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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2005, n. 2-1113

Adozione, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento regionale di contabilita’ (D.P.G.R. n. 18/R del 5/12/2001), di un manuale denominato “Note Preliminari”

A relazione del Vicepresidente Susta:

Il nuovo sistema contabile, introdotto per le Regioni dal Decreto Legislativo 76/2000 trova il suo riferimento primario nel D.Lgs. n. 29/93, recentemente riassorbito dal D.Lgs. n. 165/2001, sulla “Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”.

Queste norme hanno definito, prioritariamente, la separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa. Infatti “ Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti” (art. 4 D. Leg.vo n. 165/2001). Ai dirigenti sono stati attribuiti compiti di direzione, di gestione, di spesa, di organizzazione e di controllo, e sono riferite le responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati In sede di predisposizione del progetto annuale di bilancio di previsione, è compito specifico dei direttori, formulare proposte all’autorità politica di obiettivi e programmi da perseguire, tenendo conto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali (art. 14 D. Leg.vo n.165/2001, art. 17 L. n. 59/97, e art. 4 bis L. n. 468/78).

La legge regionale 51/97 determina le competenze degli organi di direzione politica al capo terzo, in particolare - e per quanto attiene ai momenti legati alla gestione finanziaria - l’articolo 17 specifica:

alla lettera a) essere compito della Giunta regionale “la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l’indicazione delle priorità, ecc....”

alla lettera b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;

alla lettera c) l’assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;

Nella gestione finanziaria il dispositivo sopra richiamato va considerato nel suo insieme. La parte più rilevante è la determinazione delle varie attività sulle quali vengono esercitati i poteri trasferiti. l’assegnazione finanziaria risulta essere in questo modo una mera conseguenza operativa della determinazione di obiettivi e di programmi una volta fissate le compatibilità finanziarie entro le quali la regione si trova ad operare.

Per dare compiuta attuazione a tali disposizioni e per rendere compatibile il bilancio pubblico con le nuove esigenze dell’azione amministrativa, è stata espressamente prevista dalla Legge regionale di contabilità la modalità di illustrazione del Bilancio della regione attraverso Note Preliminari.

Nel processo di formazione del bilancio di previsione il sistema assume valenza sostitutiva (insieme alla necessaria attenzione alle tematiche relative ai costi) del soppresso criterio della spesa storica incrementale di cui all’articolo 10, comma 10, della L.R. n. 7/2001, ponendosi come elemento conoscitivo e di supporto informativo delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili sia per le direzioni, nel loro autonomo processo di costruzione del bilancio, sia per l’assessorato al Bilancio nel suo complesso.

Il nuovo sistema richiede un costante e concomitante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie.

In concreto l’articolo 11 della Legge Regionale n.7/2001 dispone:

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 10 la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attivita’ amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche’ la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

2. Per l’analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attivita’, la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato a livello nazionale con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).

3. Le disposizioni occorrenti ai fini dell’attuazione di quanto disposto nel presente articolo sono dettate con il regolamento.

Inoltre il regolamento attuativo della legge regionale di contabilità chiarisce agli articoli 16 e 17 le modalità di formazione delle previsioni di bilancio e forma e contenuti delle c.d. note preliminari.

Art.16.

(Note preliminari)

1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio annuale di previsione della Regione, redatto con l’osservanza delle disposizioni previste al riguardo dalla l.r. 7/2001, sono illustrati mediante note preliminari.

2. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell’entrata sono illustrati i criteri seguiti per la determinazione dell’ammontare dello stanziamento dei titoli e, per ciascun titolo, le quote non aventi natura ricorrente. Sono, altresi’, illustrati gli andamenti delle entrate prevedibili per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, coerentemente con quanto indicato nello stesso documento contabile.

3. Per le entrate tributarie, la nota preliminare indica i criteri seguiti per la definizione di entrata di ciascun tributo proprio della Regione e delle entrate derivanti da tributi dello Stato devoluti alla Regione. In caso di minori entrate, la nota fornisce informazioni dettagliate sulle ragioni della diminuzione. Per le altre entrate, la nota preliminare precisa i presupposti che danno diritto all’entrata e, per le entrate derivanti dall’indebitamento, espone analitiche motivazioni circa la necessita’ di fare ricorso a mutui o prestiti.

4. Nella nota preliminare dello stato di previsione della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alle spese correnti di carattere discrezionale che presentano tassi di variazione significativamente diversi dagli analoghi stanziamenti degli esercizi precedenti. Nella nota preliminare della spesa sono, altresi’, indicati:

a) gli obiettivi che s’intendono conseguire in termini di servizi ed interventi, con i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti;

b) le eventuali assunzioni di personale da effettuare per la realizzazione dei programmi e dei progetti;

c) gli indicatori di efficacia ed efficienza che s’intendono utilizzare per valutare i risultati;

d) i contenuti, disaggregati per capitolo, di ciascuna unita’ previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative.

Art.17.

(Formazione delle previsioni)

1. In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 10, comma 10, della l.r. 7/2001, la formazione delle previsioni, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale, avviene:

a) tenendo conto del quadro degli obiettivi e delle risorse risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, di cui all’articolo 9, e delle previsioni indicate nel bilancio pluriennale, di cui all’articolo 11;

b) desumendo elementi e valutazioni dal programma operativo, di cui agli articoli 14 e 15, in esecuzione al momento della predisposizione del bilancio annuale di previsione, e dal controllo di gestione, di cui all’articolo 42;

c) analizzando i dati risultanti dal sistema informativo interno;

d) applicando i criteri di efficacia e di economicita’ secondo le linee indicate nell’articolo 7.

Considerata la complessità e l’importanza della materia trattata si ritiene necessario avvalersi di quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento regionale di contabilità previsto dall’articolo 4 della legge regionale 7/2001 adottando uno specifico manuale operativo denominato: Note Preliminari al Bilancio della Regione.

Pertanto, la Giunta regionale, all’unanimità,

delibera

di adottare il manuale denominato “Note preliminari” di cui agli Allegati A) e B), parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

MANUALE NOTE PRELIMINARI

CRITERI GENERALI PER L’IMPOSTAZIONE DELLE PREVISIONI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE A LEGISLAZIONE VIGENTE

Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate nel bilancio programmatico dello Stato e dal documento di programmazione economico finanziaria della Regione i progetti di bilancio annuale  e pluriennale vengono redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti, compresa la normativa recata dalle leggi finanziarie regionale e statale.

L’impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente si basa sulla struttura del bilancio di previsione della Regione, recata dalla legge regionale 7/2001. La distinzione tra bilancio per la decisione consiliare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che  ciascuna unità corrisponda ad un unico centro di responsabilità amministrativa: la Direzione. Alla Direzione viene attribuita la facoltà propositiva della formazione del bilancio a legislazione vigente che dovrà tenere conto dei criteri e parametri di formazione delle previsioni; la normativa vigente (art. 10, comma 6) indica che gli stanziamenti vanno determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna Direzione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

L’attività propositiva va effettuata in linea con le vigenti indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonché degli elementi da riportare nella nota preliminare.

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

A partire dal bilancio pluriennale “gestito”, la Direzione Bilanci e Finanze redige il cosiddetto “bozzone” svolgendo le seguenti attività:

- Analisi dei vincoli;

- Individuazione delle risorse di parte corrente disponibili;

- Individuazione dell’ammontare delle risorse d’investimento che il bilancio è in grado di sostenere.

Il “bozzone” viene successivamente trasmesso alla Giunta regionale, cui compete la decisione di riparto tra le diverse direzioni delle risorse disponibili oltre alla necessaria verifica  relativa al riparto dei fondi tra le diverse unità previsionali di base (UPB).

Dopo l’esame da parte della Giunta regionale, la Direzione Bilanci e Finanze provvederà ad assegnare a ciascuna Direzione l’ammontare delle risorse attribuite a tale Direzione dalla giunta regionale attraverso uno specifico “fondo” di riserva che, a chiusura di bilancio (vale a dire prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale), dovrà essere riportato a zero.

La fase successiva consiste nella redazione, da parte di ciascuna Direzione e in relazione alle UPB che  competono alla Direzione stessa o alle esigenze su capitoli contenuti in UPB di altre Direzioni, delle Note preliminari attraverso l’utilizzo della relativa procedura informatica e attraverso una illustrazione delle stesse.

Va detto che le Note Preliminari realizzano un processo di radicale riforma delle modalità con le quali si realizza il momento propositivo delle previsioni annuali di bilancio, per cui le singole Direzioni  hanno disponibili in via telematica le note preliminari e possono curare direttamente l’inserimento, in via informatica, dei dati afferenti le proposte. Ciò consentirà, altresì, l’immediata riassunzione dei dati relativi ai progetti di assestamento e di variazione al bilancio con atto amministrativo, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, nonché di benefici sui tempi e nella possibilità di disporre, con immediatezza, delle grandezze generali da sottoporre a valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale.

Le note preliminari dovranno evidenziare le richieste di variazione (positive o negative) su ciascun capitolo di spesa.  

I capitoli saranno raggruppati per UPB ed i dirigenti dovranno indicare, in un’apposita colonna, le variazioni in più od in meno rispetto allo stanziamento risultante dal “bozzone, relativo alle spese connesse a obbligazioni giuridicamente vincolanti che già impegnano i bilanci, (le cosiddette prenotazioni) o a spese dovute per legge; mentre invece  l’indicazione del budget riferito alle spese che derivano da azioni, interventi e attività non caratterizzate dai suddetti vincoli  deve  essere indicato  ex novo, ovvero da ”base zero", secondo una valutazione dettagliata della proponibilità e della convenienza della spesa.

Per ciascun capitolo appartenente all’unità previsionale di base si avranno quindi:

Capitolo    Stanziamento    Variazione    Stanziamento
Finanziario    Proposto    (positiva o negativa)    richiesto
(numero / articolo e    [1]    [2]    [3]
descrizione)              

[1] Valore preimpostato in base al “bozzone”.

[2] Da compilare a cura del dirigente.

[3] Stanziamento totale richiesto (somma delle colonne precedenti 1 + 2).

Una volta effettuate le richieste da parte dei dirigenti, i dati saranno trasmessi alla Direzione Bilanci e Finanze per le verifiche del caso; tale Direzione, con riferimento a ciascuna richiesta, potrà:

· accettare, senza effettuare modifiche;

· accettare, effettuando alcune modiche;

· non accettare.

La proposta di bilancio così formulata e verificata per gli aspetti tecnici dalla Direzione Bilanci e Finanze, sarà sottoposta all’approvazione della Giunta regionale (valore indicato nella colonna [3]).

La gestione operativa delle diverse fasi appena descritte avverrà mediante l’utilizzo della procedura “Tarantella”, sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato manuale.

Le note preliminari vanno compilate unicamente per i valori di competenza mentre sarà cura della Direzione bilanci affinare i relativi valori di cassa per ottemperare alle richieste nazionali legate al Patto di stabilità interno.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le proposte di previsione  andranno  riportate nelle più volte richiamate Note preliminari per il bilancio annuale e pluriennale  di competenza e dovranno essere trasmesse agli Uffici della Direzioni Bilancio entro 10 giorni dalla comunicazione dei budget disponibili per ogni Direzione.

Allegato B