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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 31 ottobre 2005, n. 15079/17.1

Comune di Mondovì (Cn) Soc. Cassanio srl - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 (art. 15 c. 8). Conferenza dei Servizi seduta del 13.10.2005

(omissis)

La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della soc. Cassanio srl per l’attivazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia G-CC2) avente una superficie di vendita di mq. 12000 ubicata nel Comune di Mondovì (Cn), - Via Tanaro zona casello autostradale A6 To/Sv (Localizzazione L3 riconosciuta con DCC n. 38 del 18.6.2001) settore non alimentare (mq. 42 relativa al settore alimentare), avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita Mq. 12000 così composto

4 medie strutture non alimentari M-SE2 (da mq. 401 a mq. 900) mq. 1938 compl.

55 es. di vicinato <250 mq. mq. 10062 compl.

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale mq. 18400

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale sequenziale (G-CC2) di mq. 12000, che deve essere: non inferiore a mq. 34992 pari a posti auto n. 1296 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 5563

2. di prescrivere che l’autorizzazione commerciale preveda:

* che tutte le opere di viabilità, previste per la localizzazione L3 e contenute dettagliatamente nelle deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 4706/17.1, n. 4707/17.1 del 21.4.2004, n. 5472/17.1 del 6.5.2004 e n. 13826 deI 6.10.2005 che hanno autorizzato i centri commerciali presenti nella stessa, siano realizzate e funzionali all’attivazione del primo centro commerciale autorizzato all’interno della localizzazione stessa

* la sottoscrizione da parte della Società di un atto di impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni della Giunta Regionale, riferite alla superficie di vendita e alla superficie utile lorda ad essa associabile, con riserva di valutazione di impegni differenti da parte della Società proponente

* l’indicazione del nominativo del preposto alla vendita dei generi alimentari relativi ai mq. 42 del settore alimentare

3. di prescrivere l’obbligo dell’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica prevista dall’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i che sarà subordinata:

- all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e della relativa convenzione che preveda la separazione di viabilità pubblica, tra gli insediamenti commerciali che sono stati autorizzati, si autorizzeranno nell’ambito della localizzazione L3, prevista ai sensi dell’art. 51 della LR n. 56/77;

- alle prescrizioni dei punti 1 e 2;

- alle prescrizioni inserite nella determina dirigenziale n. 88 del 3.5.2004 relativa all’esclusione del progetto alla fase di verifica ambientale di cui alla LR 40/98

4.. di far salvo il rispetto di tutte le prescrizioni inserite nella delibera della Conferenza dei Servizi n. 5472/17.1 del 6.5.2004 inerente il rilascio dell’autorizzazione amministrativa relativa al centro commerciale con superficie di vendita di mq. 10000

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Comune di Mondovi in ottemperanza al disposto dell’art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 2.9.2005, data di convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell’art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed interventi
dei Settori Commerciali
Patrizia Vernoni