Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2005, n. 90-1433

LR 55/84 e s.m.i. “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, art. 4: riparto delle somme a favore delle Province piemontesi - assegnazione ed accantonamento fondi a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro di euro 950.000,00 sul cap. 11100/05, di euro 150.000,00 sul cap. 11110/05 e di euro 50.000,00 sul cap. 11125/05

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, e sue modifiche ed integrazioni;

preso atto in particolare che l’art. 4 della LR 55/84 prevede annualmente l’approvazione da parte della Giunta Regionale di una deliberazione quadro, che stabilisca: 1. l’assegnazione alle Province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, di un congruo finanziamento, 2. a) l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della LR 55/84 e s.m., da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, b) la quota dell’ indennità giornaliera, fino al massimo del 50% della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, ferma restando la rimanente quota del 50% a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, c) i criteri e le priorità per l’accoglimento delle domande nell’approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi, d) l’individuazione di particolari categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri;

preso atto inoltre, che l’art. 6 lettera d) della LR 55/84 stabilisce che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri è di tre unità, salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la delibera quadro di cui all’art. 4 della LR 55/84;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14: “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006";

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge:

delibera

Di assegnare alle Province un congruo finanziamento, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, finalizzato alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55: “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, e sue modifiche, ed in conformità alle risorse stanziate a carico dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2005, così come indicato nell’allegato A parte integrante del presente atto. Le risorse indicate nel presente allegato, costituiscono acconto delle somme dovute, la restante quota a saldo sarà ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2006.

Di stabilire l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art.8 della L.R. 55/84 e s.m.i. da corrispondersi ai disoccupati, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, in euro, 31,00.

Di stabilire la quota dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della LR 55/84, da corrispondersi ai disoccupati, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in euro 15,50, mentre la rimanente quota del 50% è a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, altresì che la formazione professionale di cui all’art.7 bis della citata legge e unitamente alle azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalla L.R. 63/95 sono a completo carico del bilancio regionale, le somme ripartite per le spese sulla sicurezza,di cui all’art. 6 g bis della LR 55/84, sono assegnate agli Enti promotori di cantieri di lavoro, con i criteri stabiliti dalle Province.

Di stabilire che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri di lavoro, è ridotto ad una unità per gli enti che hanno in corso un progetto di attività socialmente utili finanziato con risorse proprie ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 81/2000 e con contributo regionale, in proroga fino al 31.12.2005.

Di stabilire i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti, la concessione dei contributi:

- il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a), b), c), d), e), e1), f), g), g bis) dell’art. 6, comma 1 della predetta legge

- il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro in particolare deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione

- il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri per l’Impiego di cui alla L.R. 41/98, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato

- il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’art.8 della L.R. 55/84 risulti cofinanziata da fondi Provinciali nella misura di almeno il 20%.

Di stabilire l’individuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie:

- disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi, considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale

- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione

- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere

- disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere

- disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del cantiere

- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro dell’esercizio dell’anno precedente.

Di stabilire l’assegnazione a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro tramite accantonamento di risorse pari ad euro 950.000,00 sul cap. 11100/05 (A. 101468), di euro 150.000,00 sul cap. 11110/05 (A. 101469) e di euro 50.000,00 sul cap. 11125/05 (A. 101470) al fine dei competenti provvedimenti di spesa, ed altresì, di tutti i provvedimenti necessari all’attuazione del presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato




La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale