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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Tortona (Alessandria)

Modifica titoli I e III del Regolamento edilizio. Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1°) di approvare la modifica del Titolo I del Regolamento Edilizio come proposta dal Settore Territorio e Ambiente;

2°) di abrogare, pertanto, l’attuale enunciato degli articoli 2, 3 e 4 del Titolo I del Regolamento Edilizio, dando atto che gli stessi risultano come di seguito riportati:

“Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

(omissis)

2. La Commissione è composta da otto componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I componenti della Commissione Edilizia sono scelti dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. In particolare i componenti, da scegliere obbligatoriamente tra i tecnici abilitati alla professione, dovranno essere così individuati:

(omissis)

Il componente con specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali dovrà essere selezionato, sulla base della metodologia sopra descritta ed all’interno delle liste per categoria predisposte dal Settore competente, tra coloro che ne faranno richiesta,

(omissis)

11. All’atto dell’insediamento i componenti della Commissione Edilizia, con scrutinio segreto, eleggono a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Presidente, che resta in carica sino al termine del periodo di validità della Commissione stessa o sino alla sua decadenza. In caso di decadenza del Presidente durante il periodo di validità della Commissione Edilizia i componenti procedono alla elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile dopo la decadenza del Presidente. Le sedute convocate prima della nomina del Presidente sono presiedute dal componente anagraficamente più anziano sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti

b) l’esame di interventi su aree od immobili soggetti a vincoli specifici di natura comunale, realizzabili attraverso la presentazione di una D.I.A.;

c) il rilascio di pareri o autorizzazioni di competenza comunale, anche in via di delega, per la realizzazione di interventi che riguardino immobili o aree comunque sottoposti a tutela storico - artistica, architettonica, paesaggistica - ambientale o idrogeologica;

d) l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, e relative varianti;

e) i pareri su progetti sottoposti o da sottoporre a procedura di Conferenza dei Servizi;

f) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

(omissis)

4. I tecnici professionisti, qualora lo ritengano opportuno, possono inoltre richiedere il supporto e la consulenza dei componenti della Commissione Edilizia, congiuntamente al responsabile del procedimento in materia edilizia, in fase di elaborazione progettuale per la verifica dei requisiti tecnico - prestazionali, urbanistici e di inserimento ambientale dell’opera. La richiesta dovrà essere presentata al responsabile del procedimento in materia edilizia, il quale la valuterà e se la riterrà ammissibile, coordinerà, gli incontri in appositi calendari, da concordarsi con i membri della Commissione Edilizia che di volta in volta riterrà opportuno convocare.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. Ogni qual volta il responsabile del procedimento in materia edilizia lo ritenga necessario al fine di rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di esame dei progetti edilizi, propone al Presidente la convocazione della Commissione Edilizia. La convocazione della Commissione deve essere fatta con congruo preavviso, comunque non inferiore a tre giorni. In caso di particolare urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore. La Commissione Edilizia può essere anche convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario anche dietro richiesta degli organi istituzionali, del Dirigente responsabile del Settore o del Dirigente responsabile del procedimento in materia di opere pubbliche. Le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 circa la presenza dei tecnici comunali, e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza temporanea del Presidente, nel corso della seduta, le sue funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano.

2. Il Dirigente del Settore competente designa il tecnico comunale chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione Edilizia, alla quale partecipa senza diritto di voto.

3. Assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, ed al fine della illustrazione delle proposte con il responsabile del procedimento e su richiesta del medesimo, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa.

(omissis)

9. Il tecnico comunale chiamato a fungere da segretario, come indicato al precedente comma 2, redige il verbale della seduta.

(omissis)

11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e da tutti i componenti."

(omissis)

4°) di abrogare integralmente l’articolo 27 bis del Regolamento Edilizio ad oggetto “Disposizione transitoria” considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16/3-2005 si è provveduto ad adottare la variante generale normativa al Piano Regolatore Generale Comunale;

5°) di dare atto che la modifica dei Titoli I e III del Regolamento Edilizio rientrano tra quelle conformi al testo tipo della Regione Piemonte e pertanto entreranno in vigore dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dall’articolo 3, comma 10, della legge regionale 8 Luglio 1999, n. 19;

(omissis)