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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 9510 del 07/11/2005.T.U. 1775/1933, D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 05.07.2000 e domanda di concessione ordinaria presentata in data 05/07/2004 alla Provincia di Asti dalla Ditta Distillerie F.lli Ramazzotti S.p.A. per derivazione d’acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Canelli (AT) ad uso produzione di beni e servizi e civile. codici utenza: AT10166 e 710/04

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Distillerie F.lli Ramazzotti S.p.A. la derivazione di 30 l/s massimi e di 48.800 mc/anno di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Canelli (AT) per produzione di beni e servizi e civile;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1762,52 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

ART. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l’amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l’amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. - (omissis) -

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia