Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Castelletto Stura (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 4/10/2005: Approvazione modifica al Regolamento Edilizio Comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche allart. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.
2. Lart. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La commissione è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio Comunale tra questi in sede di designazione il Consiglio individua il Presidente.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitetture, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
Non possono altresì far parte della commissione: Sindaco, Membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi, momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a. Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b. Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi della legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n, 19.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dellart. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n, 19 alla Giunta Regionale, Assessorato allUrbanistica.
6. Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.