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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Codice 18.2
D.D. 3 novembre 2005, n. 178

Legge 5.8.1978, n. 457, legge 17.2.1992, n. 179, legge regionale 6.8.1996, n. 59 (FIP 1996), legge regionale 24.3.1997, n. 16 (FIP 1997), legge regionale 6.12.1999, n. 31 (FIP 1999) e legge 8.2.2001, n. 21. Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata

L’art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l’accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate alla locazione costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell’articolo 3 della citata legge n. 457/78; l’aggiornamento è effettuato, ai sensi dell’articolo 2, dal C.I.P.E. su proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59, al titolo III, Capo II sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la “fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonchè alla determinazione dei relativi canoni”.

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26.4.2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica”.

Con la D.G.R. n. 45-7426 del 21.10.2002 sono stati variati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6.8.1996 n. 59 (FIP 1996), 24.3.1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999), aggiornati con la determinazione dirigenziale n. 201 del 21.11.2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2001 ed il mese di marzo 2002, che risultava essere pari al + 2,4%; si è stabilito inoltre che i suddetti limiti di reddito fossero variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente, che la loro applicazione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo e di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti di reddito.

Con la deliberazione n. 203 del 15.11.2004 sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica agevolata per l’anno 2005 sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo 2004 confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente.

Considerato che:

- occorre variare i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata aggiornati da ultimo con D.D. n. 203 del 15.11.2004;

- tale variazione è indicata nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26.4.2005, da cui risulta che l’indice a marzo 2004 era pari a 122,5 e l’indice a marzo 2005 è pari a 124,5, con una variazione percentuale pari al + 1,6;

Ritenuto opportuno applicare per le assegnazioni degli alloggi di edilizia agevolata che saranno finanziati in attuazione della legge 8.2.2001 n. 21 bando approvato con D.G.R. n. 82-10248 del 1.8.2003 - Contratti di Quartiere II e Piano Operativo approvato con D.G.R. n. 4-8482 del 24.2.2003 - 20.000 abitazioni in affitto - i limiti di reddito aggiornati con il presente provvedimento.

Risulta inoltre opportuno, al fine di consentire alle Amministrazioni Comunali di applicare gli adeguamenti di cui alla presente determinazione per l’accertamento dei requisiti soggettivi, confermare che i nuovi limiti di reddito decorrano dal 1° gennaio 2006.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

- visto l’art. 22 della legge regionale del 8..8.1997, n. 51;

- vista la legge 5.8.1978, n. 457;

- vista la legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

- vista la legge regionale 6.8./1996, n. 59 (FIP);

- vista la legge regionale 24/03/1997, n. 16 (FIP);

- vista la legge regionale 6.12.1999, n. 31 (FIP);

- vista la legge 28.2.2001, n. 21;

- vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5;

- vista la la D.G.R. n. 45-7426 del 21.10.2002,

- vista la D.D. n. 203 del 15.11.2004;

determina

- di aggiornare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16 (FIP 1997), 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999), legge 8.2.2001, n. 21 stabiliti con la D.D. n. 203 del 15.11.2004, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2004 ed il mese di marzo 2005, che risulta essere pari al + 1,6%, così come indicato sull’allegato “A” alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

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