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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Codice 10.7
D.D. 13 settembre 2005, n. 902

Comune di Oulx (TO). Mut. temp. di dest.ne d’uso, con conc.ne amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie (mq. 7 circa), per anni 25 rinnovabili, alla Guardia di Finanza di Torino, di porzione di complessivi mq. 220 del terreno comunale gravato da uso civico, sito in localita’ Pierremenaud e distinto al NCT Fg. 61 - mapp. 3, per realizzazione postazione per telecomunicazioni. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Oulx (TO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di complessivi mq. 220 del terreno comunale gravato da uso civico, sito in località Pierremenaud e distinto al NCT Fg. 61 - mapp. 3 per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie (mq. 7 circa), alla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Ufficio Logistico - Sezione Telematica di Torino per un periodo di anni 25 (venticinque), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la costruzione di una postazione per telecomunicazioni con posa di palo-traliccio per l’installazione di 2 (due) antenne paraboliche, di un prefabbricato di mq. 6 e relativa recinzione di sicurezza nonché l’occupazione temporanea relativa ai lavori, limitatamente allo stretto tempo necessario;

che il Comune di Oulx (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la realizzazione delle opere oggetto d’istanza è urgente e prioritaria in considerazione che le stesse sono di rilievo per la Difesa Nazionale e per esigenze di ordine e sicurezza pubblica anche connesse allo svolgimento dell’evento olimpico TO-2006, oltre all’urgenza ordinaria dettata dall’alta quota e dall’avvicinarsi della stagione invernale;

la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, oltre all’ovvia rimozione delle opere, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque, se necessario, effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine della realizzazione delle opere e al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto specificato in premessa (Euro 300,00 da versarsi in unica soluzione contestualmente al rilascio della Concessione), eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Oulx (TO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri