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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 novembre 2005, n. 35-33752

Approvazione variante integrativa alle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale

Punto 4) “Approvazione variante integrativa alle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale”.

Tale deliberazione, nel testo che segue emendato, è posta in votazione; il Consiglio approva.

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e, in particolare, gli articoli 7 e 10 come rispettivamente modificati dagli articoli 7 e 15 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45;

vista la deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Piano territoriale regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-72 del 16 maggio 2005 di adozione di una variante integrativa alle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-966 del 3 ottobre 2005, con la quale si propone al Consiglio regionale di approvare, ai sensi della l.r. 56/1977, la variante integrativa alle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale, approvato dal Consiglio regionale con la precitata DCR n. 388-9126 del 19 giugno 1997, così come definita a seguito dell’esame dei pareri e dell’osservazione pervenuti ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 56/1977;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come rispettivamente modificati dagli articoli 7 e 15 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, la variante integrativa alle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con l’inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter:

“ARTICOLO 18 BIS. SISTEMA DI TERRENI DI INTERESSE REGIONALE”

1. Si tratta di terreni che, per le loro caratteristiche storiche, fisiche, ambientali e per quanto rappresentano nella tradizione piemontese, richiedono particolari attenzioni per la loro conservazione o le loro eventuali trasformazioni.

2. La Regione si riserva la facoltà di svolgere gli approfondimenti necessari per giungere all’individuazione dei beni di cui al comma i e alle specificazioni delle azioni di tutela e salvaguardia.

3. Le azioni di tutela e salvaguardia di cui al comma 2 si realizzano attraverso gli strumenti di attuazione di cui all’articolo 5.

4. In attesa dello svolgimento degli approfondimenti di cui al comma 2, il Piano territoriale regionale individua nelle aree di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano i terreni sui quali si rendono necessarie specifiche e puntuali azioni di tutela e di salvaguardia.

5. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauríziano, non individuati dai Piani regolatori generali vigenti con destinazione residenziale e/o produttiva, sono vincolati all’uso agricolo.

6. Prescrizioni che esigono attuazione.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e i Piani regolatori generali, sulla base delle rispettive attribuzioni, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti norme".

“ARTICOLO 18 TER. APPLICAZIONE ARTICOLO 18 BIS”

I vincoli di cui al comma 5 dell’articolo 18 bis hanno validità per un anno a far data dal 31 dicembre 2005.

- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, la disposizione di cui all’articolo 18 bis, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale, come modificata dalla presente deliberazione, immediatamente prevalente sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolante anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati.

(omissis)