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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

Comitato di Indirizzo dell’AIPO
Deliberazione 26 ottobre 2005, n. 9

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po con il Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento con contratti a tempo determinato, di formazione lavoro, nonché tramite i centri per l’impiego e le categorie protette

(omissis)

delibera

Di modificare ed integrare il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia con il Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento con contratti a tempo determinato, di formazione lavoro, nonché tramite i centri per l’impiego e le categorie protette - Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Marioluigi Bruschini

Allegato A

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, le ipotesi di selezione del personale da assumere con contratto a tempo determinato ai fini di un corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell’Agenzia.

Art. 2
Modalità per le assunzioni a tempo determinato.

1. L’Agenzia interregionale del fiume Po per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato relativi a profili professionali di categoria B, livello giuridico 3, di categoria C e D, ricorre alla formulazione di graduatorie di validità triennale cui attingere secondo necessità.

2. Le assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee, per i posti vacanti d’organico o per motivi eccezionali, nei casi previsti dalla vigente normativa, si effettuano con le modalità dalla stessa previste e con le seguenti forme:

a) Richiesta numerica di lavoratori al Centro per l’impiego territorialmente competente per assunzioni a tempo determinato per posti per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, con le modalità previste dalla normativa vigente.

b) Procedure selettive finalizzate alla formulazione di graduatorie, per i posti per i quali siano richiesti titoli ulteriori e/o superiori alla scuola dell’obbligo, predisposte a seguito di prove alle quali vengono sottoposti i candidati che abbiano presentato la domanda.

c) Eventuale utilizzo di graduatorie valide predisposte (per la medesima categoria e profilo professionale) dalle quattro regioni di cui al precedente capoverso e previo accordo con le stesse. In tal caso l’Agenzia si riserva di sottoporre comunque i primi tre candidati della graduatoria resa disponibile dall’altro Ente ad una prova o ad un colloquio sulle materie relative al posto da ricoprire e scegliere il più meritevole.

Art. 3
Prove selettive

1. La Commissione stabilisce la tipologia delle prove anche con modalità semplificate, tenuto conto del fatto che sono assunzioni a tempo determinato.

2. La selezione deve accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l’accesso alla categoria ed ai profili relativi e può essere effettuata in forma scritta che potrà consistere nell’elaborazione di una traccia o di un tema oppure di una serie di quiz a risposta multipla e nella valutazione del curriculum. La commissione composta da un Presidente e da due esperti in materia, per la valutazione, dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. Una volta superata la prova scritta il candidato verrà sottoposto ad un colloquio. Al termine della selezione viene redatta una graduatorie di merito che può essere utilizzata esclusivamente per assunzioni a tempo determinato.

3. La selezione può consistere anche nel solo colloquio e nella valutazione del curriculum. Questa modalità viene utilizzata qualora sia richiesta una particolare professionalità o esperienza specifica che dovrà necessariamente risultare dal curriculum. Per la valutazione la Commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. A seguito del colloquio viene redatta una graduatoria di merito che può essere utilizzata esclusivamente per assunzioni a tempo determinato.

Art. 4
Bando di selezione

1. Al bando verrà assicurata adeguata pubblicità tramite pubblicazione sui BUR delle quattro Regioni istitutive dell’Agenzia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), all’Albo dell’Ente e all’Albo della sede degli Uffici periferici dell’Agenzia ed infine, sul sito internet dell’AIPO.

2. Sarà riservata al bando di selezione la definizione puntuale di quelle che costituiranno le caratteristiche di dettaglio tecnico/metodologiche e organizzative di ciascuna procedura selettiva indetta che sarà finalizzata ad individuare e considerare le reali conoscenze pratico/ lavorative tipiche della categoria e profilo professionale coerenti con i profili professionali individuati dall’Agenzia.

