Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Corio (Torino)
Regolamento Edilizio - Approvazione modifiche ed integrazioni
Con deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 13 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Edilizio comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione secondo le modalità previste dallart. 3 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 - norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1997 n° 56;
Con deliberazione del Consiglio comunale n° 32 del 29 settembre 2005 è stata approvata la sostituzione dellart. 2 Formazione della Commissione Edilizia del suddetto Regolamento con il seguente testo:
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. Fanno parte della Commissione Edilizia 7 componenti eletti dal Consiglio comunale. Il Presidente ed il Vice-presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i 7 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, con separate votazioni. Alla Commissione edilizia partecipa il Responsabile dellArea Tecnica, senza diritto di voto.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura , allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio e alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che lha eletta; pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, su richiesta del Presidente;
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dellintervenuta costituzione della Commissione Edilizia , notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti.
11. In sede di prima applicazione del presente articolo è fatta salva lintervenuta elezione da parte del Consiglio Comunale in carica dei componenti elettivi della Commissione edilizia e non è richiesto quanto disposto al precedente comma 10 circa la costituzione e notifica nomina componenti Commissione."
Si da atto che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n° 548-9691, per il quale è consentita lapprovazione da parte del Consiglio Comunale.
Corio, 7 novembre 2005
Il Responsabile dellArea Tecnica
Antonio Nicolinti