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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Codice 10.7
D.D. 5 ottobre 2005, n. 994

Comune di Beura Cardezza (VCO). Mut. temp. (5 anni) di dest.ne d’uso, con gestione com.le ed eventuale conc.ne a terzi, del t.no com.le di U.C. distinto al NCT Fg. 12 mapp. 85 (parte di mq. 8000 circa), per realizzazione discarica di inerti di 2^ Cat. - tipo “A”, gia’ autorizzato con D.D. n. 39/2000, prorogato in via provvisoria (mesi 6) con D.D. n. 413/2005. Autorizzazione definitiva al 31.12.2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di concedere al Comune di Beura Cardezza (VCO), l’autorizzazione definitiva alla proroga sino al 31.12.2006 del mutamento di destinazione d’uso della porzione di circa mq. 8.000 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 12 mapp. 85, già autorizzato per anni 5 (cinque) con la D.D. R.ne P.te Dir. 10 - Sett. 07 n. 39/28.01.2000 ed ulteriormente autorizzato con proroga provvisoria per mesi 6 (sei) con D.D. R.ne P.te Dir. 10 - Sett 07 n. 413 del 04.04.2005, per consentire la continuazione della gestione in proprio o l’eventuale concessione a terzi della discarica d’inerti di 2^ Cat. Tipo “A”, sino all’obbiettivo di stoccaggio approvato (mc. 28.975), previo conseguimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie;

- che la precitata autorizzazione definitiva alla proroga, è rilasciata esclusivamente per quanto riguarda la materia degli Usi Civici, scade il 31.12.2006, non esime dal dover conseguire tutte le autorizzazioni Regionali e non che sono o potranno rendersi necessarie per la prosecuzione dell’attività richiesta e non esime dal dover rispettare tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni già rilasciate e rilasciande dagli Enti competenti;

di dare atto che:

- la porzione di terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive Regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’ autorizzazione/concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita alla popolazione usocivista locale ripristinata, oltre all’ovvia rimozione delle eventuali opere, per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Comune o, se in concessione, del concessionario;

- la gestione in proprio o l’eventuale concessione a terzi, non potrà avvenire a condizioni economiche inferiori a quanto specificato in premessa e, più precisamente, dovrà venire accantonato dal Comune o versato a titolo di canone dall’eventuale Concessionario, un importo non inferiore ad Euro 99.640,01 più eventuali aggiornamenti ISTAT. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune/eventuale Concessionario), in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali o in caso venisse rilevato un maggior stoccaggio rispetto a quanto autorizzato, fatti salvi ulteriori provvedimenti di legge;

- il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà destinare tutti gl’ importi accantonati o percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- alla scadenza prevista dall’autorizzazione (31.12.2006), questa Amministrazione, previa presentazione di nuova istanza documentata da parte del Comune, potrà prendere in considerazione eventuali richieste di ampliamento, dislocazione o anche solo di ulteriore proroga dell’attività, fermo restando l’obbligo dell’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni del caso. Il Comune dovrà comunque inviare dichiarazione inerente il quantitativo di materiale effettivamente stoccato nonché l’ammontare della somma effettivamente accantonata o incassata;

- tutte le eventuali spese amministrative, notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Comune, nel caso di gestione in proprio o del Concessionario, nel caso di concessione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri