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Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Espropriazione di beni immobili per la realizzazione del parcheggio in Via Romita. Determinazione indennita’ provvisoria di espropriazione e di occupazione d’urganza in favore del Comune di Moncalieri

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di esternare all’attuale proprietario del mappale n. 124 del Foglio n. 30 le controdeduzioni alle osservazioni trasmesse fuori termine dai sigg.ri sigg.ri Bricarello Guido e Bricarello Germana con nota prot. n. 62422 del 29.11.2004 e dal sig. Molino Giuseppe con nota prot. n. 68501 del 23.12.2004 assunte dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 276 del 29.08.2005 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) e riportate in sintesi in premessa.

Articolo 2

L’indennità provvisoria da corrispondere, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., agli aventi diritto per l’espropriazione del bene immobile identificato in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri al mappale n. 124 del Foglio n. 30 necessario alla realizzazione del parcheggio pubblico in via Giuseppe Romita è indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 301 del 26.07.2004 ed allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).

Articolo 3

Il proprietario espropriando, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare per iscritto al Comune di Moncalieri se intende accettare l’indennità offerta di cui al punto 1 del presente decreto, determinata ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 08.08.1992 n. 359 e s.m.i. come documentato nella Relazione finanziaria facente parte del P.E.E.P. di Borgata S.Maria approvato con D.C.C. n. 72 del 13.07.2001, e quindi convenire alla cessione volontaria del bene con l’avvertenza che, in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e pertanto, a norma del 2^ comma del summenzionato art. 5 bis, sarà ridotta nella misura del 40% e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel caso in cui l’ area oggetto di espropriazione è utilizzata a scopi agricoli, spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato un’indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata che sarà decurtata dall’indennità spettante al proprietario espropriando.

Articolo 4

In caso di accettazione dell’indennità offerta il proprietario espropriando ha diritto a ricevere un acconto dell’80% calcolato sull’indennità di cui al punto 1 del presente decreto, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, facendo presente che le sopra descritte indennità saranno oggetto di conguaglio da effettuarsi sulla base del risultato del frazionamento catastale da redigersi per l’emissione del decreto di espropriazione.

Articolo 5

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 504/92 e s.m.i., l’indennità accettata o convenuta non potrà essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni. Mentre qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità come sopra determinata, sarà liquidata al soggetto espropriato un’indennità pari al valore dichiarato ai fini I.C.I.

Articolo 6

All’atto della corresponsione delle indennità di cui al punto 1 del presente decreto, comprese le somme per occupazione temporanea, sarà applicata, ai sensi dell’art. 11 della L. 30.12.1991 n. 413, una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento in quanto trattasi di indennità relative ad aree destinate ad opere pubbliche all’interno delle zone omogenee di tipo B di cui al D.M. 2.04.1968.

Articolo 7

Ai sensi e per i fini dell’art. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., l’occupazione d’urgenza, per la durata di cinque anni dalla data dell’immissione in possesso, in favore del Comune di Moncalieri del bene immobile identificato in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri al mappale n. 124 del Foglio n. 30 di cui all’allegato Piano particellare d’esproprio facente parte del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 301 del 26.07.2004 ed occorrente alla realizzazione del parcheggio pubblico in via G.Romita di cui in premessa.

Articolo 8

Le operazioni di presa in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto. All’atto dell’effettiva occupazione dell’immobile, l’Ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o in sua assenza ovvero in caso di suo rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Beneficiario dell’espropriazione. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Articolo 9

L’indennità d’occupazione sarà corrisposta nella misura pari all’interesse legale per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione calcolata a partire dalla data di immissione nel possesso sino al definitivo trasferimento della proprietà, che avverrà con emissione del Decreto di Esproprio, sull’importo dell’indennità di espropriazione come indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 301 del 26.07.2004.

Articolo 10

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 11

A norma dell’art. 3 della Legge 03.01.1978 n. 1, i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza dell’ area da occupare di cui all’allegato Piano particellare di esproprio sono autorizzati ad introdursi nella proprietà privata soggetta ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè da pubblicare all’Albo Pretorio di questo Comune almeno venti giorni prima dalla data fissata per la immissione in possesso.

Articolo 12

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero