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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 46

Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Deliberazione 29 aprile 2005, n. 95

Art. 7 - septies, comma 3, Legge 31 marzo 2005, n. 43 - Possibilità di Sviluppo Italia S.p.a. di avvalersi dell’Agenzia Torino 2006 per la realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, e ss.mm.ii.

(omissis)

Il Comitato di Regia

delibera

di approvare che Sviluppo Italia S.p.a. possa avvalersi dell’Agenzia Torino 2006 per la realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 7 - septies, comma 3, della Legge 31 marzo 2005, n. 43, secondo le modalità e l’elenco puntuale delle opere che saranno definite all’interno di un’apposita convenzione concordata tra i due soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Segretario
Giuliana Bottero

La Presidente
Mercedes Bresso