Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto di determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio preordinata all’espropriazione in favore del Comune di Moncalieri delle aree destinate alla realizzazione della rotatoria sulla Strada Statale n. 393 al Km. 2+950. Rettifica parziale del Decreto n. 399 del 23.09.2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di controdedurre alle n. 3 osservazioni trasmesse dai seguenti aventi diritto a seguito dell’occupazione d’urgenza delle aree: Sigg.ri Fasano Michele, Fasano Roberto e Fasano Giorgio - prot. n. 56173 del 21.10.2004 -, Sigg.ri Meinardi Gregorio e Fogliato Lucia - prot. n. 59402 del 10.11.2004 - e Soc. Bodda Trasporti Spa - prot. n. 66947 del 18.12.2004 - secondo le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., quali indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Moncalieri ed occorrenti alla realizzazione dell’opera descritta in narrativa nella misura indicata nella tabella allegata al presente atto.

Di dare atto che l’indennità di cui sopra è stata rideterminata sulla base delle colture effettivamente praticate come riscontrate in sede di occupazione delle aree espropriande e non sulla base delle colture risultanti al Catasto Terreni come stabilito, senza particolari indagini e formalità, nel precedente decreto n. 399 del 23.09.04.

Di dare altresì atto che, per le motivazioni di cui in premessa, il presente articolo sostituisce l’articolo 1 del Decreto n. 399 del 23.09.04.

Articolo 3

Di informare che i proprietari interessati nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento potranno comunicare se intendono condividere la determinazione dell’indennità provvisoria proposta dichiarando contestualmente l’assenza di diritti di terzi sul bene.

La dichiarazione di condivisione della determinazione dell’indennità è irrevocabile (cfr art. 20 comma 5 del DPR n. 327/01 e s.m.i.).

Il proprietario che abbia comunicato di condividere l’indennità ha diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. (cfr art. 20 comma 6 del DPR n. 327/01 e s.m.i.).

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell’indennità i proprietari sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene, con l’avvertenza che in mancanza della prescritta dichiarazione in ordine alla proprietà e libertà del bene, ovvero il mancato deposito della documentazione, ovvero non si prestino a ricevere l’indennità condivisa, questa sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (cfr art. 20 comma 12 del DPR n. 327/01 e s.m.i.). Inoltre, qualora il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere presentata altresì dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. A seguito dei su indicati adempimenti, sarà corrisposto agli aventi diritto, entro i successivi sessanta giorni, il saldo pari al 20% dell’indennità condivisa (cfr art. 20 comma 8 del DPR n. 327/01 e s.m.i.).

Si avverte che, in caso di silenzio, l’indennità di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento sarà considerata ad ogni effetto rifiutata e depositata, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti senza le maggiorazioni di cui all’art. 45 del DPR 327/01 e s.m.i.. Effettuato il deposito, il Comune di Moncalieri emetterà il decreto di esproprio (cfr art. 20 comma 15 del DPR 327/01 e s.m.i.).

Articolo 4

I proprietari che hanno comunicato di condividere l’indennità provvisoria nei termini indicati al precedente articolo, hanno diritto:

a) all’indennità provvisoria di cui all’articolo 1 del presente provvedimento aumentato del 50% (cinquantapercento) (cfr art. 45 comma 2 lett. c del DPR 327/01 e s.m.i.);

b) all’indennità provvisoria di cui all’articolo 1 del presente provvedimento moltiplicata per tre nel caso in cui il proprietario sia anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale sul bene espropriando (cfr art. 45 comma 2 lett. d del DPR 327/01 e s.m.i.). La sussistenza dei suddetti presupposti dovrà essere opportunamente documentata.

Al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa in oggetto, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima dalla data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità (14.07.2003), spetta una indennità aggiuntiva che sarà corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (cfr art. 42 del DPR 327/01 e s.m.i.).

Articolo 5

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, e sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero