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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Mazzè (Torino)

Decreto per le indennita’ provvisorie di espropriazione relativo agli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione della strada interna dal cimitero di Tonengo alla Frazione Casale”

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13/04/2002, con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di “realizzazione della strada interna dal cimitero di Tonengo alla Frazione Casale”, implicante dichiarazione di Pubblica Utilità, nonché urgenza ed indifferibilità delle opere;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 10/10/2002, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “realizzazione della strada interna dal cimitero di Tonengo alla Frazione Casale”;

Visti gli atti espropriativi comprendenti: relazione esplicativa; piano particellare; elenco proprietari; stralcio del piano urbanistico vigente; Decreto d’occupazione d’urgenza n. 1/2002 del 17/12/2002; stato di consistenza ed immissione in possesso degli immobili occupati in data 20/02/2003;

Considerato che occorre determinare, ai sensi dell’Art. 11 della L. 865/71 le indennità provvisorie da corrispondere ai proprietari espropriandi;

Vista la Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i., la Legge 25/06/1865 n. 2359 e la Legge 08/08/1992 n. 359 e s.m.i.;

Visto l’elenco ditte, comprensivo di indennità provvisoria di esproprio e di occupazione, da corrispondere a ciascuna ditta esproprianda, calcolate sulla base della destinazione agraria dei suoli in argomento, della loro coltura effettiva e della loro destinazione urbanistica vigente;

decreta

1) ai sensi dell’ex Art. 5 bis comma 1 della Legge 359/92, le indennità provvisorie di espropriazione dei beni occorrenti per la realizzazione della strada interna dal cimitero di Tonengo alla Frazione Casale, sono determinate come dall’allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento.

2) Le ditte proprietarie, ai sensi dell’ex Art. 5 bis comma 2 della Legge 359/92, possono convenire, con il Comune la cessione volontaria del bene espropriato.

Nel caso di accettazione, l’indennità, ai sensi dell’Art. 5 bis comma 2 della Legge 8 agosto 1992 n. 359, verrà reintegrata del 40% ridotto inizialmente.

3) Il silenzio, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, sarà considerato rifiuto e verrà disposto il deposito presso la cassa DD.PP., delle somme determinate nel prospetto allegato.

4) Il presente provvedimento, sarà pubblicato per estratto all’Albo Pretorio e sul B.U.R.; sarà notificato ai proprietari espropriandi, nelle forme previste per le notificazioni degli atti processuali civili.

Mazzè, 9 novembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Arturo Andreol

Allegato