3. Sarà riservata al bando anche l’individuazione del titolo di studio richiesto e gli eventuali ulteriori titoli.

Art. 5
Classificazione dei titoli

1. I titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi punti ad essi riservati sono così ripartiti:

- Titoli di studio e cultura: punti 3,0

- Titoli di servizio: punti 3,5

- Titoli vari: punti 1,0

- Curriculum: punti 2,5

- Qualora il bando di concorso richieda il curriculum professionale, in questa categoria vengono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire. E’ altresì valutabile il servizio prestato presso datori pubblici o privati anche a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato a disciplina privatistica, in qualifiche che presentino diretta affinità professionale con i posti messi a selezione.

- In caso di insignificanza del curriculum la commissione collegialmente ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.

TITOLI DI STUDIO

I titoli richiesti per l’ammissione al concorso possono essere valutati, anche in relazione alla votazione in essi riportati, secondo i seguenti criteri:

- i titoli superiori assorbono quelli inferiori;

- il titolo superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso viene valutato come tale solo se trattasi di titolo attinente all’area professionale a cui appartiene il posto messo a concorso;

- i titoli relativi a diplomi di specializzazione post - universitaria e diplomi di corsi universitari post - scuola secondaria vanno valutati in relazione all’attinenza all’area professionale cui appartiene il posto messo a concorso. Analogamente si opera in presenza di titoli tra loro equipollenti.

TITOLI DI SERVIZIO

1. Nel bando di selezione, l’amministrazione provvede ad indicare i titoli utili per la valutazione degli stessi e la formazione delle graduatorie.

2. Sono indicati inoltre i criteri di valutazione dei titoli medesimi dando prevalenza ai titoli attinenti ai profili oggetto del bando di selezione.

TITOLI VARI

1. Possono essere valutati gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso.

2. Possono essere valutati, altresì, le pubblicazioni a stampa.

3. Le stesse (libri, saggi, articoli,) devono essere presentate in originale e sono valutabili solo se attinenti alle professionalità del posto messo a concorso e se, essendovi la firma di più autori, la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.

4. Possono essere valutate, altresì, le abilitazioni all’esercizio di professioni, docenze, incarichi professionali.

Art. 6
Domanda di ammissione alla selezione

1. Per l’ammissione alle prove selettive i candidati devono presentare all’amministrazione domanda redatta in carta semplice contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione; ad essa dovrà essere allegata la documentazione espressamente richiesta nel bando ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR445/2000.

2. La domanda deve essere firmata dal candidato e inviata entro il termine previsto dal bando, a pena di esclusione.

Art. 7
Commissione esaminatrice

Le selezioni di cui al presente regolamento sono espletate da apposita commissione esaminatrice nominata con provvedimento dell’organo competente dell’amministrazione e composta come segue:

un dirigente, con funzioni di presidente, in possesso di adeguata esperienza nelle materie oggetto della selezione; due esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari e/o dirigenti dell’amministrazione; un dipendente dell’amministrazione con funzioni di segretario.

Almeno un terzo dei componenti la commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 8
Graduatoria

1. A procedura selettiva ultimata, viene formata una graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato, entro il limite della soglia minima stabilita dal presente regolamento.

2. Da tale graduatoria l’amministrazione attinge ogni qualvolta si verifichi l’esigenza di assunzione, scorrendola durante il periodo di validità della stessa.

Art. 9
Contratto di lavoro

1. Al personale con rapporto di lavoro a termine sono richiesti, ai fini dell’assunzione, gli stessi requisiti richiesti per il personale di ruolo di corrispondente profilo funzionale e di categoria.

2. L’Agenzia procede all’assunzione degli idonei delle prove selettive con la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, in forma scritta e con l’apposizione del termine finale del rapporto, la durata e la natura del rapporto che potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale.

3. Al personale a tempo determinato viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigente all’atto dell’assunzione.

4. Nei casi di assenza dal servizio per malattia al personale assunto a tempo determinato sarà corrisposto il relativo trattamento economico con l’osservanza di quanto disposto dalla vigenti norme in materia.

