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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005
Codice 10.7
D.D. 9 settembre 2005, n. 895
Giochi Olimpici invernali TO-2006 - opere di accompagnamento - Progetto Miglioramento ed estensione della pista di fondo in localita Cima Bossola in Comune di Rueglio (TO). Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare:
- la Comunità Montana Valchiusella (TO), o chi per essa, ad operare su unarea di complessivi mq. 14260 per la realizzazione dellampliamento del piazzale di partenza, la realizzazione del nuovo tratto di raccordo tra strada e piazzale di partenza, la sistemazione dellarea di pertinenza del fabbricato situato a nord-ovest del tracciato sciistico ai fini della creazione di un parcheggio, il raccordo tra la strada esistente e la pista di fondo, la realizzazione di una piazzola di sosta , il ripristino completo della pista in dismissione, opere di ampliamento, sistemazione e inerbimento della pista esistente e dei pendii, come meglio esplicitato nel progetto definitivo;
- il comune di Rueglio (TO) ad ordinare la sospensione dellesercizio del diritto di uso civico da parte delle collettività locali sulle aree oggetto di intervento, meglio specificate nellelaborato Individuazione terreni vincolati da uso civico interessati dagli interventi allegato alla D.C.C. N. 19/2005, che localizza puntualmente le opere e le relative zone di intervento che definisce puntualmente opere e loro ubicazione, per il periodo strettamente necessario alla cantierizzazione, e successivo ripristino dellarea allo status quo ante (compresa unulteriore annata agraria nel caso venisse compromesso lutilizzo agricolo, dellarea oggetto di sospensione, per lannata agraria immediatamente successiva a quella in cui viene effettuato il ripristino);
- il mutamento di destinazione duso, nei termini già suesposti, per le aree oggetto di trasformazione a parcheggio e aree sosta;
- il mutamento temporaneo di destinazione duso nei periodi invernali delle porzioni di terreni comunali di uso civico interessati dalla pista di sci di fondo individuati al NCT 2 mapp. 3 e 43 (ex. 4), per consentire, in tali periodi, lesercizio di attività riconducibili alla pratica dello sci, mantenendo sugli stessi, comunque, nel restanti periodi dellanno, lutilizzo silvo-pastorale, rimandando ad un successivo provvedimento leventuale analoga autorizzazione per lintero comprensorio sciistico comunale, a seguito di specifica istanza comunale;
dare atto che il progetto in questione, per le motivazioni espresse in premessa ed in ottemperanza a quanto disposto con la D.G.R. 90-12248 del 06.04.2004 non necessita di determinazione economica, in quanto i benefici a favore della collettività locale possono ritenersi ampiamente soddisfatti dalla ricaduta economica derivante alla stessa dai proventi ricavati dallindotto prodotto dalluso sportivo delle aree in questione;
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri