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Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005
Codice 15.9
D.D. 22 novembre 2005, n. 864
L.R. 55/84, artt. 6 g) bis, 7 bis e 8 - impegno della somma di euro 950.000,00 sul cap. 11100/2005, di euro 150.000,00 sul cap. 11110/2005 e di euro 50.000,00 sul cap. 11125/2005, assegnate ed accantonate dalla DGR n. 90-1433 del 14.11.2005 - modalita di concessione dei contributi regionali.
Vista la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modifiche;
vista la DGR n. 90-1433 del 14.11.2005 di accantonamento, indirizzo e riparto, delle somme di euro 950.000,00 sul cap. 11100/05 (A. 101468), di euro 150.000,00 sul cap. 11110/05 (A. 101469) e di euro 50.000,00 sul cap. 11125 (A. 101470);
considerato che la DGR n. 90-1433 del 14.11.2005 è stata pubblicata sul secondo supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18.11.2005 e pertanto il 27.12.2005 è lultimo giorno utile per la presentazione dei progetti da parte degli Enti alle Province;
IL DIRETTORE
preso atto della L.R. 51/97 e della L.R. 7/01;
conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti dalla Giunta Regionale nella materia oggetto del presente atto con DGR n. 90-1433 del 14.11.2005;
dato atto dellistruttoria relativa al presente provvedimento e preso atto di tutto quanto in premessa indicato;
determina
Di impegnare in esecuzione della DGR n. 90-1433 del 14.11.2005 la somma di euro 950.000,00 (A. 101468) sul cap. 11100/2005, di euro 150.000,00 (A 101469) sul cap. 11110/2005 e di euro 50.000,00 (A. 101470) sul cap. 11125/2005, a favore delle Province piemontesi, allo scopo di sostenere gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6 lettera d), 7 bis e 8 della L.R. 55/84, come di seguito indicato:
Provincia |
Art. 8 Indennità |
Art. 7 bis Orientamento e formazione |
Art. 6 g bis Sicurezza |
Totale contributo assegnato |
Alessandria |
92.150,00 |
14.550,00 |
4.850,00 |
111.550,00 |
Asti |
44.650,00 |
7.050,00 |
2.350,00 |
54.050,00 |
Biella |
39.900,00 |
6.300,00 |
2.100,00 |
48.300,00 |
Cuneo |
89.300,00 |
14.100,00 |
4.700,00 |
108.100,00 |
Novara |
86.450,00 |
13.650,00 |
4.550,00 |
104.650,00 |
Torino |
528.200,00 |
83.400,00 |
27.800,00 |
639.400,00 |
Verbano Cusio
Ossola |
33.250,00 |
5.250,00 |
1.750,00 |
40.250,00 |
Vercelli |
36.100,00 |
5.700,00 |
1.900,00 |
43.700,00 |
Totale |
950.000,00 |
150.000,00 |
50.000,00 |
1.150.000,00 |
Di stabilire le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali per la realizzazione di cantieri di lavoro per lesercizio 2005:
1) - le Province ai sensi di legge, concedono lautorizzazione allapertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro di cui allart. 1 della LR 55/84 ed ammettono al relativo contributo finanziario di cui allart. 4 della legge, entro il termine massimo di 30 giorni successivi la data di presentazione della domanda da parte degli Enti locali di cui allart. 2 della legge stessa;
2) - gli Enti locali, ai fini dellefficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione allapertura inviata dalla Provincia. Qualora la tipologia del progetto di cantiere, preveda unattività esterna e le condizioni ambientali ed atmosferiche siano tali da non consentire lavviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare lattività dopo tale data;
3) - le Province ai sensi di legge inviano allAmministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, lelenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, ovvero entro 15 giorni dalla loro approvazione e lAmministrazione Regionale provvederà alla liquidazione dellanticipo delle somme dovute, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dei progetti;
4) - le Province, ai fini dellefficacia del procedimento, adottano entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dellattività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti locali, latto di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro i successivi 15 giorni alla Regione. Il predetto rendiconto è costituito da: - atto della Provincia di approvazione del rendiconto - la relazione sullattività svolta contenente indicazioni circa la conformità sostanziale alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alle deliberazioni di autorizzazione - il modello riepilogativo contenente i dati finanziari relativi al cantiere - sostituto di atto notorio relativo alle spese sostenute;
5) - gli Enti locali ai sensi di legge prevedono la durata minima e massima dei progetti di cantiere da 2 a 6 mesi, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130 e fissano lorario di lavoro in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, consentendo leventuale visita al Centro per lImpiego per prendere atto di proposte di lavoro, ed ove possibile, consentono lutilizzo delle mense comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro;
6) - gli Enti locali, ai fini dellefficacia del procedimento, quando il contributo di cui allart. 4, comma 2, lett. c) della legge, non fosse sufficiente a coprire almeno il 50% delle giornate lavorative, possono prevedere leventualità di sostenere il rimanente costo a loro totale carico;
7) - le Province, ai fini dellefficacia del procedimento, in caso di rinuncia o di revoca dellautorizzazione ad Ente Locale, possono ammettere a contributo negli stessi limiti finanziari, in sostituzione altro Ente Locale, titolato ai sensi di legge, la cui domanda non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati ai sensi dellart. 10 LR 55/84;
8) - gli Enti locali, nel caso di infortunio sul lavoro, integrano le prestazioni corrisposte dallI.N.A.I.L.. Lintegrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti Locali promotori e la Regione, ai sensi dellart. 4 della legge, è estesa alle giornate festive comprese nel periodo di effettiva apertura del cantiere cui linfortunato è assegnato e fino alla concorrenza dellammontare dellindennità giornaliera, con le percentuali indicate nellapposito modello infortuni;
9) - gli Enti locali utilizzano in cantieri di lavoro i disoccupati come definiti dalle lettere c) e d) del comma 2, art. 1 del Decreto legislativo 21.4.2000 n. 181 e sue modifiche, debitamente informati delliniziativa e che lavvio alle attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione che tenga anche conto della loro residenza presso uno o più Comuni sede di cantiere, che i criteri di selezione debbano essere precisati nellatto di avvio del progetto adottato dagli Enti interessati e risultare da eventuali accordi stipulati tra gli Enti Locali promotori, le OO.SS. ed i Centri per lImpiego predetti e tenendo conto delle attuali norme in materia di realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
10) - gli Enti locali, in caso di eventuali modificazioni che riguardino la durata, il numero degli addetti (minimo 3), il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dellart. 5 della predetta legge, fermo restando i requisiti di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, comunicano tali modificazioni alla Provincia. La comunicazione, è altresì inviata alla Provincia nel caso in cui il numero degli addetti sia eventualmente aumentato ad integrazione delle attività lavorative. Le spese derivanti dalle indennità e dalle eventuali azioni di formazione ed orientamento degli stessi, sono a totale carico dellEnte promotore;
11) - La Direzione Regionale competente, relativamente ai progetti di cantiere approvati ed autorizzati dalle Province ed acquisiti agli atti, di cui allart. 9, comma 1 della LR 55/84, può attuare nellambito dello stesso esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale, la compensazione tra le somme impegnate a favore delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti, rispetto allassegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui allart. 2 della legge;
12) - gli Enti locali, nel caso di attività formative stabilite ai sensi dellart. 7 bis della LR 55/84, che sono parificate allattività lavorativa di cantiere, adottano per la loro realizzazione le norme previste dalla LR 63/95 ed in particolare dallart. 11 comma 1, lettere a), b), c);
13) - la Regione, per favorire le azioni formative integrate da azioni di orientamento e consulenza che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, concorre finanziariamente alle spese poste in essere, nella misura del 100% del loro costo e limitatamente agli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia sulla base della ripartizione delle somme disponibili a bilancio secondo le percentuali indicate nellallegato alla DGR quadro;
14) - gli Enti locali che utilizzano disoccupati che hanno compiuto 50 anni alla data di autorizzazione del cantiere, indicati dalla DGR quadro quali appartenenti alle categorie di soggetti deboli di cui allart. 4 lett. d) LR 55/84, possono utilizzarli continuativamente nelle attività dei cantieri di lavoro per il tempo necessario al raggiungimento delletà pensionabile e comunque per un periodo massimo di cinque anni;
15) - gli Enti locali, non possono prevedere lutilizzo continuativo di soggetti disoccupati, nei progetti di cantieri di lavoro dellesercizio successivo, tranne i disoccupati che rientrano nella categoria di cui al punto 14;
16) - gli Enti locali che non reperissero i soggetti di cui agli artt. 1 e 4 della LR 55/84, potranno utilizzare disoccupati che abbiano già partecipato al cantiere dellesercizio precedente;
17) - gli Enti locali non possono utilizzare nellattività di cantiere i disoccupati che hanno lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere nellesercizio precedente, fatto salvo quanto indicato ai punti 14 e 16;
18) - gli Enti utilizzatori, devono tenere conto della LR 12/04, di modifica alla LR 55/84, allart. 5 comma 2, che introduce il piano di sicurezza dei lavoratori. Tale piano deve essere inteso come strumento per la tutela ed il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori inseriti nei cantieri, nel rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia. La documentazione comprovante la messa in sicurezza dei lavoratori, è parte integrante del progetto di cantiere.
19) - le Province nel ripartire tra gli Enti autorizzati allapertura dei cantieri, le somme stanziate per la sicurezza di cui al punto 18), devono dare priorità ai costi per la redazione del piano di sicurezza, alla formazione ai lavoratori per la sicurezza ed alle attrezzature utilizzate nel cantiere per la sicurezza dei lavoratori. I costi che superano le somme assegnate sono a carico dellEnte utilizzatore.
La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale