Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 676 del 27 ottobre 2005. Progetto di cava di sabbia e ghiaia in località Archetta nel Comune di Sommariva Bosco. Proponente: Mastra s.r.l., con sede in Caramagna Piemonte, Strada Meani 12. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2005 e del 6 ottobre 2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cava di sabbia e ghiaia in località Archetta nel Comune di Sommariva Bosco presentato da parte del Sig. Matteo Quaglia, nato a Verzuolo il 12.05.1952 ed ivi residente in Via Matteo Olivero n. 12, in qualità di amministratore unico della Mastra s.r.l., con sede in Caramagna Piemonte, Strada Meani 12, in quanto gli interventi di prosecuzione dell’attività estrattiva in progetto, che interessano un’area già interessata da questo tipo di attività, non comportano particolari criticità ambientali né appaiono tali da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle estrazioni in atto.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Entro 90 giorni a far data dal provvedimento autorizzativo comunale sia realizzata la vasca di decantazione nella porzione settentrionale del piazzale di cava.

- Entro sei mesi a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale sia realizzata, completa degli interventi di rivegetazione proposti, l’opera di difesa spondale in corrispondenza del Rio Archetta.

- Il tracciato della nuova pista di accesso proposto nella documentazione integrativa potrà essere autorizzato dal Comune previa presentazione da parte della Ditta della documentazione attestante la disponibilità dei terreni interessati dalla nuova viabilità.

- Prima di procedere alla seconda fase di coltivazione prevista in progetto la Ditta dovrà provvedere allo spostamento o all’abbassamento al nuovo piano campagna del sostegno della linea elettrica, attualmente ubicato all’interno dell’area interessata dall’attività estrattiva.

- Entro sei mesi a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativi comunale sia completato l’intervento di miglioramento boschivo lungo il Rio Archetta.

- Le scarpate residue di coltivazione dovranno essere modellate con un’inclinazione non superiore a 20°;

- Al termine della coltivazione, il parziale riempimento dell’area dovrà avvenire esclusivamente con terre e rocce da scavo non inquinate, escluse dagli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 22/1997 in materia di rifiuti, come previsto dai commi 17,18 e 19 dell’art. 1 della Legge 443/2001, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza.

- La posa in opera del materiale per il parziale riempimento per la ricostituzione dell’assetto morfologico previsto nella configurazione finale illustrata in progetto dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m singolarmente compattati.

- Il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale, dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni e interessato da inerbimento protettivo mediante la semina a spaglio di una graminacea a rapido insediamento, al fine di conservare le caratteristiche di fertilità dello stesso come previsto in progetto.

- L’impianto delle specie arboreo-arbustive sulle scarpate perimetrali dovrà conferire al soprasuolo un aspetto il più naturaliforme possibile.

- Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione.

- I lavori di recupero ambientale dovranno essere terminati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione mineraria.

- Entro sei mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

- Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell’autorizzazione.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 17 maggio 2005 e del 06 ottobre 2005, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Sommariva Bosco, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

7. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

12. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto

Allegati (omissis)