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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Canelli (Asti)

Estratto della delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27/10/2005 ad oggetto: Regolamento Edilizio Comunale - Modifica degli articoli relativi alla composizione ed al funzionamento della Commissione Edilizia Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare come segue il testo del comma 2 dell’articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale: “La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Assetto e Tutela del Territorio o dal funzionario comunale suo delegato che la presiede, e da nove componenti, eletti dal Consiglio comunale, di cui tre in rappresentanza della minoranza consiliare, nonché dai membri di diritto previsti dalle vigenti normative in materia.”;

2) di modificare come segue il testo del comma 4 dell’articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale: “Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che costituiscono gli organi politici dell’ente locale (Sindaco, Assessori Comunali e Consiglieri Comunali), nonchè i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3) di modificare come segue il testo del comma 2 dell’articolo 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale: “Il Presidente della Commissione designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della medesima, senza diritto di voto.”;

4) di modificare come segue il testo del comma 7 dell’articolo 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale: “La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.”;

5) di dare atto che le suddette modifiche non coinvolgono argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio Comunale non può scostarsi da quello del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi la conformità del testo comunale a quello regionale tipo;

6) di dichiarare quindi, ai sensi del 3° comma dell’articolo 3 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che il Regolamento Edilizio Comunale, come modificato dalla presente deliberazione, rimane conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n° 548-9691 del 29/07/1999, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n° 19;

7) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e che, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

8) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

(omissis)