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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Stroppo ( Cuneo)

Approvazione modifica al Regolamento Edilizio comunale ai sensi dell’art. 3, comma 10 L.R. 19/1999. Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10 L.R. 19/99, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n.  5 componenti designati dal Consiglio Comunale; tra questi in sede di designazione viene individuato il Presidente.

3. I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della Commissione Sindaco, membri del Consiglio comunale e della Giunta ad eccezione che un componente di quest’ultima venga nominato dall’Esecutivo responsabile del settore urbanistico/edilizio con potere di adottare atti di natura tecnica/gestionale con valenza all’esterno, in mancanza di una figura professionale idonea nell’ambito dei propri dipendenti, ai sensi della legge 388/2000, di conseguenza può far parte della Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta, pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la commissione conservava le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

8. Di modificare il comma 1 dell’art. 3 sostituendo al punto a) la dicitura “ concessioni” con la dicitura “ permessi di costruire” e cancellando la frase il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari

Ed il comma 3 del medesimo articolo inserendo le lettere:

f) concessioni cimiteriali;

g) opere pubbliche.

9. Di sostituire il termine “ concessione edilizia”con il termine permesso di costruire" negli artt. 3, 8 ed i termini “concessione edilizia e autorizzazione edilizia” con il termine “titolo abilitativo edilizio” nei seguenti articoli;

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 61, 62, 63, 64, 66;

10. Di sostituire il termine “abitabilità” con il termine “agibilità” negli articoli 12 e 36;

11. Di sostituire il termine “contributo di concessione” con il termine “contributo di costruzione” nei seguenti articoli: 3, 8

12. Di riapprovare il nuovo testo come sopra modificato del Regolamento Edilizio comunale composto da n.  70 articoli con i relativi modelli allegati, ivi compreso l’appendice all’art. 31;

13. Di dare atto che con le modifiche al Regolamento Edilizio in questione, il regolamento è conforme al regolamento tipo regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 29/7/1999 n.  548-9691 ai fini e per gli effetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/1999 e di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto, ivi compreso la pubblicazione per estratto sul BUR della presente deliberazione;

14. Di trasmettere copia della presente Deliberazione e del suddetto Regolamento Edilizia Comunale alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3, comma 4. della L.R. 8 luglio 1999 n.  19;

15. Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art, 3, comma 3 , della L.R. 8 luglio 1999, n.  19.