Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Codice 10.7
D.D. 18 ottobre 2005, n. 1043

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Mut. temp. di dest.ne d’uso, con con.ne amm.va e cost.ne di servitu’ di elettrodotto aerea nonche’ di diritto di sup.cie per anni 99 all’ ENEL, con conciliazione per la regolariz.ne dell’occupazione pregressa, di porzioni di compl.vi mq. 877 di t.ni com.li di u.c., per sostituzione elettrodotto a MT 15 KV (tratto Diga di Campiccioli - Alpe Banella - Camposecco). Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- utorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 877 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 17 - mapp. 24 - 75 - 93 e Fg. 34 - mapp. 49 - 52, per darle in concessione amministrativa con contestuale conciliazione, inerente la regolarizzazione dell’occupazione pregressa non autorizzata e con relativa costituzione di servitù di elettrodotto aerea nonché di diritto di superficie (mq. 71 circa), alla Soc. “Enel Produzione S.p.A.” per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la sostituzione di un elettrodotto a media tensione (15KV) nel tratto “Diga di Campiccioli - Alpe Banella - Camposecco”, oltre all’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonché di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

- che il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, con contestuale conciliazione per il pregresso e relativa costituzione di servitù nonché di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, oltre alla rimozione delle opere ivi realizzate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere stesse e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

- le opere autorizzate garantiranno, tra l’altro, l’esercizio in sicurezza delle dighe di Camposecco e di Cingino;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa (versamento complessivo “UNA TANTUM anticipato di euro 6.516,46 di cui euro 1.436,70, per la conciliazione per il pregresso ed euro 5.079,76, per la futura concessione). Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- i costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione, sono a totale carico del concessionario;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri