Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. 4/R/2001. Istanza in data 26 luglio 2000 della Ditta “Fratelli Tallia di Delfino S.p.a.”, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, per uso produzione di beni e servizi e potabile, da n° 4 pozzi, ubicati in Comune di Strona. Assenso. P.P. Strona 2

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 giugno 2004 dal Sig. Tallia Stefano, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta in oggetto, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta “fratelli Tallia di Delfino S.p.a.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,95 (unovirgolanovantaqcinque) e medi 0,4 (zerovirgolaquattro) d’acqua, per un totale di metri cubi annui 15.004 (quindicimilaquattro), prelevati da n° 4 pozzi ubicati in località Regione Valtrucco del Comune di Strona, di cui metri cubi annui 13.564 da adibire ad uso produzione di beni e servizi e metri cubi annui 1.440 da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.120,00 previsti per l’anno solare 2006, pari al minimo previsto per l’uso produzione di beni e servizi per portate medie comprese tra 0,08 e 1 l/sec, più il minimo previsto per l’utilizzo potabile con portate medie inferiori a 0,1 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato