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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 580 del 8 settembre 2005. Giudizio compatibilità ambientale relativa al progetto di impianto di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin S.p.A. da realizzare nel Comune di Cuneo

Progetto di impianto di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin S.p.A. da realizzare nel Comune di Cuneo.

Proponente: Elyo Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Polidoro da Caravaggio 6.

Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto ex art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 12 aprile 2005 e del 22 luglio 2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di impianto di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin SpA, da realizzare nel Comune di Cuneo, presentato dal Sig. Chiarini Aldo, (omissis), in qualità di amministratore delegato della Società Elyo Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Polidoro da Caravaggio 6, così come definito conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e nel rispetto delle prescrizioni di seguito esplicitate in quanto:

- in generale sistemi cogenerativi dimensionati sulle esigenze termiche delle aziende e tendenti a massimizzare i rendimenti sono da ritenersi privilegiabili;

- l’impianto di cogenerazione in progetto è finalizzato a sostituire le attuali caldaie alimentate a metano, ormai datate, utilizzate dall’azienda per la produzione del vapore e di una limitata quota di energia elettrica;

- a seguito della dismissione delle vecchie caldaie, il proponente prevede un sensibile aumento delle prestazioni e del rendimento energetico;

- il dimensionamento dell’impianto, finalizzato alla copertura completa dei fabbisogni di vapore ed energia elettrica dello stabilimento Michelin SpA di Cuneo, renderà inoltre disponibile un surplus di energia elettrica che verrà ceduto alla rete elettrica nazionale;

- secondo quanto dichiarato dal proponente ed in accordo con l’obiettivo del Comune di Cuneo di ridurre le emissioni in atmosfera e di favorire il risparmio energetico generale, potranno essere successivamente studiate varianti al programma di esercizio in modo da rendere possibile la cessione di quote di calore a reti locali di teleriscaldamento per un massimo di 5 MW termici;

- l’impianto proposto rientra pienamente negli atti di programmazione energetica approvati nel marzo 2005 dal Comune di Cuneo.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e soprattutto in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia adottato un camino più elevato per il turbogas, atto ad aumentare la dispersione e la diluizione in aria degli inquinanti facilitando il raggiungimento di un bilancio ambientale positivo come immissione di inquinanti al suolo;

- siano forniti dati di consumo orario dello stabilimento Michelin SpA, o le curve di carico giornaliere tipiche per i diversi periodi dell’anno;

- deve essere effettuato il monitoraggio delle quote annue di funzionamento e generazione di energia termica della caldaia ausiliaria a MP; a tal fine, l’istante deve predisporre un sistema di raccolta dati annui relativi al numero di ore in cui le caldaie di integrazione sono impiegate, le potenze in gioco, l’energia termica prodotta in relazione a quella del turbogas, concordato con il Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed accessibile in qualunque momento agli Organi di Controllo. Deve essere comunque minimizzato, compatibilmente con le esigenze di produzione dello Stabilimento Michelin SpA, il ricorso alle caldaie di integrazione (fase B) e massimizzato il rendimento del sistema cogenerativo (fase A);

- prima dell’avvio della centrale il proponente deve presentare all’ARPA- Dipartimento provinciale di Cuneo e alla Provincia di Cuneo, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo (O2 libero, CO, NOx , temperatura, umidità e portata volumetrica degli effluenti gassosi). In particolare, devono essere oggetto di accordo con l’ARPA le modalità di trasmissione dei dati registrati;

- prima della messa in esercizio dell’impianto di cogenerazione il proponente deve produrre un piano per il monitoraggio della qualità dell’aria che preveda campagne di misura dei parametri chimici ante-operam e post-operam, nonché durante la fase di cantiere. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale piano e di gestione dell’informazione ottenuta devono essere concordati con la Provincia, il Comune di Cuneo e con l’ARPA- Dipartimento Provinciale di Cuneo;

- considerato che l’area individuata per la costruzione dell’impianto era, in passato, utilizzata per il deposito di combustibili liquidi, devono essere prestate tutte le necessarie cautele nell’esecuzione degli scavi. Le eventuali evidenze di contaminazione della matrice suolo/sottosuolo devono essere gestite, ai sensi del D.M. 471/99, al fine dell’attuazione, se necessari, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito;

- dopo l’entrata in esercizio a regime dell’impianto, deve essere effettuata una campagna di misurazioni di rumore ambientale, allo scopo di verificare in modo sperimentale l’effettivo impatto acustico della nuova opera ed il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale vigente. Gli esiti di tale campagna di misurazioni e le relative valutazioni devono essere conservati presso l’impianto, a disposizione degli organi di controllo.

2. di autorizzare la Società Elyo Italia S.r.l., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Barcellona n. 3 e unità locale operativa in Milano, Via Polidoro da Caravaggio n. 6 - (omissis) - ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e D.P.R. 53/98 , ad installare ed esercire, presso lo Stabilimento Michelin S.p.A. sito in Cuneo, Piazzale Daubrèe, Frazione Ronchi, un impianto termoelettrico di cogenerazione a ciclo combinato a servizio del medesimo stabilimento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato A del presente provvedimento;

3. di dare atto del parere favorevole dell’ASL 15 di Cuneo, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, espresso con nota prot. n. 7776 del 28.02.2005, subordinatamente al rispetto delle condizioni di esercizio approvate e/o disposte dagli enti competenti;

4. di dare atto del parere favorevole alla realizzazione del progetto espresso sia sotto l’aspetto urbanistico-edilizio sia ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 203/1988 da parte del Comune di Cuneo nelle Conferenze dei Servizi del 12 aprile e del 22 luglio 2005;

5. di dare atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi dell’ACDA S.p.A. e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente, né esprimendola in Conferenza dei Servizi, la propria volontà;

6. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione unica ex D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cuneo, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 gg dalla notifica della presente deliberazione;

7. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature ex D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza dell’A.C.D.A. S.p.A. di Cuneo, Gestore della rete fognaria, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 gg dalla notifica della presente deliberazione;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto; nello specifico, visto che l’importo dell’opera in oggetto è superiore a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 252/98, gli adempimenti di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490;

9. di dare atto che entro il 30 giugno 2006 il proponente dovrà presentare l’istanza per acquisire l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

10. di stabilire che, al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

11. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

12. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

13. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

15. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegato A (omissis)