Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Salmour (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2005. Modifica regolamento edilizio comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
Di approvare, ai sensi dellart. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche allart. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto successivo;
Lart. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.
La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
La Commissione è composta da n. 5 (cinque), componenti eletti dal Consiglio Comunale. La Commissione elegge al suo interno, di volta in volta, il Presidente.
I membri eletti sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
In conformità al disposto di cui alla L.R. 03-04-1989 n. 20, art. 14, primo comma, uno dei suddetti membri deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri di Giunta ed i membri del Consiglio Comunale.
La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio Comunale , la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
I componenti della Commissione decadono:
Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5;
Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29-07-1999 n. 548-9691.
Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 3 comma 3 della L.R. 08-07-1999 n. 19;
Di dare atto che la presente sarà trasmessa ai sensi dellart. 3, comma 40 della L.R. n. 19/99 all Assessorato Urbanistica;
Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.