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Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Costigliole d’Asti (Asti)

Deliberazione C.C. n. 74 del 4/10/2005. Modifica regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale così come di seguito riportato, dando atto che le frasi evidenziate tra parentesi sono eliminate e risultano in grassetto le modifiche introdotte:

1. La Commissione Edilizia è Organo tecnico consultivo comunale in materia urbanistica ed edilizia.

2. La Commissione è composta (dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede), e da (sei) sette componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I (membri elettivi) componenti sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, ai valori ambientali e di tutela degli stessi, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno quattro dei (membri elettivi) componenti dovrà essere in possesso del diploma di laurea.

4. In particolare, la Commissione Edilizia (oltre che dal Presidente) è composta da (sei) sette componenti tecnici individuati tra le categorie professionali di architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti edili, esperti in urbanistica, avvocati, iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

4 bis. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione Edilizia sono designati dal Consiglio Comunale tra i componenti della Commissione stessa.

5. Il Dirigente del Settore Urbanistica o un suo delegato, svolge la funzione di segretario senza diritto di voto.

6. Non possono far parte della Commissione amministratori comunali, contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione medesima. Sono altresì esclusi i professionisti che sono stati sospesi dal rispettivo albo professionale durante la loro carriera.

7. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a quando il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

9. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

- Di dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

- Di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 19/99, art. 3 comma 3;

- Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L.R. 08.07.1999 n. 19 , alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.