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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Codice 10.7
D.D. 9 settembre 2005, n. 894

Comune di Gambasca (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 10 a terzi, di porzioni di complessivi mq. 29.210 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 6 - mapp. 2 - 3 - 6 e Fg. 5 mapp. 285, per riattivazione cava di gneiss e usi accessori, con regolarizzazione a sanatoria, inerente pista con area attrezzata esistente. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Gambasca (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 29.210 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 6-mapp. 2-3-6 e Fg. 5-mapp. 285, per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la riattiavazione di una cava di gneiss granitoide e usi accessori all’attività di cava, compreso il co-uso temporaneo di circa mq. 10.300 (parte dei precitati mq. 29.210) di una pista agro-silvo-pastorale con area attrezzata esistente per la quale, preso atto che è stata realizzata dal Comune e da volontari A.I.B. senza la prescritta autorizzazione, ma considerato che in definitiva l’opera è compatibile con gli usi civici e costituisce di fatto un notevole miglioramento fondiario, sia dal punto di vista economico che funzionale, a favore di tutta la popolazione usocivista locale, come specificato in premessa, si determina di autorizzare altresì il mutamento d’uso pregresso (dagli anni ‘60-’70) di detta area di mq. 10.300, a regolarizzazione formale senza accantonamenti di denaro da parte del Comune, per le regioni suesposte e parimenti meglio specificate in premessa;

- che il Comune di Gambasca (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per le aree adibite a cava e a discarica, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario, che dovrà altresì cedere al Comune a titolo gratuito il tratto di pista di cava che collega l’attuale pista forestale al casotto comunale, in buono stato di manutenzione (con riferimento alla percorribilità e sicurezza). Nelle stesse condizioni di buona manutenzione dovranno essere rilasciate l’attuale pista forestale in co-uso, sia per la parte di uso civico che per la parte insistente su terreni privati;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre a quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato - effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto) solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Gambasca (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria. Grazia. Ferreri