturalistiche, in termini di attecchimento del materiale vegetale. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria delle opere a verde, da svolgesi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle opere stesse.

15. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Verbania, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente e dovranno essere realizzate opere provvisionali a monte e a valle dell’area di intervento per impedire l’accesso della fauna ittica in quest’area.

16. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento della acque in fase di cantiere, soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare ogni possibilità di inquinamento delle acque.

17. Al fine di limitare al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Bogna e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

18. Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione si accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originario naturalità.

19. Sul sito d’intervento non dovrà essere effettuato alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

20. Nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente.

21. Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti.

22. Dovranno essere impiegati sia per i riporti e sia per le scarpate terreni e materiali idonei o recuperati come da normativa vigente.

23. Non dovranno essere utilizzate specie esotiche per il ripristino e la ricostituzione degli strati erbaceo, arboreo e arbustivo.

24. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto, in accordo con le Autorità comunali competenti in materia, un dettagliato cronoprogramma dei lavori, con riferimento alla dislocazione delle varie zone oggetto di intervento e agli orari di lavoro da adottarsi nei vari periodi dell’anno al fine di evitare la sovrapposizione dei lavori di cantiere con i periodi di maggiore fruibilità turistica della valle (con particolare riferimento al centro termale) e con gli orari di maggiore traffico.

25. In considerazione dei rilevanti flussi di traffico veicolare indotto e generato dall’attività in oggetto, in relazione soprattutto al trasporto del materiale di disalveo il proponente dovrà attenersi a tutte le eventuali disposizioni dettate dalle Autorità Comunali e/o dalle autorità competenti in materia qualora tali disposizioni fossero ritenute dalle stesse necessarie alla mitigazione di tale impatto.

26. Il trasporto del materiale di disalveo dovrà avvenire esclusivamente mediante mezzi con cassone coperto al fine di prevenire la dispersione delle polveri.

27. Nell’eventualità vi sia la necessità di consolidare la stabilità dei versanti e/o delle zone interessate dalle opere in progetto dovranno essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, salvo effettive esigenze tecniche.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della LR 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole