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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

Codice 12.3
D.D. 25 novembre 2005, n. 315

Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, art. 55, riscossione tariffa fitosanitaria per importazione ed esportazione di vegetali e prodotti vegetali. Modalita’ operative.

La Direttiva CE 2000/29 dell’ 8 maggio 2000, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

In attuazione dell’Art. 13 quinquies della Direttiva CE 2000/29, come modificata dalla Direttiva CE 2002/89 del 28 novembre 2002, dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa, “tassa fitosanitaria”, destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all’Art. 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell’Art. 13 sulle partite in importazione di vegetali e prodotti vegetali elencati nell’Allegato V, parte B, della suddetta Direttiva.

Con D.G.R. n. 30-14186 del 29 novembre 2004, in attesa del recepimento con legge statale della direttiva 2002/89, veniva stabilito, tra l’altro, di iniziare la riscossione della tassa fitosanitaria dal 1 gennaio 2005, dando incarico alla Direzione Sviluppo dall’Agricoltura - Settore Fitosanitario di definire le modalità di versamento degli importi dovuti nonché delle eventuali altre istruzioni operative.

Il Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 attua la Direttiva CE 2002/89 concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In attuazione dell’Art. 55 del suddetto Decreto, i Servizi Fitosanitari Regionali provvedono alla riscossione della tariffa fitosanitaria per i controlli documentali, di identità e fitosanitari relativi, tra gli altri, al rilascio delle autorizzazioni per l’importazione ed esportazione di vegetali e prodotti vegetali.

L’importo della tariffa fitosanitaria è fissato a livello nazionale dall’Allegato XX del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997, istituisce il Settore Fitosanitario Regionale e prevede nella declaratoria delle sue attribuzioni i controlli fitosanitari e l’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

Ai sensi della D.G.R. n. 30-14186 del 29 novembre 2004 le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa fitosanitaria, introitate sul cap. 2360 del bilancio regionale, andranno a incrementare la disponibilità del cap. 12990 per parziale copertura dei costi di funzionamento del Settore Fitosanitario Regionale.

Considerato che risulta necessario impartire le istruzioni operative per armonizzare le modalità di riscossione della tariffa fitosanitaria prevista dall’art 55 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

Di approvare le istruzioni operative e le modalità di versamento della tariffa fitosanitaria per i controlli documentali, di identità e fitosanitari relativi al rilascio delle autorizzazioni per l’importazione ed esportazione di vegetali e prodotti vegetali, prevista dall’art 55 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante.

L’operatività della presente determinazione avrà decorrenza dal giorno di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato

ISTRUZIONI OPERATIVE E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA FITOSANITARIA (Art. 55 del D. Lgs. 214 del 19/8/2005)

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 introduce la “tariffa fitosanitaria”, sia per i prodotti vegetali importati, sia per quelli in esportazione come specificato nell’allegato XX del Decreto Legislativo stesso.

Per le importazioni le tariffe, si applicano ai prodotti elencati nell’allegato V, parte B della Direttiva 2000/29/CE e nell’Allegato XXI del D. Lgs. 214/2005

Per le esportazioni le tariffe si applicano a tutti i prodotti per i quali viene richiesto un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione, qualunque sia il prodotto, compresi gli imballaggi in legno.

L’importo totale della tariffa da corrispondere è dato dalla somma di:

· una quota fissa relativa ai controlli documentali,

· una quota variabile relativa ai controlli di identità calcolata in funzione della quantità di merce da esportare;

· una quota variabile relativa ai controlli fitosanitari calcolata in funzione della quantità e della tipologia della merce da esportare.

Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, da effettuarsi come specificato nell’Allegato XX del D.lgs. 214/2005, sulla richiesta di rilascio del certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione, a seconda dei casi, deve essere riportato con esattezza il numero dei pezzi, il peso in Kg o i m³. L’aumento previsto per le quantità aggiuntive si applica allorquando si supera lo scaglione precedente anche di una sola unità.

Per ogni singolo certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione l’importo massimo è stabilito in 140,00 euro

Il pagamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato dall’importatore o dal suo agente doganale prima dell’inizio delle attività di controllo.

Il pagamento, se effettuato materiamente da uno spedizioniere, deve essere eseguito a nome della ditta esportatrice che risulterà indicata nel certificato di esportazione o di riesportazione.

La ricevuta del pagamento deve essere quindi allegata alla richiesta di certificato trasmessa al Settore Fitosanitario Regionale.

Le modalità di pagamento accettate sono le seguenti:

* versamento tramite bollettino di conto corrente postale (omissis), intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello 165 - 10122 Torino, indicando come causale: tassa fitosanitaria,

* bonifico bancario con riferimento alle coordinate: (omissis), indicando come causale: pagamento tassa fitosanitaria;

Per ogni singolo certificato fitosanitario deve essere effettuato un pagamento.

In nessun caso potranno essere rilasciati certificati fitosanitari prima del versamento dell’importo dovuto.