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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torino

Regolamento Edilizio - Modifica alla composizione della Commissione Edilizia. Deliberazione del Consiglio Comunale n.  153 del 10 ottobre 2005

(omissis)

La Giunta Comunale

(omissis)

propone al Consiglio Comunale

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio riguardanti la composizione della Commissione Edilizia:

- il comma 1 dell’art. 2 attualmente così formulato:

“1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale.”;

è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale.”;

- il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 attualmente così formulato:

“a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;”

è sostituito dal seguente:

“a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;”;

- il comma 3 dell’art. 4, attualmente così formulato:

“In caso di assenza del Sindaco o dell’Assessore delegato, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione.”

è sostituito dal seguente:

“In caso di assenza del Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione.”;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  267.