Art. 10
Periodo di prova

1. Per i rapporti a tempo determinato sino a sei mesi il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova della durata non superiore a due settimane, mentre per i contratti a tempo determinato di durata superiori il periodo di prova non può superare le quattro settimane. Per assunzioni inferiori a sei mesi il periodo di prova verrà di volta in volta quantificato nel bando di selezione. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal contratto. Il periodo di prova si intende superato una volta decorso senza che il rapporto sia stato risolto. Non si darà corso ad un ulteriore periodo di prova in caso di proroga del contratto a tempo determinato. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.

2. Per risolvere un rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a sei mesi, dopo il periodo di prova, ma prima della scadenza del contratto, le parti devono rispettare un periodo di preavviso pari ad un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e comunque non superiore a 30 giorni. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare tale termine è tenuta a corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

3. E’ facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma precedente.

Art. 11
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato, per quanto applicabile alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Contratti collettiva nazionali di lavoro vigenti.

Art. 12
Entrata in vigore

2. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione della relativa deliberazione del Comitato di Indirizzo.

Allegato B

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Art. 1
Premesse

1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, possono avvalersi dei contratti di formazione e lavoro.

2. Il contratto di formazione e lavoro costituisce uno strumento flessibile di gestione del personale per far fronte a necessità operative specifiche dell’Amministrazione mediante acquisizione di giovani lavoratori che vengono opportunamente formati ed addestrati all’interno dell’organizzazione. La selezione è, infatti, aperta ai giovani di età superiore ai 18 anni compiuti alla data di scadenza del bando ed inferiore a 32 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando) in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni.

3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando anche procedure di tipo semplificato.

4. Nella predisposizione del contratto di formazione lavoro verrà garantito il rispetto del principio di non discriminazione sancito dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 2
Tipologia di contratto e attività formative

1. La caratteristica peculiare del contratto di formazione e lavoro è individuata nell’attività formativa che l’Ente si obbliga a realizzare nei confronti dei lavoratori. Potranno essere attivate le seguenti tipologie di contratto di formazione e lavoro:

a) Per l’acquisizione di professionalità elevate (categoria D) anche a tempo parziale

- Durata massima del contratto: fino a 24 mesi

- Formazione prevista: 130 ore da effettuarsi all’interno della prestazione lavorativa e coerente con il tipo di mansioni che il lavoratore andrà a svolgere

b) Per favorire l’inserimento professionale di giovani attraverso una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo o di servizio (categoria C e B):

1. Durata massima del contratto : fino a 12 mesi

- Formazione prevista: almeno 20 ore da effettuarsi all’interno della prestazione lavorativa e coerente con il tipo di mansioni che il lavoratore andrà a svolgere.

2. Ai sensi del c. 9 dell’art. 3 del Ccnl 14/09/2000 potranno essere previste, se necessarie, ore aggiuntive di formazione oltre a quelle somministrate. Per il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, unitamente alla formazione teorica impartita, potrà essere prevista, durante lo svolgimento della contemporanea attività lavorativa, la presenza di un tutor che lo affianchi sino al raggiungimento di un buon grado di autonomia professionale.

3. Il progetto per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, viene predisposto, con l’ausilio del Servizio Personale, dal Dirigente del Servizio presso cui sarà inserito il lavoratore assunto con Contratto di Formazione e Lavoro.

Art. 3
Disciplina giuridica del contratto

1. Il rapporto di lavoro alla scadenza del termine apposto nel contratto, e fatto salvo il caso di dimissioni volontarie anticipate o di licenziamento per giusta causa, si intenderà risolto di diritto, fermo restando la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato di cui al successivo art. 13.

2. Lo stesso non potrà essere prorogato o rinnovato salvo che si verifichino i seguenti eventi, oggettivamente impeditivi della formazione stessa, quali gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum, servizio militare e richiamo alle armi e infortunio sul lavoro, della rispettiva durata di almeno trenta giorni continuativi. In tali casi la durata della proroga sarà pari al periodo di assenza.

3. La disciplina giuridica del contratto di formazione e lavoro è quella prevista per il contratto a tempo determinato.

4. Al contratto di formazione e lavoro si applica la disciplina del periodo di prova pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti di 12 mesi e pari a due mesi per i contratti di 24 mesi.

