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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Salmour (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2005. “Modifica regolamento edilizio comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto successivo;

L’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

La Commissione è composta da n. 5 (cinque), componenti eletti dal Consiglio Comunale. La Commissione elegge al suo interno, di volta in volta, il Presidente.

I membri eletti sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

In conformità al disposto di cui alla L.R. 03-04-1989 n. 20, art. 14, primo comma, uno dei suddetti membri deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri di Giunta ed i membri del Consiglio Comunale.

La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale , la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

I componenti della Commissione decadono:

Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5;

Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29-07-1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 08-07-1999 n. 19;

Di dare atto che la presente sarà trasmessa ai sensi dell’art. 3, comma 40 della L.R. n. 19/99 all’ Assessorato Urbanistica;

Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.