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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Codice 14.4
D.D. 30 settembre 2005, n. 630

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Limone Piemonte (CN) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una telecabina (otto posti) ad ammorsamento automatico in localita’ “campo Principe - Laghetti” del Comune di Limone Piemonte

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Limone Piemonte (CN) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una telecabina ad otto posti ad ammorsamento automatico, su una superficie di mq. 34.500, di cui boscati 23.100 (bosco misto di invasione a prevalenza di faggio nel quale si prevede il taglio di 1140 faggi e 3140 altre latifoglie) sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 1, 2, 3 e 27, mappali n. diversi del Comune di Limone Piemonte (CN), in località “campo principe - laghetti” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

* il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra ponendo particolare cura a non danneggiare le altre piante nelle operazioni di esbosco; le ceppaie da estirpare (nelle zone di scavo dei plinti di fondazione) dovranno essere accuratamente sistemate nelle depressioni e ricoperte di terra; il Comando Stazione forestale di Borgo San Dalmazzo provvederà a verificare la regolare esecuzione dei lavori al termine del taglio piante;

* il terreno vegetale dello scotico dovrà essere accantonato in aree idonee evitando scrupolosamente di sconfinare negli impluvi esistenti; esso dovrà essere riutilizzato per le operazioni di inerbimento; nel caso in cui la sua conservazione si debba protrarre per più di una stagione vegetativa, i cumuli dovranno essere sottoposti ad inerbimento temporaneo per assicurarne la conservazione;

* nei tratti di attraversamento del rio Milliborgo non dovranno essere scaricati materiali di scavo in alveo;

* per la realizzazione dei lavori non dovranno essere aperte nuove piste, con eccezione di quella necessaria all’accesso al sito della stazione di valle;

* nei punti in cui la linea attraversa la viabilità esistente e nell’intorno di metri 20,00 da essa è previsto un sostegno di linea; si dovrà procedere alla revisione del sistema di smaltimento delle acque a servizio della rete viaria in modo da assicurarne l’efficienza;

* gli scavi in trincea necessari per la posa dei cavi elettrici e di segnalazione dovranno procedere a tronchi ed essere ritombati entro 5 giorni lavorativi dalla loro apertura; non dovranno essere presenti scavi in trincea aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;

* il riporto necessario per la realizzazione della stazione di monte dovrà essere effettuato per strati successivi di circa cm 50, compattati e livellati, mantenendo una inclinazione non superiore ai 30° e provvedendo alla stabilizzazione della scarpata di valle con georete ed idrosemina nello stesso anno solare di esecuzione dei movimenti di terra;

* il riporto previsto per l’accesso e la realizzazione della stazione di valle dovrà essere realizzato con gli stessi criteri costruttivi (per strati successivi e contenendo a 30° l’inclinazione delle scarpate); le superfici risultanti dovranno essere protette con idrosemina nei tempi sopra indicati;

* l’inerbimento dovrà essere effettuato tramite idrosemina lungo tutta l’area interessata dal tracciato della linea, comprese le aree di cantiere, entro tre mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra; le superfici inerbite dovranno essere interdette al pascolo, mediante apposite recinzioni, per due stagioni vegetative;

* i plinti di fondazione dei sostegni di linea dovranno essere fondati sul substrato roccioso o su terreni con adeguate caratteristiche geotecniche; in fase di progettazione esecutiva per ogni singolo sostegno dovranno essere effettuate le necessarie verifiche statiche in relazione alle pressioni ammissibili individuate nella relazione geotecnica per le varie tipologie di terreno. Inoltre, per i sostegni individuati necessitanti la realizzazione di fondazioni profonde su micropali dovranno essere definite la profondità e il n. di micropali necessari per singolo plinto e l’eventuale necessità di ricorrere a un sistema di tirantatura dei micropali, come evidenziato nella relazione geologica in particolare per il sostegno di linea n. 6. In fase di realizzazione delle opere il geologo professionista incaricato della Direzione Lavori per la parte geologica dovrà comunque verificare puntualmente e direttamente l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali in sito, sull’intero sviluppo del tracciato;

Con riferimento alla sistemazione idraulica della stazione di monte si ritiene anche possibile adottare per le cunette di smaltimento delle acque meteoriche parallele alle curve di livello una tipologia costruttiva più semplice di quella prevista in progetto; la sezione di questi manufatti potrebbe essere rivestita con rete in juta ed inerbita.

