Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Elva (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/09/2005: Approvazione modifica Regolamento Edilizio vigente ai sensi art. 3, comma 10, L. R. 19/99
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche allart. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto successivo.
2) Lart. 2 del R.E vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da nr. 5 componenti designati dallOrgano comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I Componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
(omissis)