Art. 4
Trattamento economico

1. L’inquadramento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro avviene nel primo parametro retributivo della categoria professionale per la quale effettua la selezione (trattamento tabellare iniziale B1, B3, C1, D1, D3);

2. Il trattamento economico sarà costituito da:

- trattamento economico iniziale

- tredicesima mensilità

- altri compensi ed indennità connesse alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovuti.

3. Al personale assunto con contratto di formazione lavoro spetta il trattamento incentivante nei limiti stabiliti dalla contrattazione decentrata per il personale assunto a tempo determinato.

4. Il lavoro in Contratto di Formazione e lavoro è valido ai fini previdenziali.

Art. 5
Modalità di selezione del personale

1. L’assunzione di personale con rapporto di formazione e lavoro, avviene previa selezione da effettuarsi con le procedure semplificate (come previsto dall’art. 3, comma 3 del Ccnl 14 settembre 2000) nel rispetto della normativa generale vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche Amministrazioni.

2. Al bando verrà assicurata adeguata pubblicità, anche per estratto, tramite pubblicazione sui BUR delle quattro Regioni istitutive dell’Agenzia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), all’Albo dell’Ente e all’Albo della sede degli Uffici periferici dell’Agenzia ed infine, sul sito internet dell’AIPO.

3. Sarà riservata al bando di selezione la definizione puntuale di quelle che costituiranno le caratteristiche di dettaglio tecnico/metodologiche e organizzative di ciascuna procedura selettiva indetta che sarà finalizzata ad individuare e considerare le reali conoscenze pratico/ lavorative tipiche della categoria e profilo professionale coerenti con i profili professionali individuati dall’Agenzia, in particolare dovrà tassativamente prevedere: il numero, la categoria, il profilo professionale, nonché il relativo trattamento economico dei posti messi a selezione, il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative, i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per l’ammissione all’impiego, il termine e modalità di presentazione delle domande, l’indicazione del diario e della sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.

Art. 6
Domanda di ammissione alla selezione

1. Per l’ammissione alle prove selettive i candidati devono presentare all’amministrazione domanda redatta in carta semplice contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione; ad essa dovrà essere allegata la documentazione espressamente richiesta nel bando ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR445/2000.

2. La domanda deve essere firmata dal candidato e inviata entro il termine previsto dal bando, a pena di esclusione.

Art 7
Commissione esaminatrice

Le selezioni di cui al presente regolamento sono espletate da apposita commissione esaminatrice nominata con provvedimento dell’organo competente dell’amministrazione e composta come segue:

un dirigente, con funzioni di presidente, in possesso di adeguata esperienza nelle materie oggetto della selezione; due esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari e/o dirigenti dell’amministrazione; un dipendente dell’amministrazione con funzioni di segretario.

Almeno un terzo dei componenti la commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 8
Classificazione dei titoli

1. I titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi punti ad essi riservati sono così ripartiti:

- Titoli di studio e cultura: punti 3,0

- Titoli di servizio: punti 3,5

- Titoli vari: punti 1,0

- Curriculum: punti 2,5

2. Qualora il bando di concorso richieda il curriculum professionale, in questa categoria vengono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire. In caso di insignificanza del curriculum la commissione collegialmente ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.

Art. 9
Selezione per titoli ed esame

1. Per le posizioni di lavoro rientranti nella categoria B e C le procedure selettive consisteranno in una selezione per titoli ed esame.

2. La prova d’esame consisterà in un colloquio attitudinale e/o prova pratica sulle materie stabilite dal bando in relazione alle professionalità richieste.

3. Per la valutazione del candidato la Commissione dispone di 30 punti. Il colloquio si intende superato qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

4. Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

5. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 come da successivo art. 7. Il bando indicherà i titoli valutabili nel rispetto del precedente punteggio massimo.

6. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nel colloquio.

Art. 10
Selezione per titoli ed esami

1. La selezione per esami è riservata alla categoria D1/D3 e deve valutare le conoscenze teorico-culturali di base e specialistiche, le capacità personali, i comportamenti organizzativi e motivazionali dei candidati.

