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Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

DGP 1495-439859/2005 Giudizio di compatibilità ambientale “Coltivazione cava di inerti soprafalda, località Gunia Bassa, comune di Villafranca Piemonte.”

Con riferimento al Progetto Coltivazione cava di inerti soprafalda, località Gunia Bassa, Comune di Villafranca Piemonte, presentato dalla Ditta/Soc. Estrazione Ghiaia s.n. c. di Falco Dario & c., con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Stefano Grande 3, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la Deliberazione di Giunta provinciale n. 1495-7439859/2005 dell’8/11/2005.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto Progetto Coltivazione cava di inerti soprafalda, località Gunia Bassa, Comune di Villafranca Piemonte

Proponente: Ditta/Soc. Estrazione Ghiaia s.n. c. di Falco Dario & c., con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Stefano Grande 3

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al Progetto di coltivazione di cava di inerti sopra falda in località Gunia Bassa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, della L.R. 40/98, presentato dalla ditta Estrazione ghiaia s.n. c. di Falco Dario & C, con sede legale in Villafranca P.te, Borgata Mottura, riportato nell’ allegato “A” come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella “Relazione Generale sull’istruttoria dell’Organo Tecnico”, in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell’ allegato “B1" ”Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell’allegato “B2" (”Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale"), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di stabilire che il rilascio dell’ autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziaria, per l’ importo citato nell’allegato “B1", a favore del Comune di Villafranca P.te, in esecuzione del disposto dell’art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;

3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l’igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5. Di dare atto che i seguenti atti, non ricompresi nel presente provvedimento, verranno rilasciati secondo le modalità di seguito riportate:

1) entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere rilasciata dal Comune di Villafranca P.te l’autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78;

- Si richiama, all’Amministrazione Comunale, nell’ambito del procedimento in corso, l’applicazione dell’art. 18, 7° comma delle Norme di attuazione del PAI in ordine all’introduzione dell’obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un “atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”.

- Preliminarmente all’autorizzazione del Comune dovrà essere acquisita l’autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e relativa concessione per la realizzazione del guado sul Pellice, previa presentazione di apposita istanza all’ AIPO.

2) prima dell’ inizio dell’estrazione del materiale, dovranno essere terminati i lavori di realizzazione della pista di accesso all’area di cava e del guado sul Pellice.

6. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;

7. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
A. Saitta