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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Istanze in data 24.11.2004 e 23.05.2005 della Ditta “Feltrificio Biellese S.r.l.”, per rinnovo in sanatoria con variante, di concessione di derivazione di l/sec massimi 1 e medi 0,5 d’acqua, prelevati dal Torrente Augera, in Comune di Quaregna, per uso civile, con restituzione nel Torrente Quargnasca, in Comune di Quaregna. Assenso. P.P. n. 268/C.U.R. BI356

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13 settembre 2005 dalla Sig.ra Bonandini Zilde, in qualità di Amministratore Unico della Ditta richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire, ai sensi degli articoli 2 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Feltrificio Biellese S.r.l.”(omissis), il rinnovo in sanatoria, con variante, della concessione di derivazione di litri al secondo massimi 1 (uno) e medi 0,5 (zerovirgolacinque) d’acqua, cui corrisponde un volume annuo medio di 15.768 metri cubi, prelevati dal Torrente Augera in Comune di Quaregna, da adibire ad uso civile, con restituzione nel Torrente Quargnasca in Comune di Quaregna;

Di accordare , in via di sanatoria, il rinnovo con variante della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29.07.03, n° 10/R, per anni trenta (30), successivi e continui, decorrenti dalla data del 1 ottobre 2004, giorno successivo a quello di scadenza della precedente autorizzazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale dovuto per effetto della concessione in ragione di annui Euro 107,45, previsti per l’anno solare 2005, pari al minimo ammesso per l’usocivile, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10.11.2004, n° 319, fatto salvoogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Detto canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n.  1549 di Rep. in data 10-11-2005

Art. 16 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato