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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivoli (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29 settembre 2005. Approvazione della modifica al Regolamento edilizio, relativamente alla composizione della Commissione Edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- l’approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, del seguente art. 2 del Regolamento Edilizio, in sostituzione di quello vigente e adottato con delibera di C.C. n. 90 del 18 luglio 2002, apportando le modifiche sotto evidenziate:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Dirigente dell’Area Programmazione e Sviluppo del Territorio che la presiede, e da 7 componenti, eletti dal Consiglio comunale, oltre al Dirigente dell’Area Gestione del Territorio o suo delegato, con funzioni consultive relativamente alle urbanizzazioni, senza diritto di voto. In caso di assenza del presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei membri elettivi.

Omessi i commi da 3 a 9 in quanto non oggetto di modifiche.

Di dare atto che le modifiche riguardano esclusivamente il titolo I del Regolamento Edilizio, all’interno del quale i dettati normativi possono essere suscettibili delle modifiche relative alle aggiunte e/o soppressione di commi e/o articoli senza pregiudizio per la conformità al testo tipo, purché le modifiche non risultino in contrasto con altre parti di esso o con leggi e direttive vigenti.

Di dichiarare pertanto che il presente Regolamento Edilizio cosi come modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che l’articolo oggetto di modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3 comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.