Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 65-1281

LR 41/98, art. 2 e art. 6. LR 4/2005, art. 7. Progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’ art. 6, comma 3 del Dlgs 181/2000. Contributo regionale agli Enti utilizzatori. Assegnazione, tramite accantonamento della somma di euro 1.000.000,00 a favore della Direzione 15 Formazione professionale - lavoro sul cap. 11116/05

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41: “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro ed attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97 - fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale - che la esercitano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs 469/97;

vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005";

preso atto che l’art. 7 della predetta legge prevede l’erogazione, da parte della Regione, per almeno otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005, di un contributo a favore degli Enti di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81: “Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" che realizzano progetti di lavori socialmente utili, con l’impiego di risorse proprie ai sensi dell’art. 6, comma 3 del citato decreto;

preso atto dei provvedimenti delle Amministrazioni dei predetti Enti, agli atti, di approvazione dei relativi progetti di lavori socialmente utili della durata di otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e dato atto dell’art. 17;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14: “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006;

preso atto di quanto in premessa indicato e dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale ai sensi di legge:

delibera

Di dare atto dei provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori socialmente utili della durata di otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005 presentati dagli Enti utilizzatori di cui all’art. 3 del Dlgs 81/2000, realizzati dagli Enti stessi con risorse proprie ai sensi dell’art. 6, comma 3 del predetto decreto.

Di stabilire che l’erogazione del contributo previsto dall’art. 7 della LR 4/2005 in misura del settanta per cento del costo globale, del progetto di lavori socialmente utili di cui al presente provvedimento è finalizzata, esclusivamente, alla copertura del costo dell’assegno di indennità per attività socialmente utili, del costo dell’assegno per il nucleo familiare, del costo del servizio prestato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del costo degli oneri previdenziali figurativi, così come previsto dall’apposita convenzione sottoscritta da ognuno degli Enti interessati con il predetto Istituto.

Di assegnare, tramite accantonamento sul cap. 11116 del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2005, la somma di euro 1.000.000,00 a favore della Direzione 15 Formazione professionale - lavoro per i provvedimenti di competenza (101371/A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 8/R/2004.

(omissis)