2. La selezione per esami prevede una prova scritta, anche mediante utilizzo del computer , una prova orale e la valutazione dei titoli. La prova scritta si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

3. La partecipazione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. Il colloquio si intende superato qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

4. Per la valutazione la Commissione dispone di 30 punti per ogni singola prova.

5. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 come da precedente art. 9. Il bando indicherà i titoli valutabili nel rispetto del precedente punteggio massimo.

6. La valutazione dei titoli avverrà dopo la prova scritta e prima di procedere alla correzione degli elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli è reso agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 11
Graduatoria

1. A procedura selettiva ultimata, viene formata una graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato, entro il limite della soglia minima stabilita dal presente regolamento.

2. Da tale graduatoria l’amministrazione attinge ogni qualvolta si verifichi l’esigenza di assunzione, scorrendola durante il periodo di validità della stessa ed andando ad individuare se il primo candidato avente diritto sia in possesso del requisito di età previsto dalla vigente normativa in materia di contratto di formazione e lavoro.

Art. 12
Assunzione in servizio

1. Al termine della procedura selettiva si procederà all’assunzione in servizio dei candidati utilmente classificati in graduatoria, nel limite dei posti messi a selezione.

2. In ogni caso non si procederà all’assunzione dei concorrenti che all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro abbiano compiuto i 32 anni. I candidati che compiranno i 32 anni nel periodo di validità della graduatoria, verranno automaticamente cancellati dalla stessa.

3. Il lavoratore assunto in contratto formazione lavoro ha diritto ad avere una copia del progetto formativo e del Contratto con la precisazione dei dati anagrafici, della data di assunzione, della data di cessazione del rapporto, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale (categoria e profilo) e del trattamento economico e normativo.

4. Possono essere stipulati anche contratti di formazione e lavoro con rapporto di lavoro a tempo parziale solo se tale possibilità è stata espressamente prevista nel progetto formativo approvato dalla competente commissione regionale per l’impiego e comunque in caso di rapporto a tempo parziale la riduzione dell’orario non deve in alcun modo incidere sullo svolgimento delle ore formative stabilite nel contratto.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamenti e contrattuali in vigore.

Art. 13
Scadenza del contratto ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato

1. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro l’Amministrazione attesterà la formazione svolta ed i risultati formativi raggiunti. Tale attestazione avrà valore per tutti gli usi consentiti e previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Trattandosi di contratto a tempo determinato, alla scadenza del termine apposto nel contratto di lavoro il rapporto si intenderà risolto di diritto.

3. L’Amministrazione ha la facoltà di trasformare tutti od alcuni dei contratti di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato nei limiti della disponibilità di organico, secondo le procedure del CCNL. La trasformazione avverrà attraverso la valutazione dell’attività svolta, sulla base del giudizio espresso dal dirigente responsabile del settore che dovrà certificare il livello di idoneità raggiunto dal lavoratore, con riferimento al contenuto professionale del posto da ricoprire (Competenze professionali, Impegno, Iniziativa e Responsabilità, Capacità organizzative, Disponibilità ed Affidabilità). Nella valutazione il Dirigente potrà avvalersi eventualmente anche del tutor che ha seguito l’inserimento lavorativo, laddove individuato.

4. In ogni caso la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato avverrà compatibilmente con le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme contenute nelle leggi finanziarie vigenti nel tempo.

5. Nel caso di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato:

a. il dipendente verrà inquadrato nella categoria e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione con contratto formazione e lavoro ed al rispettivo parametro retributivo iniziale;

b. il relativo periodo di formazione e lavoro verrà computato nel calcolo dell’anzianità di servizio.

Art. 14
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratto formazione e lavoro ed ai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione della relativa deliberazione del Comitato di Indirizzo.

