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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Aisone (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2005 n. 31 avente per oggetto “Approvazione modifica al vigente regolamento edilizio ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1.) Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge Regionale n. 19/1999 le modifiche allo art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale come disposto al successivo “punto 2";

2.) L’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale è stralciato e sostituito dal seguente:

“ Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia ”

1.) la Commissione Edilizia è l’organo tecnico - consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2.) La Commissione Edilizia è composta da n. 5 (cinque) componenti, designati dal competente Organo Comunale. Dei suddetti componenti uno è designato dalla Comunità Montana Valle Stura ed un altro è indicato dal gruppo consigliare di minoranza che a tal fine formula al citato Organo Comunale una lista di almeno 3 (tre) nominativi. I componenti nella prima seduta eleggono il Presidente ed il vicepresidente. Detti incarichi non possono essere ricoperti dal componente designato dalla Comunità Montana Valle Stura;

3.) I membri sono scelti tra i cittadini di maggiore età ammessi all’esercizio dei diritti politici che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’ architettura, all’urbanistica, alla attività edilizia, all’ ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4.) Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato. Parimenti non possono fra parte della Commissione Edilizia i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia. Non possono altresì far parte della Commissione Edilizia il Sindaco, i membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

5.) La Commissione Edilizia resta in carica fino al rinnovo dell’ Organo Comunale che l’ha designata pertanto, al momento di un nuovo insediamento del predetto Organo, la Commissione Edilizia conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 (quarantacinque) giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6.) I componenti della Commissione Edilizia possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti;

7.) I componenti della Commissione Edilizia decadono per:

a) incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) assenze ingiustificate a 3 (tre) sedute consecutive;

8.) la decadenza è dichiara dall’Organo Comunale che ha provveduto alla designazione;

9.) I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni;

3). Di dichiarare che il testo approvato conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

4.) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

5.) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’ art. 3, comma 4, Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all’ Urbanistica;

6.) Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di legge.