In relazione alle problematiche valanghive dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

* in fase progettuale esecutiva dovranno essere prodotti elaborati progettuali di adeguato dettaglio sulle strutture fermaneve in progetto sul sito valanghivo n. 3; il dimensionamento ed il distanziamento delle opere dovrà essere basato sulle norme tecniche elaborate dall’Istituto Federale Svizzero per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF) di Davos. Delle strutture dovranno essere inoltre definiti i particolari costruttivi e la disposizione in pianta, a seguito di un rilevamento topografico di dettaglio del terreno;

* dovrà inoltre essere redatto un Piano di Gestione della Sicurezza Valanghe, ai sensi del D.M. 392/03, che individui in dettaglio tipologia e modalità d’acquisizione di dati nivometeorologici necessari alla previsione locale del pericolo di valanghe, modalità di analisi e archiviazione, nonché i criteri da tenere in considerazione per definire le soglie critiche per attuare la chiusura preventiva dell’impianto; parallelamente dovrà essere redatto un Piano per il distacco artificiale delle valanghe (PIDAV) che definisca le modalità di approvvigionamento degli esplosivi, del loro trasporto sui luoghi d’utilizzo individuati e le modalità d’impiego; dovranno inoltre essere definite le figure professionali AINEVA necessarie per l’attuazione del Piano. Il Piano di gestione della sicurezza ed il PIDAV dovranno essere trasmessi prima del collaudo dell’impianto alla Comunità Montana Alta Val Tanaro e all’Area Previsione e Monitoraggio Ambientale per la loro approvazione; il Piano Sicurezza Valanghe e il PIDAV costituiranno parte integrante degli elaborati progettuali e dovranno essere integrati nel regolamento di esercizio dell’impianto stesso;

* al fine di rendere pienamente operativo il Piano di gestione della sicurezza da valanghe prima del collaudo dell’impianto dovranno essere nominati dal soggetto gestore dell’impianto di risalita e comunicati agli enti preposti alla vigilanza sull’esercizio dell’impianto i nominativi delle figure incaricate della gestione del Piano, che risultino essere in possesso dei titoli professionali AINEVA previsti dall’art. 1, comma 1, punto b, numero 4 dello stesso D.M. n. 392/2003 e domiciliati in Limone P.te o in un comune limitrofo. Tale nomina dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 Settembre;

* dovranno attuarsi le operazioni di distacco programmato ogni qualvolta il Responsabile della Sicurezza nominato dal soggetto gestore riterrà che ne sussistano le condizioni, secondo i criteri definiti nel PIDAV; se in tali condizioni non fosse possibile procedere al distacco per qualsiasi motivo, la sospensione d’esercizio dell’impianto dovrà essere mantenuta fino al momento in cui si siano verificate le necessarie condizioni di sicurezza;

* una sintesi dei dati nivometeorologici osservati, delle prove effettuate, degli eventuali esiti del distacco artificiale con esplosivo e delle valutazioni condotte sulle condizioni di sicurezza dell’impianto e della pista dovranno essere riportate a cura del Responsabile della gestione del Piano della Sicurezza su un registro con pagine preventivamente numerate, a disposizione delle autorità preposte per legge alla vigilanza sul corretto esercizio dell’impianto;

* in relazione ai potenziali rischi connessi ad un utilizzo improprio del sistema di distacco, si ritiene opportuno che venga prevista la stipula, da parte del soggetto gestore dell’impianto, di una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi;

* I lavori dovranno essere terminati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico realizzati da soggetto pubblico, nell’ambito del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte 2006".

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. lgs. del 29.10.1999, n. 490, articolo 146 lettera D - G.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger