Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Moncalieri (Torino)
Espropriazione di beni immobili per la realizzazione del parcheggio in Via Romita. Determinazione indennita provvisoria di espropriazione e di occupazione durganza in favore del Comune di Moncalieri
Il Dirigente del Settore
(omissis)
decreta
Articolo 1
Di esternare allattuale proprietario del mappale n. 124 del Foglio n. 30 le controdeduzioni alle osservazioni trasmesse fuori termine dai sigg.ri sigg.ri Bricarello Guido e Bricarello Germana con nota prot. n. 62422 del 29.11.2004 e dal sig. Molino Giuseppe con nota prot. n. 68501 del 23.12.2004 assunte dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 276 del 29.08.2005 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) e riportate in sintesi in premessa.
Articolo 2
Lindennità provvisoria da corrispondere, ai sensi dellart. 11 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., agli aventi diritto per lespropriazione del bene immobile identificato in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri al mappale n. 124 del Foglio n. 30 necessario alla realizzazione del parcheggio pubblico in via Giuseppe Romita è indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 301 del 26.07.2004 ed allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).
Articolo 3
Il proprietario espropriando, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare per iscritto al Comune di Moncalieri se intende accettare lindennità offerta di cui al punto 1 del presente decreto, determinata ai sensi dellart. 5 bis della Legge 08.08.1992 n. 359 e s.m.i. come documentato nella Relazione finanziaria facente parte del P.E.E.P. di Borgata S.Maria approvato con D.C.C. n. 72 del 13.07.2001, e quindi convenire alla cessione volontaria del bene con lavvertenza che, in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e pertanto, a norma del 2^ comma del summenzionato art. 5 bis, sarà ridotta nella misura del 40% e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Nel caso in cui l area oggetto di espropriazione è utilizzata a scopi agricoli, spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato unindennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata che sarà decurtata dallindennità spettante al proprietario espropriando.
Articolo 4
In caso di accettazione dellindennità offerta il proprietario espropriando ha diritto a ricevere un acconto dell80% calcolato sullindennità di cui al punto 1 del presente decreto, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, facendo presente che le sopra descritte indennità saranno oggetto di conguaglio da effettuarsi sulla base del risultato del frazionamento catastale da redigersi per lemissione del decreto di espropriazione.
Articolo 5
Ai sensi dellart. 16 del D.Lgs n. 504/92 e s.m.i., lindennità accettata o convenuta non potrà essere superiore al valore indicato nellultima dichiarazione o denuncia presentata dallespropriando ai fini dellapplicazione dellimposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore allindennità come sopra determinata, la differenza fra limporto dellimposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dellindennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dellente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni. Mentre qualora il valore dichiarato risulti inferiore allindennità come sopra determinata, sarà liquidata al soggetto espropriato unindennità pari al valore dichiarato ai fini I.C.I.
Articolo 6
Allatto della corresponsione delle indennità di cui al punto 1 del presente decreto, comprese le somme per occupazione temporanea, sarà applicata, ai sensi dellart. 11 della L. 30.12.1991 n. 413, una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento in quanto trattasi di indennità relative ad aree destinate ad opere pubbliche allinterno delle zone omogenee di tipo B di cui al D.M. 2.04.1968.
Articolo 7
Ai sensi e per i fini dellart. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., loccupazione durgenza, per la durata di cinque anni dalla data dellimmissione in possesso, in favore del Comune di Moncalieri del bene immobile identificato in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri al mappale n. 124 del Foglio n. 30 di cui allallegato Piano particellare desproprio facente parte del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 301 del 26.07.2004 ed occorrente alla realizzazione del parcheggio pubblico in via G.Romita di cui in premessa.
Articolo 8
Le operazioni di presa in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto. Allatto delleffettiva occupazione dellimmobile, lEnte occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o in sua assenza ovvero in caso di suo rifiuto di sottoscrizione, con lintervento di due testimoni che non siano dipendenti del Beneficiario dellespropriazione. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Articolo 9
Lindennità doccupazione sarà corrisposta nella misura pari allinteresse legale per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione calcolata a partire dalla data di immissione nel possesso sino al definitivo trasferimento della proprietà, che avverrà con emissione del Decreto di Esproprio, sullimporto dellindennità di espropriazione come indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 301 del 26.07.2004.
Articolo 10
Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato allAlbo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Articolo 11
A norma dellart. 3 della Legge 03.01.1978 n. 1, i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza dell area da occupare di cui allallegato Piano particellare di esproprio sono autorizzati ad introdursi nella proprietà privata soggetta ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè da pubblicare allAlbo Pretorio di questo Comune almeno venti giorni prima dalla data fissata per la immissione in possesso.
Articolo 12
Ai sensi dellart. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Esente da bollo a norma dellart. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero