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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 47

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Seconda Sezione

Sentenza n. 3559/2005

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Seconda  Sezione - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 661/2005 proposto da Comba Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Paolo Casetta ed elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto 79, presso lo studio del secondo;

nei confronti

dell’Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n.45;

- dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n.45;

- della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

nonché

del sig. Salvatore Parisi, non costituito in giudizio

per l’annullamento, con ogni conseguente pronunzia, anche correttiva e sostitutiva delle operazioni elettorali e dei risultati della votazione per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte, nella parte relativa alle schede dichiarate nulle, con riferimento al candidato Fabrizio Comba, nelle sezioni: 172 di Torino, 905 di Torino, Sezione Unica di Sestriere, 183 di Torino, Sezione 1 e 2 di Villardora e ancora - per quanto di ragione - di ogni altra operazione del procedimento elettorale a tale provvedimento antecedente, preordinata e consequenziale,

nonchè per la rettifica, riforma e/o correzione delle operazioni elettorali, nella parte in cui assegnano il numero di voti di preferenza ai candidati Fabrizio Comba e Salvatore Parisi, con ogni conseguente statuizione - sostitutiva e correttiva - in ordine alla posizione degli interessi degli stessi nella graduatoria finale delle elezioni.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio in assenza di costituzione del controinteressato.

P.Q,M,

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione Seconda

a) dispone l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Torino e dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino;

b) rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 3 novembre 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo - Presidente

Ivo Correale - Referendario

Emanuela Loria - Referendario

(omissis)