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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2005, n. 62-1407

I.C. LEADER + 2000-2006 - Decisione C.E. C/2005 - 4151. Modalita’ di attuazione della Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali - Parziale modifica alla D.G.R. 76-13410 del 13/09/2004 e s.m.i. e riapertura del bando per la presentazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale

A Relazione dell’Assessore Sibille:

Visto il Reg. CE n. 1260/99 “ Recante disposizioni generali sui Fondi strutturali”;

vista la Comunicazione del 14 aprile 2000 C139/05 della Commissione Europea recante gli orientamenti per l’iniziativa di sviluppo rurale LEADER +;

vista la Comunicazione della Commissione (2003/C 262/07) che modifica la Comunicazione (2000/C 139/05);

vista la Decisione C/2001 3558 del 19.11.01 che approva il Programma Leader Regionale (PLR), individua il Settore Politiche Comunitarie della Direzione 14 in qualità di Autorità di Gestione (AdG), e contiene, tra l’altro, le misure destinate alla Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali - per la quale sono disponibili complessivamente 2.264.000 Euro di contributi a carico di risorse comunitarie, nazionali e regionali;

vista la Decisione della Commissione Europea C/2005 4151 del 18.10.05 che modifica il Programma Leader Regionale (PLR), e che provvede, tra l’altro, a riprogrammare il piano finanziario della Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali - per la quale sono ora disponibili complessivamente 1.422.000 Euro di contributi a carico di risorse comunitarie, nazionali e regionali;

considerato che:

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 49 - 4713 del 3.12.01, ha preso atto del PLR approvato dalla Commissione ed ha approvato il documento attuativo denominato “Complemento di Programma” (CdP);

i beneficiari dei contributi LEADER+ per la Sezione 2 sono società a partecipazione mista pubblico-privata, rappresentative del tessuto socio-economico del territorio, denominate “Gruppi di Azione Locale” (GAL) già selezionati nell’ambito di Leader+ con D.D. 479/14.1 del 20/06/02 e D.D. 417/14.1 del 9/6/03;

la Giunta regionale con D.G.R. 76-13410 del 13 settembre 2004 successivamente modificata con D.G.R. 44-116 del 23 maggio 2005, ad integrazione di quanto contenuto nel PLR e nel CdiP, ha approvato il documento contenente le norme specifiche per l’attuazione della Sezione 2 in modo tale da consentire la presentazione dei progetti da parte dei GAL entro il 30 settembre 2005;

per consentire a ciascuno di avviare contatti duraturi con territori al di fuori dell’area GAL e, preso atto della disponibilità finanziaria di cui alla Decisione C/2001 3558 del 19.11.01, con lo scopo di favorire il raggiungimento di una massa critica necessaria a garantire la vitalità e l’impatto delle operazioni, la Giunta regionale ha fissato in 35.000 euro il contributo minimo concedibile per ciascun progetto di cooperazione e in 226.400 il tetto massimo assegnabile a ciascuno dei 10 GAL selezionati, fermo restando che ciascuno di essi può avviare al massimo tre progetti;

la Commissione Europea e il Ministero per le politiche Agricole e Forestali hanno raccomandato alle Autorità di Gestione dei P.I.C. Leader+ l’individuazione di mezzi opportuni per favorire il più possibile la presentazione di progetti di cooperazione da parte dei GAL, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per la Sezione 2 entro i termini stabiliti dal Programma;

alla data di scadenza dell’invito a presentare domanda di contribuzione fissata al 30 settembre 2005 sono stati depositati cinque progetti di cooperazione con una richiesta totale di contributo pubblico ammissibile pari a euro 322.900 e che la disponibilità di risorse pubbliche inutilizzate è tuttora pari euro 1.099.100;

alcuni GAL hanno richiesto la riapertura del bando regionale per poter consentire la presentazione di alcuni progetti di cooperazione già in avanzata fase di elaborazione;

tenuto conto che, a seguito di una verifica puntuale effettuata dall’Autorità di Gestione, alcuni GAL non sembrano intenzionati ad avviare progetti di cooperazione mentre altri hanno manifestato l’intenzione di attivare operazioni con un impatto significativo sul territorio, e che pertanto la soglia massima di 226.400 euro per GAL pare limitare eccessivamente lo spazio di azione;

si rende opportuno mantenere la soglia minima di 35.000 Euro di contributo pubblico concedibile per singolo progetto, per assicurare una massa critica sufficiente a dare visibilità alle azioni, e nel contempo considerare la soglia di 226.400 Euro come limite massimo di contributo assegnabile a livello di singolo progetto;

per ottimizzare le tempistiche di attuazione in rapporto al cronogramma regionale di spesa e per garantire ai progetti in fase di approvazione almeno 24 mesi per la loro realizzazione, occorre rivedere le modalità per l’effettuazione delle spese e il termine fissato al 31/3/2007 per la presentazione della rendicontazione finale;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

al fine di favorire il più possibile la presentazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili sulla Sezione 2 - Cooperazione tra territori rurali,

l’art. 8 par. 7 dell’allegato alla DGR n. 76-13410 del 13 settembre 2004 e s.m.i “Sono ammissibili a contributo a carico del PLR della Regione Piemonte progetti per un importo compreso tra un minimo di 35.000 e un massimo di 226.400 Euro di quota pubblica. Fermo restando che ciascun GAL potrà avviare non più di tre progetti, l’ importo massimo di contributo assegnabile a ciascun GAL a valere sulla Sezione 2 è fissato in 226.400 Euro. il termine ultimo previsto per l’ attuazione e ammissibilità della spesa è fissato al 31/12/2006. La durata del progetto non può superare i 24 mesi a partire dalla data di stipula dell’accordo di cooperazione. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31/3/2007" è sostituito come segue:

“Sono ammissibili a contributo a carico del PLR della Regione Piemonte progetti per un importo di quota pubblica compreso tra un minimo pari a 35.000 euro e un massimo di 226.400 fermo restando che ciascun GAL potrà avviare non più di tre progetti; il termine ultimo previsto per l’attuazione della spesa non può superare i 24 mesi a partire dalla data di stipula dell’accordo di cooperazione, fermo restando la compatibilità delle tempistiche di spesa dei singoli progetti con la norma n+2 fissata dalla Commissione Europea per la rendicontazione delle spese da parte degli Stati membri. La rendicontazione finale e la richiesta di saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto”.

l’art. 10 par. 1 dell’allegato di cui sopra “I progetti potranno essere consegnati all’AdiG a partire dal 15 ottobre 2004. Il termine ultimo per la presentazione dei fascicoli è fissata entro le ore 12 del 30 settembre 2005" è sostituito come segue:

“Il termine ultimo per la presentazione dei fascicoli da parte dei Gruppi di Azione Locale è fissata entro le ore 12,00 del 23 gennaio 2006".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)