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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 19-1235

L.R. 40/1998. Istanza di accorpamento delle concessioni Fornaccio Ca’ del Bosco, Bramaterra, Virauda I e Grattarola, con riduzione dell’area, nella nuova concessione “Fornaccio” per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta’ superiore a 1630 gradi C nei comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI) e contestuale rinnovo presentata dalla soc. R.M. Ricerche Minerarie s.r.l

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’istanza presentata dalla soc. R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. con sede nel comune di Lozzolo (VC) via Garibaldi 9/a concernente l’accorpamento delle concessioni “Fornaccio Cà del Bosco” nei comuni di Lozzolo (VC) e Roasio (VC), “Bramaterra” nel comune di Villa del Bosco (BI), “Virauda I” nel comune di Lozzolo (VC) e della ex concessione “Grattarola” in comune di Lozzolo (VC) nella nuova concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata “Fornaccio” nei comuni di Lozzolo (VC), Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI) in quanto:

* la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i., è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per settori dell’industria;

* il materiale scavato, rappresentato da caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, rappresenta materia prima indispensabile per l’industria della ceramica e per l’industria metallurgica;

* il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con l’esaurimento dei lavori di coltivazione;

* gli interventi di recupero ambientale previsti sono finalizzati a restituire al sito di miniera le caratteristiche di naturalità tramite interventi di rimboschimento e la realizzazione di aree a prato e di aree umide;

* l’area della nuova concessione “Fornaccio”, nella quale è compresa l’area di coltivazione, istituita per la salvaguardia del giacimento, è pari a 94,7 ettari rispetto alla superficie attuale di 172,9; in tal modo, pur garantendo la sicurezza della miniera ex R.D. 1443/1927, viene ridotto l’impatto a livello urbanistico derivante dal vincolo minerario.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo quanto previsto nel documento tecnico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per quanto compatibile con le prescrizioni riportate nei successivi punti;

- sia esclusa dal giudizio positivo di compatibilità ambientale la coltivazione sull’area Nord; la stessa sia destinata, come attualmente, ad area di deposito o comunque ad utilizzi di pertinenza alla miniera in quanto il giacimento che si intende coltivare non è chiaramente definito sotto il profilo mineralogico, geostrutturale e commerciale;

- siano realizzati gli interventi di recupero ambientali nei modi e nei tempi previsti con determina Dirigenziale della provincia di Vercelli, prot. n. 2405 del 25 maggio 2005; la verifica della realizzazione dei suddetti interventi sarà effettuata dalla Conferenza di Servizi,

- entro 3 mesi dalla deliberazione G.R., relativa alla conclusione del procedimento V.I.A., la proponente è tenuta a presentare:

- titoli di proprietà dei mappali nn. 12, 13, 37 e 299, Foglio 14 del comune di Lozzolo in quanto il progetto di recupero ambientale dell’area prevede la realizzazione nella parte Sud di due aree umide che non consente all’attuale proprietario, una volta riacquisita la disponibilità dei mappali, di utilizzare il sito secondo la destinazione originaria;

- planimetria con individuazione delle aree sottoposte a vincoli ex l.r. 45/1989 e D.lgs. 42/2004, sulle quali è prevista modifica dello stato dei luoghi a seguito del progetto di coltivazione;

- autorizzazione dalla provincia di Vercelli per lo scarico nel rio Aricocco delle acque provenienti dalle vasche di decantazione previste nell’area di miniera;

- relazione circa la caratterizzazione chimico-fisica degli eventuali scarichi sul rio Aricocco;

- chiarimenti in merito al dimensionamento delle vasche di decantazione;

- con frequenza biennale la società è tenuta a verificare la qualità delle acque dei bacini palustri fino al completamento degli interventi di recupero ambientale;

- al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere sia dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio panne adsorbenti o sepiolite, e di adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;

- la proponente è tenuta a segnalare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva eventuali innalzamenti anomali dei livelli dei due bacini artificiali presenti nell’area della miniera;

- le opere a verde di recupero ambientale indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre sia previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, pari almeno ad un anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, per sostituire eventuali fallanze o per ripristinare zone interessate da interventi non eseguiti a regola d’arte;

- la proponente è altresì tenuta:

- ad eseguire monitoraggi, d’intesa con ARPA - Dipartimento di Biella e Vercelli, circa i livelli di Pm10 e delle polveri aereodisperse in condizioni di massima criticità e nei riguardi dei livelli di rumorosità, al fine di verificare i valori previsionali calcolati; qualora nel corso della coltivazione si proceda a modificare il complesso dei mezzi di opera rispetto a quello considerato nello studio di impatto ambientale, il concessionario è tenuto ad una nuova valutazione dei livelli di rumorosità;

- ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria sul tratto non classificato del rio Aricocco su richiesta del comune di Lozzolo, finalizzati al mantenimento dell’officiosità del tratto del suddetto rio;

- alla manutenzione delle strade di uso pubblico, esterne alla miniera e comunque utilizzate dai mezzi della proponente per il trasporto del materiale all’impianto, per mantenere le medesime in stato di efficienza tramite pulizia periodica o comunque su richiesta del Sindaco del comune competente nel caso in cui lo stato della strada non ne consenta la percorrenza in condizioni di sicurezza;

alfine di tutelare l’Amministrazione competente, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, il concessionario è tenuto ad emettere polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell’importo di Euro 1.222.000,00 (Euro unmilioneduecentoventiduemila/00) a favore della Direzione Industria della Regione Piemonte, comprensiva anche del corrispettivo del rimboschimento di cui all’art. 9 l.r. 45/1989. Il suddetto importo può essere ridotto a seguito di realizzazione degli interventi di recupero ambientali previsti nel cronoprogramma.

La presente deliberazione assorbe le autorizzazioni del Settore Gestione Beni Ambientali, ai sensi del D.lgs. 42/2004, della durata di 5 anni a decorrere dalla presente deliberazione, e delle province di Vercelli e Biella ai sensi della l.r. 45/1989.

La Direzione Industria provvederà, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione ad adottare la determina ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- documento tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 3 ottobre 2005 (Allegato B);

- nota n. 34769/19.20 in data 3 ottobre 2005 del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione (Allegato C).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l’autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)