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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 65-1281
LR 41/98, art. 2 e art. 6. LR 4/2005, art. 7. Progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell art. 6, comma 3 del Dlgs 181/2000. Contributo regionale agli Enti utilizzatori. Assegnazione, tramite accantonamento della somma di euro 1.000.000,00 a favore della Direzione 15 Formazione professionale - lavoro sul cap. 11116/05
A Relazione dellAssessore Migliasso:
Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41: Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";
preso atto che lart. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro riservando alla Regione lesercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro ed attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97 - fatta eccezione per quelli che richiedono lunitario esercizio a livello regionale - che la esercitano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui allart. 6, comma 1, del Dlgs 469/97;
vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4: Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005";
preso atto che lart. 7 della predetta legge prevede lerogazione, da parte della Regione, per almeno otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005, di un contributo a favore degli Enti di cui allart. 1, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81: Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dellart. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" che realizzano progetti di lavori socialmente utili, con limpiego di risorse proprie ai sensi dellart. 6, comma 3 del citato decreto;
preso atto dei provvedimenti delle Amministrazioni dei predetti Enti, agli atti, di approvazione dei relativi progetti di lavori socialmente utili della durata di otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005;
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e dato atto dellart. 17;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
vista la legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14: Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per lanno 2006;
preso atto di quanto in premessa indicato e dato atto dellistruttoria del presente provvedimento;
la Giunta Regionale ai sensi di legge:
delibera
Di dare atto dei provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori socialmente utili della durata di otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005 presentati dagli Enti utilizzatori di cui allart. 3 del Dlgs 81/2000, realizzati dagli Enti stessi con risorse proprie ai sensi dellart. 6, comma 3 del predetto decreto.
Di stabilire che lerogazione del contributo previsto dallart. 7 della LR 4/2005 in misura del settanta per cento del costo globale, del progetto di lavori socialmente utili di cui al presente provvedimento è finalizzata, esclusivamente, alla copertura del costo dellassegno di indennità per attività socialmente utili, del costo dellassegno per il nucleo familiare, del costo del servizio prestato dallIstituto Nazionale della Previdenza Sociale e del costo degli oneri previdenziali figurativi, così come previsto dallapposita convenzione sottoscritta da ognuno degli Enti interessati con il predetto Istituto.
Di assegnare, tramite accantonamento sul cap. 11116 del bilancio per lesercizio finanziario dellanno 2005, la somma di euro 1.000.000,00 a favore della Direzione 15 Formazione professionale - lavoro per i provvedimenti di competenza (101371/A).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del DPGR 8/R/2004.
(omissis)