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Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Brondello (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24.3.2004)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art 1
Comune di Brondello

Il comune di Brondello è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalleleggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

Art 2
Stemma

Il Comune di Brondello ha un proprio stemma che è quello storicamente in uso.

Art. 3
Territorio

Il Comune di Brondello comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo denominato “Villa” nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, le borgate e le case sparse.

Art. 4
Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politiche della comunità.

Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

Il Comune per l’esercizio associato di funzioni e servizi può avvalersi delle forme di collaborazione e di associazione tra Enti previste dalla legge.

Art. 5
Servizi pubblici locali

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

Nell’organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art 6
Gestione in economia

L’organizzazione ed esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art 7
Rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni

La nomina e revoca degli amministratori degli organi di gestione e dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni è fatta dal Sindaco con proprio decreto motivato, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 8
Albo pretorio

Il comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
Riunioni - Assemblee - consultazioni

Art.9
Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in associazioni, organizzazioni sindacali o comitati.

Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

- Le assemblee e consultazioni di borgata, borgo e di zona sulle principali questioni di scelta e di programma;

- L’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

L’Amministrazione comunale garantisce in ogni caso la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Art 10
Forme di consultazione della popolazione

Nelle materie di esclusiva competenza locale che il Comune ritenga di interesse generale ed al fine di consentire la migliore impostazione delle iniziative, è data facoltà di avviare forme di consultazione della popolazione, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali, sociali e di altri organismi.

Le consultazioni, avviate dal Comune, devono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

Le iniziative dovranno essere precedute da adeguata pubblicità.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte prodotte dai cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte del comune con riscontro ai proponenti.

Art. 11
Proposte

Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 12
Petizioni

Chiunque, in forma personale o associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna al soggetto competente.

Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione all’albo pretorio.

Art. 13
Referendum

Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum la materie concernenti: statuto comunale, regolamento del Consiglio Comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di referendum con esito negativo.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie del precedente comma.

Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da 1/3 del corpo elettorale.

Presso il Consiglio comunale agirà un’apposita commissione, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all’ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente comma, e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenta una relazione al Consiglio comunale.

Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragion d’essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 14
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO II
Pubblicità degli atti e diritto di accesso

Art. 15
Diritto di accesso e intervento nei procedimenti amministrativi.

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei singoli soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Il Regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 16
Difensore civico

Il Consiglio Comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, istituire il difensore civico, in convenzione con altri comuni o con la Comunità Montana o con la Provincia di Cuneo.

Il difensore civico può essere un organo individuale o collegiale.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni o delle comunità montane; i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri dei partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 17
Competenze del difensore civico

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza della Costituzione italiana, delle leggi dello Stato, delle leggi regionali, del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Costituzione, la legge, lo Statuto o il regolamento.

Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico.

Al difensore civico può essere richiesta una consulenza giuridico amministrativa e/o economico-contabile preventiva rispetto ad atti collegiali e/o monocratici degli organi comunali, comprese le determinazioni dei responsabili di servizi. Il parere espresso in via preventiva dal difensore civico non è comunque vincolante per l’amministrazione.

Art. 18
Regolamento sul difensore civico

Le funzioni, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, l’indennità, nonché ogni altro aspetto di disciplina, saranno oggetto di apposita regolamentazione, da adottarsi assieme all’atto di convenzione con gli altri enti menzionati all’art. 16.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
Il Consiglio Comunale

Art. 19
Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale, per mandato della collettività, è l’organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune, ha autonomia organizzativa e funzionale.

L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 20
Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali individuati dalla legge.

Rimane in facoltà del Consiglio Comunale l’adozione di atti a contenuto meramente politico, consistenti in ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi d’interesse, anche riflesso, per la comunità locale; tali atti non necessitano dei pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 21
Sessioni e convocazioni

L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato e quelle previste dall’art. 42 lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, le altre sono tutte straordinarie.

Il Consiglio viene convocato, mediante notificazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la convocazione quando la sessione è ordinaria, e almeno 3 giorni liberi prima della data fissata per la convocazione quando la sessione è straordinaria.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno un giorno prima.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 22
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art 23
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere rappresenta l’intero comune senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità, le forme di esercizio dei diritti di cui al precedente comma sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

Le interrogazioni, interpellanze e mozioni devono essere annunciate almeno 3 giorni prima della seduta consiliare mediante atto depositato nella Segreteria comunale.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa, con il limite rappresentato dalla riservatezza di terzi. Sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

Inoltre essi hanno diritto di ottenere dal Sindaco un’adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

Ai Consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Ai Consiglieri è fatto obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni consiliari riguardanti argomenti di interesse proprio, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado, allontanandosi dalla sala delle riunioni durante il tempo del dibattito e della votazione.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 24
Decadenza

I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organismi consultivi dei quali facciano parte.

L’assenza ingiustificata del consigliere comunale per 3 sedute consecutive ne comporta la decadenza, che è pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine di almeno 20 giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza.

Fino alla notifica dell’ordine del giorno con la proposta di decadenza, il consigliere interessato dal provvedimento può presentare osservazioni e/o memorie scritte a giustificazione della sua assenza, che verranno valutate dal Consiglio nel decidere sulla decadenza.

Art. 25
Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ai sensi del comma 8 dell’art. 38 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 26
Commissioni consiliari

Per il migliore esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite ai sensi di legge, con criterio proporzionale.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

La presidenza delle Commissioni consiliari con funzioni di controllo o di garanzia comprese le Commissioni d’inchiesta di cui al successivo articolo spetta all’opposizione.

Art. 27
Commissioni speciali e d’inchiesta

Il Consiglio Comunale può istituire, scegliendone i componenti anche fuori dal proprio seno: Commissioni speciali incaricate di condurre studi, esperire indagini conoscitive ed in generale esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune; commissioni d’inchiesta alle quali i titolari degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.

All’atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 28
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ovvero i candidati Sindaci non eletti, se aderenti a un gruppo consiliare.

Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II
La Giunta comunale

Art. 29
La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l’organo collegiale che collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune e, in tal senso adotta gli atti non riservati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale e ai soggetti con competenze gestionali.

La Giunta definisce programmi, obiettivi, provvedimenti, indirizzi gestionali in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 30
Nomina della Giunta

La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni

Non possono fare parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il quarto grado, di affinità di terzo grado, di affiliazione ed i coniugi.

Art. 31
Revoca degli Assessori

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco annunciato al Consiglio nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci e irrevocabili..

Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 32
Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di 2 e non più di 4 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Al Sindaco ed agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Art. 33
Competenze della Giunta

La Giunta comunale esercita le attribuzioni di governo e le funzioni organizzative previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e nelle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove,

d) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

e) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

g) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

i) approva il Peg o altro documento equivalente.

Art. 34
Funzionamento della Giunta comunale

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale ha facoltà di stabilire l’ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

Alle sedute della Giunta comunale può partecipare senza diritto di voto il Revisore dei conti, il quale può essere convocato a cadenze periodiche.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta.

La Giunta delibera con la maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Nel caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

Ciascun membro della Giunta può far constatare a verbale il proprio motivato dissenso dalla deliberazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta, redige i verbali delle deliberazioni che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi per lui presiede la seduta, esprime parere sulle deliberazioni solo se espressamente richiesto, con valore meramente interno.

Art. 35
Organizzazione della Giunta comunale

Gli Assessori, oltre all’attività quali membri della Giunta, sono preposti ai vari settori omogenei di attività del Comune, in base alle funzioni loro eventualmente delegate dal Sindaco. In mancanza di limitazioni espresse nell’atto di delega, devono intendersi conferiti all’Assessore, nell’ambito delle materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe conferite agli Assessori e le successive modifiche.

CAPO III
Il Sindaco

Art. 36
Funzioni

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto.

Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita altresì le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

Il Sindaco può delegare agli Assessori proprie funzioni.

Il Sindaco inoltre:

- esercita l’iniziativa politico-amministrativa;

- è responsabile verso il Consiglio comunale dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti;

- formula direttive a specificazione di tali indirizzi;

- è responsabile dell’azione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività;

- sovrintende al buon andamento degli uffici e servizi comunali.

Art. 37
Elezione e durata in carica

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalle legge.

La legge disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 38
Competenze

Il Sindaco, esercitando le competenze di legge e quanto assegnato dal presente Statuto e di Regolamenti, con attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione:

- adotta gli atti di propria competenza nella forma del decreto, ove non siano previste forme speciali;

- convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;

- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;

- rappresenta il Comune nei provvedimenti giudiziali come attore o convenuto;

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

- coordina e stimola l’attività della Giunta comunale e degli Assessori;

- concorda con la Giunta comunale o con gli assessori interessati le dichiarazioni e le azioni inerenti il Comune;

- sospende l’adozione di atti specifici, concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all’esame della Giunta comunale;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto;

- convoca i comizi per i referendum;

- coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito della disciplina regionale, nonchè d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate;

- nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

- nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo;

- impartisce direttive generali al Segretario comunale, o al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

- conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata con altri comuni la convenzione per la nomina del Direttore generale;

- nomina d’intesa con il Segretario comunale i responsabili degli uffici e dei servizi;

- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentito il Segretario comunale;

- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società in cui partecipi il Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- compie atti conservativi dei diritti del Comune;

- dispone l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società partecipate dal Comune, tramite i rappresentati legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.

Art. 39
Ufficiale del Governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;

- alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Se l’ordinanza, adottata ai sensi del comma 2, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Art. 40
Il Vicesindaco

Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall’assessore anziano, tale essendo il più anziano d’età tra i componenti della Giunta comunale.

In assenza del Sindaco, quando il Vicesindaco non sia consigliere comunale, le funzioni di Presidente del Consiglio sono assunte dall’Assessore anziano consigliere ovvero dal Consigliere anziano.

Art. 41
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 42
Rappresentanti presso la Comunità montana

I rappresentanti del Comune presso la Comunità montana ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 267/2000 sono eletti dal Consiglio comunale con il sistema del voto limitato.