Allegato C

ASSUNZIONE SIA A TEMPO DETERMINATO CHE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE DA PARTE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO AI SENSI ART. 16 LEGGE N. 56/87

Art. 1

1. Le assunzioni per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (categoria A e categoria B1), avviene mediante avviamento a selezione degli iscritti nei centri per l’impiego competenti per territorio, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/1987, che abbiano la professionalità richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

2. L’Agenzia inoltra direttamente una richiesta di personale al Centro per l’impiego competente per territorio con l’indicazione del titolo di studio, del profilo professionale e della categoria, che predispone un pubblico avviso e formula una graduatoria secondo i criteri stabiliti da norme di legge.

3. L’Agenzia convoca i lavoratori entro 20 giorni dalla comunicazione di avviamento ed entro i successivi trenta giorni effettua la selezione. La data e ed il luogo della selezione viene comunicata ai candidati con lettera di convocazione almeno sette giorni prima.

4. I lavoratori, secondo l’ordine di avviamento, sono sottoposti, da parte di una commissione nominata dall’amministrazione ad una o più prove volte ad accertare l’idoneità degli stessi a svolgere mansioni relative ai posti da coprire con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei profili professionali dell’Agenzia e del comparto di appartenenza. Le prove possono consistere in test o nell’utilizzo di applicazioni informatiche o di strumentazioni o macchine di altro genere inerenti le mansioni da ricoprire e/o in un colloquio avente ad oggetto le mansioni proprie della posizione da ricoprire.

5. Il contenuto delle prove selettive viene stabilito dalla Commissione esaminatrice con riferimento al contenuto del profilo professionale oggetto di selezione.

6. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

7. La commissione giudicatrice è scelta tra i dipendenti degli uffici dell’Agenzia , tenendo conto delle caratteristiche del profilo e della posizione di lavoro da ricoprire. Il presidente della commissione può essere sia un dirigente che un funzionario dell’Ente. Almeno un terzo dei componenti della commissione, salva motivata impossibilità, è riservato a donne.

8. La graduatoria del Centro per l’impiego ha validità fino alla comunicazione da parte dell’Agenzia dell’avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata per sostituire personale che risulta non idoneo alle prove, che rinuncia all’assunzione o il cui rapporto si risolva entro i sei mesi dalla pubblicazione.

Art. 2
Norme per l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili

1. Le assunzioni per disabili avvengono nel rispetto delle procedure e delle percentuali previste dalle leggi vigenti in materia, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere e attraverso interventi mirati.

2. L’Agenzia può procedere nei seguenti modi:

* attraverso apposita Convenzione se stipulata con gli Uffici territoriali competenti, ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99;

* attraverso chiamata numerica

* attraverso procedura selettiva pubblica.

3. Per la chiamata numerica e per la procedura selettiva pubblica si procede nel seguente modo:

Richiesta all’Ufficio collocamento disabili di un numero di soggetti da avviare a selezione pari al doppio dei posti da ricoprire, della selezione viene data informazione tramite pubblicazione sui BUR delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Gli avviati a selezione devono possedere, oltre al titolo di studio, anche gli altri requisiti propri del profilo professionale per il quale è stata avviata la richiesta (patente ed abilitazioni varie);

La selezione, diretta all’accertamento della idoneità del candidato e senza valutazione comparativa è pubblica.

L’Agenzia convoca i lavoratori entro 20 giorni dalla comunicazione ed entro i successivi trenta giorni effettua la selezione. La data e ed il luogo della selezione viene comunicata ai candidati con lettera di convocazione almeno sette giorni prima.

La commissione giudicatrice è scelta tra i dipendenti degli uffici dell’Agenzia , tenendo conto delle caratteristiche del profilo e della posizione di lavoro da ricoprire. Il presidente della commissione può essere sia un dirigente che un funzionario dell’Ente. Almeno un terzo dei componenti della commissione, salva motivata impossibilità, è riservato a donne.

I criteri per l’attribuzione e suddivisione dei punteggi per le prove ed i titoli saranno normati direttamente nel bando di selezione.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato, per quanto applicabile alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Contratti collettiva nazionali di lavoro vigenti.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione della relativa deliberazione del Comitato di Indirizzo.