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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

Codice 18.2
D.D. 8 novembre 2005, n. 189

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30.6.2005

La legge 5.8.1978, n. 457 ad oggetto: “Norme per l’edilizia residenziale” attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell’art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, con decreto del 5.8.1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23.1.1995 ha approvato i nuovi limiti di costo per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1.3.2000.

L’art. 8 dell’allegato “A” alla citata D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 prevede, tra l’altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dell’anno precedente.

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, avente oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a).

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, avente oggetto “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)” al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo”.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-11458 del 23.12.2003 ha, tra l’altro, demandato ad apposito provvedimento dirigenziale l’aggiornamento dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Con la determinazione dirigenziale n. 202 del 15.11.2004 è stato approvato l’ultimo aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2003 ed il mese di giugno del 2004.

Riscontrato che:

- la variazione fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005, arrotondata al primo decimale, risulta essere pari al + 3,8%, e che tale variazione è determinata sulla base degli indici registrati rispettivamente al mese di giugno 2004, pari a 114,2, ed al mese di giugno 2005, pari a 118,5.

Ritenuto opportuno:

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92, VIII Programma, quelli finanzianti dalle economie derivanti dal quadriennio 1992-95 (economie del VIII Programma di edilizia agevolata) e quelli finanziati in attuazione del D.M. del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005;

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005;

- aggiornare il costo di acquisizione degli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005, ciò in quanto il medesimo concorre a determinare il costo totale dell’intervento (C.T.R.).

- aggiornare i massimali di costo degli interventi finanziati in attuazione del bando approvato con la D.G.R. n. 82-10248 del 1.8.2003 (legge 8.2.2001, n. 21, Contratti di Quartiere II) sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

- vista la legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.;

- viste le D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 e n.9- 29499 del 1.3.2000;

- visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112;

- vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5;

- vista la D.G.R. n. 29-11458 del 23.12.2003;

- vista la D.D. n. 202 del 15.11.2004;

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

- visto l’art. 22 della legge regionale 8.8.1997, n. 51.

determina

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, per quelli finanzianti dalle economie del quadriennio 1992-95 (VIII Programma di edilizia agevolata) nonché per quelli finanziati in attuazione del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, i cui lavori sono iniziati dopo il 30.6.2005, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005, così come indicato sull’allegato “A” alla determinazione.

Nell’allegato “A” sono altresì riportati i limiti di costo vigenti per gli interventi finanziati con le leggi regionali 6.8.1996 n. 59 (FIP 1996), 24.3.1997 n. 16 (FIP 1997) e 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999);

2) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i cui lavoro sono stati appaltati dopo il 30.6.2005, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005, così come indicato sull’allegato “B” alla determinazione;

3) di aggiornare, relativamente agli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il costo di acquisizione riferito a metro quadrato di superficie complessiva sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 e il mese di giugno 2005, così come indicato sull’allegato “B” alla determinazione;

4) di aggiornare, per gli interventi finanziati in attuazione del bando approvato con la D.G.R. n. 82-10248 del 1.8.2003 (legge 8.2.2001, n. 21, Contratti di Quartiere II) i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005, così come indicato sull’allegato “A” per l’edilizia residenziale pubblica agevolata e sull’allegato “B” per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato