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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2005, n. 15-1126

L.R. n. 21/97 e s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Altre Attivita’ dell’Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni espresse in premessa;

di approvare, sentito il parere favorevole della Commissione Regionale per l’Artigianato e sentite le Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA), il Disciplinare di Produzione Settore Altre Attività dell’Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, predisposto dalla apposita Commissione di Disciplinare di Produzione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Altre Attività dell’artigianato Artistico,
Tradizionale e Tipico

DISCIPLINARE di PRODUZIONE

Forma e sostanza, di questo è fatto essenzialmente l’uomo e il mondo in cui vive e tutti gli oggetti, dal più sofisticato al più semplice, che accompagnano ogni gesto, ogni accadimento della sua vita. Oggetti che egli stesso ha inventato e costruito per necessità e ingegno.

Fare, creare oggetti è un mestiere, antico quasi quanto l’uomo stesso e sempre, sorprendentemente, vivo e attuale. L’artigiano utilizza materiali diversi e lontani fra loro per consistenza, struttura, duttilità: legno, pietra, ceramica, oro, ferro, vetro, ecc. e adatta la propria capacità e perizia alle esigenze della materia che lavora, per ricavarne le forme desiderate. Il confine fra capacità professionale e arte è incerto, .ancora di più in attività che pur non facendo parte del tessuto connettivo dell’economia regionale quali, ad esempio, il legno, l’oreficeria, la ceramica, mostrano diversi spunti di interesse, se non fascino.

In questi mestieri si caratterizzano sia attività più propriamente tradizionali, antiche, superate dalle tecniche moderne ed ormai soltanto “testimonianza”, sia lavorazioni dove si rende necessaria la creatività applicata al saper fare manuale. Troviamo quindi scultori del talco, eredi e continuatori dell’artigianato della cera, di antica tradizione e nel contempo giovani artigiani che applicano il loro saper fare a materiali moderni come la plastica e il lattice per ricavarne prototipi e maschere per l’uso cinematografico.

In queste attività il rapporto tra manualità e forma si esalta non solo attraverso l’arte ma chiede un contributo anche alle scienze pratiche, come la fisica e la meccanica. In questo artigianato “vario” sono rappresentate le due anime, i due estremi dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico: da un lato testimonianze ed eredità da tutelare e salvare, dall’altro una vitale attività economica da incentivare perché, nell’abbinare alla radicata tradizione la capacità di innovare, nell’aprirsi al design, nel trovare agganci con la cultura contemporanea ha saputo trovare nuove vie per proporsi al mercato.

Sarebbe bello ed e’ auspicabile che le due anime possano continuare a convivere e, oltre al presente, ricco di fermenti e progetti, anche il passato passa intravedere, pur se fra le indubbie difficoltà, uno spiraglio di futuro.

Bibliografia:

L’artigiano curioso di Orlando Perera - Daniela Piazza Editore

PREMESSA

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n. 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n. 24 - predisposto dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obiettivi:

- quello della tutela e della salvaguardia di una tradizione artigiana con valenza culturale e storica accumulata nei secoli in Piemonte. Un patrimonio che, nonostante le difficoltà incontrate nel corso della sua evoluzione, è stato conservato, trasmesso e valorizzato con continuità, tenacia e valenza dagli operatori del settore di generazione in generazione fino ai giorni nostri;

- quello della promozione di un insieme di iniziative che riscoprano, consolidino e rinvigoriscano nei suoi diversi aspetti questo processo, adeguandolo alle esigenze di qualificazione e di innovazione che il contesto economico, sociale e tecnologico attuale pone.

Finalità

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla L.R. 21/97 e s.m.i - Capo VI, Artigianato Artistico, Tipico e di Qualità, art. 26 - è predisposto il presente Disciplinare di Produzione per il settore “ Altre Attività dell’Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico”.

Strumento

Strumento specifico è la predisposizione di un Disciplinare di Produzione, che si propone di delineare le regole, descrivere le caratteristiche e i requisiti, indicare le tecniche produttive adottate, sottolineare i materiali impiegati e quant’altro occorre a individuare e specificare le lavorazioni in essere.

Riconoscimento

Possono ottenere Il riconoscimento di Impresa dell’Eccellenza Artigiana e fregiarsi del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” le imprese operanti nel settore Altre Attività dell’Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico e i Consorzi di Imprese che, già iscritti all’Albo delle imprese, ai sensi della Legge 443/85, dimostrino di possedere i requisiti richiesti dal presente disciplinare.

Il riconoscimento è attuato mediante idonea annotazione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, riportando l’indicazione del settore specifico, la descrizione della tipologia produttiva, l’attribuzione della denominazione di Eccellenza Artigiana, il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.

Art. 1 Percorsi culturali

L’impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche dell’Artigianato Tradizionale e di Qualità.

Devono essere considerati quali caratteristiche peculiari dell’impresa che opera nel settore:

Il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo.

L’innovazione, intesa come volontà a ricercare e sperimentare nuove tecniche, all’interno di un territorio.

L’aggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni preposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il legame con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione ed apprendimento, investendo in risorse umane.

 Art. 2 Definizione del settore

Sotto la più ampia definizione di “Altre Attività dell’Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico”, sono riunite quelle produzioni artistiche e di qualità che per le loro peculiarità non possono essere accomunate ai tradizionali settori dell’artigianato.

In questo ambito operano un ristretto numero di operatori, e tuttavia le imprese, spesso rappresentate da una singola unità, senza compromettere la manualità e l’artisticità delle fasi produttive, mostrano di possedere un elevato livello tecnico e di adeguamento alle moderne tecnologie.

Si può quindi affermare che il rapporto tra tradizione e innovazione è la sfida ancora aperta per il mondo dell’artigianato.

La difficile alchimia fra questi due concetti delinea anche la vitalità economica di molte imprese artigiane. La sintesi tra tipicità, legame con il territorio, tradizione e processi innovativi rappresenta il contesto produttivo e l’universo di riferimento di questo settore.

Per tutte queste imprese valgono le regole generali dettate dal Disciplinare di Produzione in questione.

Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate contemporaneamente in più Settori o Comparti di Artigianato Artistico.

E’ inoltre identificata la produzione Tradizionale e Tipica per lavorazioni con l’utilizzo di materiali impiegati e di tecniche di lavorazione legata alle tradizioni dei luoghi di origine e alla cultura locale.

Art. 3 Requisiti

Possono ottenere il riconoscimento di Impresa dell’Eccellenza Artigiana e fregiarsi del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” le imprese operanti nel settore della lavorazione Altre Attività dell’artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico e i consorzi di Impresa che, già iscritti all’Albo delle imprese artigiane, ai sensi della L. 443/85, dimostrino di possedere i requisiti richiesti dal presente disciplinare.

Possono essere riconosciute solo le imprese che producono manufatti finiti e che hanno la capacità di realizzare prodotti su commessa o su progetto proprio.

Il titolare dell’azienda o almeno un socio deve possedere i seguenti requisiti:

- avere un’adeguata conoscenza del disegno per poter interpretare e tradurre eventuali progetti eseguiti da professionisti esterni o sviluppare progetti propri;

- avere una approfondita conoscenza delle tecniche o legate alla tradizione o in collegamento con un lavoro di ricerca tecnica e di design, dei processi produttivi, delle materie prime, unita a sensibilità artistica e conoscenza degli stili;

- essere in grado di partecipare direttamente alle fasi produttive;

- essere anche in grado di realizzare gli attrezzi e gli strumenti eventualmente necessari per eseguire lavorazioni particolari o di estrema precisione.

L’attività dell’impresa deve essere orientata in prevalenza alla produzione di pezzi unici o a serie limitata.

E’ richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nel settore.

Qualora il periodo sia inferiore a quello sopra indicato, possono concorrere al raggiungimento del tetto dei 5 anni i periodi di attività produttiva nel settore ( da documentare), in qualità di dipendente o di coadiuvante con mansioni lavorative adeguate.

E’ sufficiente un periodo di lavoro nel settore, di 4 anni, per chi avesse effettuato un percorso di formazione specifica presso scuole di formazione accreditate ( per un minimo di 1200 ore), oppure sia in possesso di una formazione professionale nel settore.

Nel caso di Consorzi, sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle Imprese che ne fanno parte siano riconosciute Imprese dell’Eccellenza Artigiana.

3.1. Norme di ammissione

Le imprese artigiane dovranno provare la propria capacità compilando la domanda- questionario predisposta, allegando:

curriculum dettagliato in cui evidenziare

esperienze produttive

eventuale partecipazione ad Esposizioni, Mostre, Rassegne di settore

partecipazione attiva a percorsi formativi anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o di settore

documentazione fotografica dei prodotti realizzati e del laboratorio artigiano.

3.2. Accettazione delle domande

Il riconoscimento viene effettuato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.), competente per territorio, supportata da esperti del settore, ai sensi delle normative vigenti.

L’accettazione delle domande da parte della C.P.A. avviene previo colloquio diretto presso gli uffici della Regione Piemonte da parte di un esperto della Commissione del Disciplinare di produzione “altre attività” il quale potrà, qualora ne ravvisi la necessità, suggerire alla C.P.A. di richiedere specificazioni tramite documentazioni aggiuntive o sopralluoghi presso le ditte dei candidati.

Non verranno prese in esame domande di aziende che non possiedano i requisiti minimi descritti nell’ Art. 3 del presente Disciplinare di Produzione.

3.3. Attività di commercio

Potranno essere riconosciute le aziende artigiane che svolgono, in forma secondaria, attività commerciale a condizione che non si generi confusione tra il prodotto regolarmente realizzato in azienda e quello unicamente commercializzato.

3.4. Titolarità dei riconoscimento

Il riconoscimento di Eccellenza Artigiana è attribuito all’impresa ai sensi della L.R. 21/97 e s.m.i., art. 28.

I requisiti richiesti dal Disciplinare devono sussistere in capo al titolare o almeno ad uno dei soci prestatori d’opera dell’impresa.

Ogni modifica e variazione d’impresa devono essere comunicate alla competente Commissione Provinciale per l’Artigianato che valuta il permanere dei requisiti per l’attirbuzione del riconoscimento di “Eccellenza Artigiana”

3.5. Denominazione

E’ stata individuata la denominazione “Eccellenza Artigiana” con D.G.R. n. 30 - 322 del 29/06/2000 da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale di ogni settore e conseguente annotazione specifica all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tali imprese viene attribuito il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” approvato con D.G.R. n. 3 - 1713 del 14/12/2000.

L’uso, lo sviluppo e la diffusione di tale marchio è disciplinato da regolamento approvato con D.G.R. n. 4 -1714 del 14/12/2000.

Il richiamo all’ Eccellenza Artigiana in Mostre, Esposizioni, Manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso del marchio di eccellenza.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine e a compiere ogni sforzo per propagandarlo.

In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio è la Regione Piemonte.

3.6. Iter procedurale

Al fine di poter riassumere e di chiarire meglio quanto sopra espresso, evidenziamo le procedure di riconoscimento, che risultano pertanto:

Compilazione della domanda-questionario

Primo grado di valutazione delle imprese sulla base della domanda- questionario

Colloquio diretto con il candidato

Acquisizione di ulteriore documentazione

Eventuale sopralluogo presso l’azienda

Predisposizione di controlli in azienda

Previsione della possibilità di ricorso

3.7. Ricorsi

I ricorsi dovranno essere presentati seguendo le stesse modalità previste per i ricorsi su iscrizioni e cancellazioni dall’Albo delle imprese artigiane, alla Commissione Regionale per l’Artigianato (C.R.A.) che potrà avvalersi della consulenza della Commissione per il Disciplinare del settore.

3.8. Controlli

La Regione potrà, nell’ambito delle revisioni degli Albi provinciali delle imprese artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere dei requisiti, come previsto dall’art. 44 della L.R. 21/97 e s.m.i.

L’impresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per l’Artigianato competente ogni facoltà perché essa possa procedere di volta in volta a controlli di accertamento dei requisiti dando spiegazione e rilasciando eventuale documentazione fiscale-contabile (fatture, registri, ecc). Le Commissioni Provinciali dell’Artigianato, competenti per territorio, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, potranno svolgere indagini ed ispezioni per verificare il permanere, in capo all’impresa che abbia ottenuto il riconoscimento di “eccellenza artigiana”, dei requisiti richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione.

3.9. Cancellazione del riconoscimento

Qualora si riscontri la non conformità dell’utilizzazione del marchio secondo quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 1/R del 15 gennaio 2001 recante disposizioni sull’uso del Marchio ‘Piemonte Eccellenza Artigiana’ e l’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente disciplinare, la C.P.A., competente territorialmente, diffida l’impresa dall’utilizzo in maniera irregolare del marchio, invitandola ad adeguarsi a quanto previsto dal regolamento stesso.

In caso di reiterazione dell’inadempienza e/o di perdita dei requisiti richiesti dai disciplinari, la C.P.A. competente territorialmente, provvede anche ai sensi dell’art. 45 della L.R. 21/97, alla cancellazione dell’annotazione di “Eccellenza Artigiana” dell’impresa dall’Albo, sentito in ogni caso l’interessato.

Art. 4 Botteghe scuola

Le imprese riconosciute sulla base dei criteri previsti nel presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l’Artigianato (C.R.A.), potranno accedere, ai sensi degli articoli 29 e 31 della L.R. 21/97 s.m.i., a tutti i vantaggi di cui usufruiscono le imprese “riconosciute”, tra cui la possibilità di partecipare al progetto formativo/lavorativo “bottega scuola”.

Art. 5 Fasi produttive

Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche.

Le lavorazioni devono essere eseguite all’interno dell’azienda. Eventuali fasi di lavorazione di tipo accessorio e complementare, potranno essere commissionate ad artigiani esterni, solo se anch’essi riconosciuti dell’Artigianato Artistico o a soggetti di provata capacità, se di altre regioni, fermo restando che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei criteri del presente Disciplinare.

5.1. Utilizzo di semilavorati

Non è assolutamente consentito rifinire, completare o utilizzare beni acquistati come semilavorati presso aziende che non possono dimostrare la loro appartenenza al settore delineato dal presente Disciplinare di Produzione.

E’ fatto divieto assoluto l’utilizzo di complementi realizzati con criteri industriali, fatta eccezione che per gli accessori di assemblaggio.

5.2. Manualità

La percentuale di manualità nel processo lavorativo deve essere preponderante e non accessoria all’uso dei macchinari, poiché è la manualità durante le fasi produttive che rappresenta l’elemento distintivo che consente di differenziare l’impresa artigiana dall’impresa industriale.

5.3. Serialità

La serialità delle produzioni è assolutamente incompatibile, fatto salvo per piccole produzioni, prettamente artigianali, realizzate senza l’ausilio di macchinari.

Art. 6 Tecnologia

La tecnologia deve essere di aiuto all’artigianato artistico solo in quel frangenti in cui si richieda una ripetitività inutile e/o nel caso in cui l’apporto tecnologico aiuti a velocizzare certe procedure, senza nulla togliere alla definizione finale del manufatto.

E’ quindi consentito l’utilizzo di strumenti e attrezzature anche ad alto contenuto tecnologico fatto salvo quanto precisato riguardo alla “serialità”.

Per una più concreta definizione, si ritiene opportuno fare una distinzione tra lavorazioni “tradizionali” e lavorazioni “innovative”.

6.1. Lavorazioni innovative

Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di progetto, a patto che il loro utilizzo dia evidenti garanzie prestazionali e di durata e che non compromettano la manualità, che deve rimanere preponderante nella realizzazione dei manufatti.

6.2. Lavorazioni tradizionali

Per quelle lavorazioni che per tipologia di prodotto, hanno un riscontro nella produzione tradizionale, anche a livello locale, le aziende dovranno attenersi alle tecniche e alle fasi produttive del proprio settore di appartenenza, con particolare attenzione all’uso dei materiali.

Art. 7 Materie prime

E’ necessario che sia sempre garantito l’utilizzo dei materiali più idonei alla realizzazione dei manufatti.

7.1. Materiali innovativi

E’ consentito l’utilizzo di materiali diversi che assolvano alle esigenze di progetto. L’abbinamento dei diversi materiali potrà essere utilizzato per soddisfare esigenze di ricerca e di nuova sperimentazione.

7.2. Materiali tradizionali

E’ consentito l’utilizzo di materiali Tradizionali (ad esempio il legno, i metalli, il vetro, la ceramica, la cera, il cuoio e le pelli ecc ) purché l’impiego degli stessi risponda ai criteri del presente Disciplinare di Produzione.

Ulteriori materiali sono ammessi nel caso in cui rappresentino una naturale evoluzione del prodotto tradizionale e permettano di ottenere una migliore qualità dei manufatti.

Art. 8 Prodotto

La produzione dell’artigianato artistico dovrà essere caratterizzata dalla qualità dell’esecuzione con una particolare attenzione ai materiali, alle tecniche di lavorazione, alle rifiniture ed alle decorazioni.

I manufatti potranno essere considerati opere dell’artigianato artistico solo se tutti i suoi componenti saranno stati eseguiti da artigiani riconosciuti dell’"Eccellenza artigiana" o da soggetti di provata capacità, se di altre regioni.

Non potranno essere considerate opere di artigianato artistico quei manufatti che, acquistati come semilavorati, siano solo stati rifiniti o completati.

8.1. Prodotti innovativi

E’ consentito l’utilizzo di materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali, là dove esse siano necessarie per ottenere particolari risultati estetico-artistici, per esigenze di progetto e di ricerca, per preparazione di bozzetti e prototipi.

8.2. Prodotti tradizionali

Si ritiene indispensabile, per la salvaguardia delle tradizioni, l’utilizzo di essenze, materiali e tecniche che rispettino fedelmente modelli, forme, stili, decori riscontrabili con gli archetipi presenti nel musei, in letteratura e nelle pubblicazioni più accreditate.

E’ da escludere l’utilizzo di semilavorati che non presentino un elevato apporto di lavorazione manuale.

Art. 9 Artistico/innovativo

E’ riconosciuta l’innovazione nelle produzioni che presentino un’alta capacità di coniugare il design, la creatività e la fantasia dell’artigiano con l’assemblaggio di vari materiali.

E’ consentito l’utilizzo di materiali nuovi ed anche estranei alla tradizione (plastica, resine ad esempio) purchè il loro utilizzo singolo o accompagnato a materiali tradizionali (legno, metalli, vetro, cuoio ad esempio) comporti la realizzazione di manufatti artistici, di prodotti unici.

Art. 10 Tipico e Tradizionale

E’ riconosciuta la tipicità delle produzioni legate a particolari tradizioni locali, pertanto l’Artigianato Tradizionale e Tipico deve avere uno stretto collegamento con la zona di produzione.

La produzione Tradizionale e Tipica deve rispondere a criteri produttivi di tradizione storica tali da consentire il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

Non è consentita la lavorazione e l’uso di materiali diversi da quelli tramandati dalla tradizione.

Art. 11 Manutenzione e Restauro

Un capitolo a parte meritano le voci manutenzione e restauro, in quanto, spesso talune ditte svolgono lavorazioni e produzioni estremamente particolari, tanto da essere le uniche in grado di offrire un servizio di manutenzione degli oggetti prodotti, o nei casi più importanti, veri e propri interventi di restauro.

Non è raro infatti che oggetti prodotti nel passato, come pure realizzazioni particolarmente innovative, anche legate alle produzioni locali, per la loro rilevanza artistica richiedano un intervento professionale adeguato.

In questo caso si richiede che l’artigiano restauratore possieda competenza tecnica e conoscenza storica, nonché capacità tecnico-analitiche che gli permettano

un corretto approccio metodologico e la stesura di un progetto di restauro, dettagliato nelle varie fasi d’intervento, secondo l’epoca e la tipologia dell’oggetto.

Particolare attenzione è richiesta nell’uso dei materiali utilizzati durante le operazioni di restauro, siano essi tradizionali o innovativi, che per quanto possibile dovranno avere carattere di reversibilità, in particolar modo per i manufatti di una certa rilevanza artistica.

E’ quasi superfluo affermare che doti analoghe sono richieste, seppure ad un livello meno elevato, anche per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dei manufatti per rimediare al deterioramento causato dall’incuria, dallo smog, dalle intemperie, dall’uso o dall’esposizione prolungata degli stessi in mostre e musei.

Ultima, non certo per importanza, l’opportunità di eseguire una completa e approfondita documentazione fotografica sia delle fasi di restauro sia delle fasi di produzione, con l’intento dI costituire un archivio che rimanga come documento e testimonianza, per le nuove generazioni, di lavorazioni spesso destinate a scomparire.