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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Corio (Torino)

Regolamento Edilizio - Approvazione modifiche ed integrazioni

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 13 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Edilizio comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione secondo le modalità previste dall’art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 - norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1997 n° 56;

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 32 del 29 settembre 2005 è stata approvata la sostituzione dell’art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” del suddetto Regolamento con il seguente testo:

“1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia 7 componenti eletti dal Consiglio comunale. Il Presidente ed il Vice-presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i 7 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, con separate votazioni. Alla Commissione edilizia partecipa il Responsabile dell’Area Tecnica, senza diritto di voto.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura , all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio e alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta; pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, su richiesta del Presidente;

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell’intervenuta costituzione della Commissione Edilizia , notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti.

11. In sede di prima applicazione del presente articolo è fatta salva l’intervenuta elezione da parte del Consiglio Comunale in carica dei componenti elettivi della Commissione edilizia e non è richiesto quanto disposto al precedente comma 10 circa la costituzione e notifica nomina componenti Commissione."

Si da atto che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n° 548-9691, per il quale è consentita l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Corio, 7 novembre 2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Antonio Nicolinti