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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 47
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Seconda Sezione
Sentenza n. 3559/2005
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Seconda Sezione - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 661/2005 proposto da Comba Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Paolo Casetta ed elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto 79, presso lo studio del secondo;
nei confronti
dellUfficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n.45;
- dellUfficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte dAppello di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n.45;
- della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
nonché
del sig. Salvatore Parisi, non costituito in giudizio
per lannullamento, con ogni conseguente pronunzia, anche correttiva e sostitutiva delle operazioni elettorali e dei risultati della votazione per lelezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte, nella parte relativa alle schede dichiarate nulle, con riferimento al candidato Fabrizio Comba, nelle sezioni: 172 di Torino, 905 di Torino, Sezione Unica di Sestriere, 183 di Torino, Sezione 1 e 2 di Villardora e ancora - per quanto di ragione - di ogni altra operazione del procedimento elettorale a tale provvedimento antecedente, preordinata e consequenziale,
nonchè per la rettifica, riforma e/o correzione delle operazioni elettorali, nella parte in cui assegnano il numero di voti di preferenza ai candidati Fabrizio Comba e Salvatore Parisi, con ogni conseguente statuizione - sostitutiva e correttiva - in ordine alla posizione degli interessi degli stessi nella graduatoria finale delle elezioni.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio in assenza di costituzione del controinteressato.
P.Q,M,
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione Seconda
a) dispone lestromissione dal giudizio dellUfficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte dAppello di Torino e dellUfficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino;
b) rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 3 novembre 2005, con lintervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Ivo Correale - Referendario
Emanuela Loria - Referendario
(omissis)