Art. 43
Verbalizzazione

I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal Segretario comunale.

I processi verbali devono indicare, nella premessa, i punti principali della discussione, desunti o da opportuni mezzi di riproduzione meccanica, o per rilevazione sintetica del Segretario comunale che agisce a suo insindacabile giudizio.

I processi verbali devono, inoltre, riportare il numero di voti resi pro e contro ogni proposta di deliberazione, con indicazione dei motivi che hanno determinato il voto, rilevata in sintesi dal Segretario comunale, che agisce a suo insindacabile giudizio.

I processi verbali devono individuare i Consiglieri comunali astenuti.

Ogni consigliere comunale ha diritto che nel verbale risulti riportata in modo integrale la motivazione del suo voto, a condizione inderogabile che consegni opportuna memoria, scritta in modo leggibile e controfirmata.

Gli atti a contenuto meramente politico vengono riportati in apposito verbale di seduta, redatto secondo le procedure di cui ai commi precedenti.

I verbali deliberativi e di seduta sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Nei casi di astensione obbligatoria del Segretario comunale, le funzioni verbalizzanti sono assunte temporaneamente, su determinazione del Presidente, da un componente del Consiglio comunale o della Giunta comunale.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 44
Il Segretario comunale

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti ad apposito albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le incompatibilità con l’ufficio di Segretario Comunale, sono stabilite dalla legge.

Art. 45
Funzioni attribuite al Segretario Comunale

Il segretario Comunale, nell’ambito dei principi di cui al presente articolo:

- sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività, mediante direttive e ordini;

- partecipa alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale;

- stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunali;

- presta consulenza giuridica agli organi politici del Comune;

- roga, nell’esclusivo interesse del Comune, atti e contratti e ne cura i conseguenti adempimenti;

- svolge le funzioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco, coerentemente alla sua specifica professionalità.

Art. 46
Principi strutturali e organizzativi

L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 47
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, improntandoli al criterio di separazione tra attività di indirizzo politico, di competenza degli organi politici dell’Ente, e attività di gestione, di competenza degli organi burocratici.

Il Comune favorisce intese con altri Enti per l’esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi di legge.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all’economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 48
Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento organico e la contrattazione collettiva decentrata determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

TITOLO V
IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I
Principi

Art. 49
Principi generali

Il Comune promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto con gli altri Enti pubblici, al fine di coordinare la gestione dei servizi e l’organizzazione delle attività.

CAPO II
Le forme associative

Art. 50
Convenzioni

Il Comune incentiva l’approvazione di convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici ovvero di gestire in modo associato funzioni amministrative.

La convenzione viene sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

Art. 51
Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi o l’esercizio associato di funzioni amministrative, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio, ovvero la partecipazione al medesimo, con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine, il Consiglio Comunale approva lo Statuto del Consorzio e la convenzione ad esso allegata.

La convenzione deve:

- prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali;

- stabilire i fini e la durata del consorzio;

- stabilire le forme di consultazione degli enti contraenti;

- definire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti contraenti.

La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo Statuto.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.

Art. 52
Accordi di programma

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Il Comune riconosce priorità, concertando i propri obiettivi, alla programmazione socio economica della Comunità Montana.

L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime, del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia ovvero dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede all’approvazione formale dello stesso ai sensi di legge.

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 53
Unione di Comuni

Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge e dal presente Statuto, una unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
Finanza e contabilità

Art. 54
Le norme sulla finanza e contabilità

Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

TITOLO VII
PARTE NORMATIVA

CAPO I
Le ordinanze

Art. 55
Le ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali e in leggi e Regolamenti generali, i Responsabili dei servizi emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 56
Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti

Nelle materie di competenza, il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico.

Il provvedimento deve essere contenuto nei limiti richiesti dall’entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Di regola l’ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata a mezzo Messo Comunale. L’efficacia di tale provvedimento deve essere limitata nel tempo, in rapporto alle necessità specifiche.

Se i destinatari non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d’ufficio, con il recupero forzoso delle spese sostenute e, ove occorra, con l’assistenza della forza pubblica, il cui impiego deve essere chiesto al Prefetto.

Quando l’ordinanza abbia carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

CAPO II
Attività regolamentare

Art. 57
I regolamenti

Il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto relativamente alle materie di propria competenza.

I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dall’esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di adozione.

Art. 58
Ambito di applicazione dei Regolamenti

I regolamenti, di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000, sono subordinati ai seguenti limiti:

- non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

- la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

- non possono contenere norme a carattere particolare;

- non possono avere efficacia retroattiva;

- non sono abrogati o disapplicati che da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni normative sopravvenute.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
Rinvio dinamico

Le norme del presente Statuto che successivamente all’entrata in vigore dello stesso, venissero a contrastare con le norme costituenti principi inderogabili dell’ordinamento, si intenderanno abrogate per incompatibilità.

Il richiamo, anche implicito, al d.lgs. n. 267/2000 si intende quale rinvio dinamico allo stesso decreto legislativo e a tutte le successive modifiche ed integrazioni.