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Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Canale (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/09/2005 “Regolamento edilizio artt. 2 e 4 - Commissione edilizia - Composizione - Modifica - Provvedimenti”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di procedere ad una modifica degli articolo 2 - commi 2 e 3 - e articolo 4 - comma 7 del Regolamento Edilizio, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13/05/2002 secondo i testi che di seguito si riportano:

Vecchio testo

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1...... omissis......

2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede e da 4 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri attivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4..... omissis.......

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

...... omissis.....

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità gestionali - di convocare e sentire i richiedenti, le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

Nuovo Testo

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1...... omissis......

2. La Commissione è composta da 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra cui il Presidente.

3. Essi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4..... omissis.......

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

...... omissis.....

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità gestionali - di convocare e sentire i richiedenti, le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

2. di riapprovare nel testo che si allega il Regolamento Edilizio, secondo la Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 19 e la delibera di C.R. n. 548-9691 del 29 Luglio 1999.