Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Codice 10.7
D.D. 9 settembre 2005, n. 895

Giochi Olimpici invernali TO-2006 - opere di accompagnamento - Progetto “Miglioramento ed estensione della pista di fondo in localita’ Cima Bossola” in Comune di Rueglio (TO). Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare:

- la Comunità Montana Valchiusella (TO), o chi per essa, ad operare su un’area di complessivi mq. 14260 per la realizzazione dell’ampliamento del piazzale di partenza, la realizzazione del nuovo tratto di raccordo tra strada e piazzale di partenza, la sistemazione dell’area di pertinenza del fabbricato situato a nord-ovest del tracciato sciistico ai fini della creazione di un parcheggio, il raccordo tra la strada esistente e la pista di fondo, la realizzazione di una piazzola di sosta , il ripristino completo della pista in dismissione, opere di ampliamento, sistemazione e inerbimento della pista esistente e dei pendii, come meglio esplicitato nel progetto definitivo;

- il comune di Rueglio (TO) ad ordinare la sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte delle collettività locali sulle aree oggetto di intervento, meglio specificate nell’elaborato “Individuazione terreni vincolati da uso civico interessati dagli interventi” allegato alla D.C.C. N. 19/2005, che localizza puntualmente le opere e le relative zone di intervento che definisce puntualmente opere e loro ubicazione, per il periodo strettamente necessario alla cantierizzazione, e successivo ripristino dell’area allo status quo ante (compresa un’ulteriore annata agraria nel caso venisse compromesso l’utilizzo agricolo, dell’area oggetto di sospensione, per l’annata agraria immediatamente successiva a quella in cui viene effettuato il ripristino);

- il mutamento di destinazione d’uso, nei termini già suesposti, per le aree oggetto di trasformazione a parcheggio e aree sosta;

- il mutamento temporaneo di destinazione d’uso nei periodi invernali delle porzioni di terreni comunali di uso civico interessati dalla pista di sci di fondo individuati al NCT 2 mapp. 3 e 43 (ex. 4), per consentire, in tali periodi, l’esercizio di attività riconducibili alla pratica dello sci, mantenendo sugli stessi, comunque, nel restanti periodi dell’anno, l’utilizzo silvo-pastorale, rimandando ad un successivo provvedimento l’eventuale analoga autorizzazione per l’intero comprensorio sciistico comunale, a seguito di specifica istanza comunale;

dare atto che il progetto in questione, per le motivazioni espresse in premessa ed in ottemperanza a quanto disposto con la D.G.R. 90-12248 del 06.04.2004 non necessita di determinazione economica, in quanto i benefici a favore della collettività locale possono ritenersi ampiamente soddisfatti dalla ricaduta economica derivante alla stessa dai proventi ricavati dall’indotto prodotto dall’uso sportivo delle aree in questione;

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri