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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 46

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2005, n. 103

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 - Evento sismico del giorno 11 aprile 2003. Disposizioni organizzative generali

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1. L’Assessore regionale alle opere pubbliche è delegata all’attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 ed adotta tutti i provvedimenti a ciò necessari.

L’Assessore in particolare:

1. individua eventuali modifiche ed integrazioni dei territori dei comuni colpiti;

2. adotta eventuali modifiche ed integrazioni del piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, degli edifici storico-monumentali e delle infrastrutture danneggiate;

3. provvede a richiedere alle competenti Amministrazioni i pareri, visti, nulla-osta ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza 3284/2003.

I provvedimenti di cui al punto 1. e 2. vengono adottati previa informativa alla Giunta Regionale.

Art. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo precedente l’Assessore incaricata si avvale delle strutture della Direzione regionale competente. La Direzione regionale provvede in particolare:

* all’effettuazione dei necessari adempimenti contabili per l’utilizzo delle risorse assegnate con l’ordinanze ministeriali;

* all’adozione degli atti per la concessione dei contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali di godimento degli immobili danneggiati nonché ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dall’evento verificatosi l’11 aprile 2003:

* alla predisposizione dei cronoprogrammi delle attività ed alle verifiche trimestrali, di cui danno tempestiva notizia all’Assessore incaricato ai fini della segnalazione al Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’ordinanza 3284/2003.

Art. 3. Per gli interventi sugli edifici storico-monumentali ed artistici gravemente danneggiati dall’evento sismico in oggetto e compresi nel piano, l’Assessore può avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte nonché di altri enti ed istituti specializzati.

Art. 4. L’Assessore incaricata riferisce periodicamente alla Presidente della Regione sullo stato di avanzamento della ricostruzione.

Mercedes Bresso